Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5873 del 11/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 11/03/2010, (ud. 14/01/2010, dep. 11/03/2010), n.5873

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CORRERA

FABRIZIO, CORETTI ANTONIETTA, SGROI ANTONINO, giusta mandato in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., (già FERROVIE DELLO STATO SOCIETA’

DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato MORRICO ENZO, che

la rappresenta e difende, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 214/2005 del TRIBUNALE di MESSINA, depositata

il 19/07/2005 R.G.N. 994/99;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

14/01/2010 dal Consigliere Dott. IANNIELLO Antonio;

udito l’Avvocato SGROI ANTONINO;

udito l’Avvocato MORRICO ENZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per inammissibilità o in subordine

rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 19 luglio 2005, il Tribunale di Messina, quale giudice di appello, ha respinto l’appello proposto dall’INPS avverso la sentenza del Pretore della medesima città del 9 febbraio 1999, che aveva revocato il decreto col quale, su istanza dell’INPS, aveva in precedenza ingiunto alla s.p.a. Ferrovie dello Stato (ora Rete ferroviaria Italiana) il pagamento di L. 15.192.252.996 (a titolo di contributi relativi al periodo 1.7.84 – 29.2.92, somme aggiuntive e accessori), per non aver versato in misura piena la contribuzione previdenziale dovuta con riguardo ai lavoratori che avevano prestato servizio sulle navi traghetto operanti sulle rotte dello (OMISSIS), dichiarando quindi il diritto della società a fruire degli sgravi degli oneri sociali di cui al D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, per tale personale.

In proposito, il Tribunale, richiamando il contenuto del D.L. n. 277 del 1984, art. 1, comma 6 bis ha affermato che gli sgravi in parola si applicano anche alle imprese di navigazione (ergo, di trasporto marittimo) per i componenti l’equipaggio di navi iscritte nei compartimenti marittimi ubicati nei territori del mezzogiorno d’Italia, indipendentemente dalla sede sociale dell’impresa.

Inoltre i giudici di merito hanno respinto il motivo di appello col quale l’INPS, adducendo il preteso carattere ausiliario dell’attività di trasporto marittimo da parte delle Ferrovie dello Stato rispetto a quello ferroviario, aveva contestato che la società potesse essere considerata impresa di trasporto marittimo. In proposito, la Corte territoriale ha infatti escluso tale carattere ausiliario o servente, col rilevare come le navi della società, oltre a traghettare treni, trasportavano anche passeggeri e mezzi gommati e in alcuni casi esclusivamente passeggeri e costatando che nessuna norma della L. n. 430 del 1984 escludesse dal beneficio dello sgravio le imprese che svolgessero contemporaneamente più tipi di attività.

E ancora, il Tribunale ha escluso la rilevanza, sul piano del diritto agli sgravi, del fatto che le Ferrovie dello Stato non devono versare la contribuzione speciale di cui al D.L. n. 148 del 1993, art. 6, comma 15 convertito nella L. n. 236 del 1993.

Infine, quanto alla censura svolta dall’INPS in via subordinata, secondo la quale la società non avrebbe offerto alcuna prova di avere incrementato l’occupazione, requisito necessario per godere degli sgravi aggiuntivi e di quelli supplementari, i giudici ne hanno rilevato la novità, per essere stata essa proposta per la prima volta in appello e comunque, per il caso che si volesse ritenere che una eccezione in questo senso fosse da rinvenire nella generica deduzione a verbale di udienza del fatto che l’occupazione sarebbe stata incrementata in forza di appalti dati a terzi, hanno richiamato la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 9907 del 2003) espressasi nel senso della irrilevanza di tale circostanza ai fini della fruizione degli sgravi.

Avverso tale sentenza propone ora ricorso per Cassazione l’INPS con tre motivi, corredati da un quesito finale, non necessario nel caso di specie ratione temporis (ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 e art. 27, comma 2), ma che comunque può essere utile nel contesto delle argomentazioni svolte.

Resiste alle domanda la società R.F.I. con controricorso, depositando infine una memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Col primo motivo di ricorso, l’INPS denuncia la violazione e falsa applicazione del D.L. 29 giugno 1984, n. 277, art. 1, comma 6 bis convertito nella L. 4 agosto 1984, n. 430 nonchè della L. 14 giugno 1989, n. 234, art. 35 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, art. 56 e degli artt. 1655 e 1675 c.c..

In proposito, premessa l’illustrazione delle norme di legge applicabili alla fattispecie, l’Ente previdenziale deduce, in via pregiudiziale, che la società avrebbe indebitamente fruito dei benefici contributivi per cui è causa con riguardo a lavoratori che, pacificamente, non sarebbero suoi dipendenti, ma dipendenti di altra società cui erano stati affidati in appalto i servizi camera e mensa da effettuare sulle navi traghetto.

2 – Col secondo motivo di ricorso, l’INPS deduce la violazione e falsa applicazione del D.L. 29 giugno 1984, n. 277, art. 1, comma 6 bis, convertito nella L. 4 agosto 1984, n. 430.

Il ricorrente sostiene infatti che la società non avrebbe provato di essere una impresa di navigazione, ai fini del riconoscimento del diritto agli sgravi contributivi in parola, trattandosi di impresa di trasporto ferroviario che per potere adempiere a tale compito istituzionale utilizza un servizio di traghettamento treni nello (OMISSIS), servizio questo che sarebbe di natura residuale e complementare rispetto al servizio ferroviario.

3 – Col terzo motivo di ricorso viene denunciata la violazione e falsa applicazione del D.L. 29 giugno 1984, n. 277, art. 1, comma 6 convertito nella L. 4 agosto 1984, n. 430 nonchè del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, art. 56 e dell’art. 2697 c.c..

Nonostante fosse gravata del relativo onere, la società non avrebbe infatti provato in giudizio alcune condizioni cui la legge subordina la fruizione degli sgravi: a) che sino al 31.8.89, per le navi iscritte nei compartimenti del sud dopo il 31 agosto 1983, si trattasse di prima iscrizione; b) di rispettare la contrattazione collettiva; c) di pagare la contribuzione per la disoccupazione volontaria; d) di avere incrementato l’occupazione con riguardo alle date specificatamente previste dalla legge per la fruizione dello sgravio supplementare e di quello totale.

Il ricorso conclude con la richiesta di annullamento della sentenza impugnata.

La controricorrente deduce l’inammissibilità del ricorso perchè notificato personalmente alla parte anzichè al suo procuratore costituito nel giudizio di appello, in violazione dell’art. 330 c.p.c..

Deduce ancora l’inammissibilità del primo e del terzo motivo di ricorso, in quanto contenenti deduzioni nuove ed il primo altresì in quanto contraddittorio alla luce delle precedenti difese dell’INPS. Nel merito, sostiene comunque l’infondatezza del ricorso.

Va preliminarmente esaminata la deduzione di inammissibilità del ricorso in quanto sarebbe stato erroneamente notificato personalmente alla parte anzichè al suo procuratore costituito nel giudizio di appello.

La deduzione è manifestamente infondata.

Risulta infatti dagli atti, che questa Corte è autorizzata ad esaminare in considerazione del tipo di censura svolta, che la notifica del ricorso per Cassazione è stata inizialmente tentata nei confronti del difensore indicato come domiciliatario nella sentenza di appello, ma non è riuscita, avendo l’ufficiale giudiziario attestato in data 7 luglio 2006 che l’atto non aveva potuto essere notificato “perchè l’avv. A.R. non esercita più la libera professione”.

Conseguentemente, l’ufficiale giudiziario ha provveduto alla regolare notifica dell’atto sia personalmente alla parte FF.SS. a mezzo del servizio postale, con invio nella medesima data del 7 luglio 2006, sia alla società presso l’altro difensore costituito nel giudizio di appello avv. R.P., che lo ha ricevuto nella successiva data del 10 luglio 2006.

La dedotta nullità della notifica si rivela pertanto del tutto insussistente, avendo inoltrala stessa raggiunto lo scopo per cui è preordinata.

Nel merito, il ricorso è infondato.

Va premesso che, a norma del D.L. 29 giugno 1984, n. 277, art.1, comma 6 bis convertito con modificazioni, nella L. 4 agosto 1984, n. 430, “a decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio 1980, gli sgravi contributivi di cui al D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, art. 59 e successive modificazioni ed integrazioni si applicano anche alle imprese di navigazione per i marittimi componenti l’equipaggio di navi iscritte nei compartimenti marittimi ubicati nei territori (OMISSIS), con la esclusione delle imprese esercenti servizi con le (OMISSIS) sovvenzionate ai sensi della L. 20 dicembre 1974, n. 684. Nel caso di navi iscritte nei suddetti compartimenti successivamente al 31 agosto 1983 gli sgravi contributivi si applicano a condizione che si tratti di prima iscrizione nelle matricole italiane”.

Va in primo luogo dichiarata l’inammissibilità del primo e del terzo motivo di ricorso che investono questioni – relative alla applicazione degli sgravi con riguardo a personale dipendente da impresa diversa dalla società resistente, nonchè all’effettivo possesso da parte di quest’ultima dei requisiti di legge per fruire del beneficio dello sgravio – che, comportando necessari accertamenti in fatto, vengono proposte per la prima volta in questa sede di legittimità, che non è abilitata a tale tipo di accertamenti (cfr., per tutte, Cass. 28 luglio 2008 n. 20518 e 26 giugno 2008 n. 17497).

Di tali questioni non vi è infatti alcun cenno nella sentenza impugnata, salvo per ciò che riguarda quella di cui al punto d) del terzo motivo, che i giudici di appello prendono in considerazione per dichiararla nuova e quindi inammissibile già in appello (aggiungendo che comunque sarebbe generica e infine infondata), senza che il relativo accertamento venga qui impugnato; nè il ricorrente deduce di averle proposte ritualmente nei precedenti gradi di giudizio, cosa del resto specificatamente contestata dalla difesa della società.

Resta da esaminare il secondo motivo di ricorso, col quale l’INPS contesta che la società possa essere qualificata come impresa di trasporto marittimo con riferimento alla attività svolta sulle rotte dello (OMISSIS) con le sue navi traghetto, dato il preteso carattere secondario o servente di tale attività rispetto a quella di trasporto ferroviario.

In proposito, la Corte territoriale ha anzitutto correttamente identificato nelle imprese di trasporto marittimo le destinatane dei benefici individuate col termine “imprese di navigazione” dalla norma di legge citata (richiamando altresì Cass. 27 ottobre 1992 n. 11648, in motivazione).

Altrettanto correttamente, la Corte d’appello ha affermato, alla stregua del contenuto della disposizione di legge indicata, che il beneficio dello sgravio non è escluso dal fatto che la società svolga più attività economiche organizzate ad impresa, tra le quali anche quella di trasporto marittimo, purchè non risulti il carattere assolutamente secondario e servente di quest’ultima rispetto ad una o più delle altre, per ciò qualificabili come principali.

Alla luce di tale incensurabile e non specificatamente censurata interpretazione della legge in esame, la Corte territoriale ha quindi accertato, in fatto, l’esercizio da parte della società anche di attività di trasporto marittimo in maniera autonoma rispetto allo svolgimento imprenditoriale dell’attività di trasporto ferroviario.

Autonomia che ha desunto da una serie di circostanze di fatto acquisite in giudizio, con una valutazione censurabile in questa sede unicamente per vizio di motivazione – neppure dedotto dall’INPS – e che viceversa appare condotta alla stregua di criteri logici – giuridici adeguati.

Concludendo, sulla base delle considerazioni svolte, il ricorso va respinto, con le normali conseguenze in ordine al regolamento delle spese di giudizio, operato, con la relativa liquidazione, in dispositivo.

PQM

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla società le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 21,00 per spese ed Euro 17.500,00, oltre accessori, per onorari.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2010

 

 

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