Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5873 del 13/03/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5873 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA
sul ricorso 14861-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE06363391001, in persona

del

Direttore pro tempore, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE
FINANZE 80415740580, in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li
rappresenta e difende ope legis;

– ricorrenti contro
ALIBERTI LUCIA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato NAPOLI CESARE, giusta procura a margine del
controricorso;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 13/03/2014

h
avverso la sentenza n. 248/4/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI SEZIONE DISTACCTA
di SALERNO del 17/05/2010, depositata il 09/06/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio el
19/02/2014 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE

BOGNANNI.

Ric. 2011 n. 14861 sez. MT – ud. 19-02-2014
-2-

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 14861/11

Ricorrente: agenzia entrate
Controricorrente: Lucia Aliberti

Ordinanza
Svolgimento del processo

1. L’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Campania, sez. stacc. di Salerno, n.
248/04/10, depositata il 9 giugno 2010, con la quale, accolto
l’appello di Lucia Aliberti contro la decisione di quella provinciale, l’opposizione inerente all’avviso di accertamento, relativo
al recupero di Irpef, Ira, Iva ed accessori per l’anno d’imposta
2002, veniva accolta. In particolare il giudice di secondo grado
osservava che il ricorso introduttivo doveva ritenersi tempestivamente proposto, atteso che la contribuente aveva chiesto
l’accertamento con adesione, sicchè il relativo termine doveva intendersi sospeso per il periodo previsto. Inoltre esso doveva considerarsi regolarmente notificato all’agenzia, tanto che essa aveva potuto costituirsi in primo grado. Circa il merito rilevava che
la contribuente aveva tenuto conto degli studi di settore per il
ramo di attività, quale titolare della ditta “Alimentari Lucia”,
avuto riguardo all’ubicazione dell’esercizio in zona modesta; alla
sua ridotta dimensione, nonché alla presenza di un supermercato/
nella medesima. Aliberti resiste con controricorso.
Motivi della decisione

2. Col primo e secondo motivi, che possono esaminarsi congiuntamente, stante la loro stretta connessione, la ricorrente deduce
vizio di omessa pronuncia, nonché violazione di norme di legge, in
quanto la CTR non delibava la questione attinente all’inesistenza
della notifica relativa al ricorso introduttivo, peraltro sottoposta ad entrambi i giudici di merito, atteso che Aliberti aveva af-

Oggetto: opposizione a cartella ed intimazione pagamento,

2

fidato il relativo adempimento all’agenzia di recapiti espressi
società City Post Spa., non legittimata a tale tipo di notificazione di atti giudiziari, la cui competenza esclusiva appartiene
al titolare del servizio universale, e cioè l’Ente Poste Italiane,
che peraltro non risulta avere rilasciato mai alcuna delega 1a

I motivi sono fondati. Invero in tema di notifiche a rdetzo p
sta, il D.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, pur liberalizzando i servizi postali in attuazione della direttiva 97/67/CE, all’art. 4,
comma quinto, ha continuato a riservare in via esclusiva, per esigenze di ordine pubblico, al fornitore del servizio universale
(l’Ente Poste), gli invii raccomandati attinenti alle procedure
amministrative e giudiziarie. Ne consegue che, in tali procedure,
la consegna e la spedizione mediante raccomandata, affidata ad un
servizio di posta privata, non sono assistite dalla funzione probatoria che l’art. l del citato D.lgs. n. 261 del 1999 ricollega
alla nozione di “invii raccomandati” e devono, pertanto, considerarsi inesistenti, come nella specie (Cfr. anche Cass. Ordinanza
n. 2262 del 31/01/2013, Sent. n. 11095 del 2008). Diverso invece
sarebbe stato il caso in cui Aliberti si fosse affidata all’ente
del servizio universale in prima battuta, perché allora la notificazione a mezzo posta, sarebbe stata validamente eseguita anche se
il plico fosse stato consegnato alla destinataria da un’agenzia
privata di recapito, e cioè la City Post Spa, e l’affidamento del
plico all’agenzia privata fosse avvenuto per autonoma determinazione dell’Ente Poste, al quale il D.lgs. 22 luglio 1999, n. 261,
continua a riservare in via esclusiva gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie, perché in tal
caso l’attività di recapito rimane all’interno del rapporto tra
tale Ente e l’agenzia di recapito, e permane in capo al primo la
piena responsabilità per l’espletamento del servizio, il che invece non era stato nel caso in esame (V. pure Cass. Sentenze n. 9111
del 06/06/2012, n. 11095 del 2008).

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quell’ente privato.

3

Dunque su tali punti la sentenza impugnata non risulta motivata in modo giuridicamente corretto ed adeguato.
3. Il terzo motivo, attinente alla inesistenza della notifica
del ricorso introduttivo, e quindi della declaratoria di inammissibilità di esso, la quale peraltro è rilevabile d’ufficio in ogni

4. Ne discende che il ricorso va accolto, con la conseguente
cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al giudice “a
quo”, altra sezione, per nuovo esame, e che si uniformerà ai suindicati principi di diritto.
5. Quanto alle spese dell’intero giudizio, esse saranno regolate dal giudice del rinvio stesso.
P.Q.M.
La Corte
L/
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugn

rinvia,

anche per le spese, alla commissione tributaria r

ale della

Campania, altra sezione, per nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta Sezione civile, il 19 febbraio 2014.

stato e grado del giudizio, rimane assorbito dai primi due.

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