Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5873 del 08/03/2017


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Cassazione civile, sez. II, 08/03/2017, (ud. 20/01/2017, dep.08/03/2017),  n. 5873

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14385-2013 proposto da:

T.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

BARTOLOMEO CAPASSO 7, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO

GARBARINO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIOVANNI TONINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il provvedimento n. 3848/2012 del TRIBUNALE di GENOVA,

depositata il 26/11/2012;

La Corte, riunita nella camera di consiglio ex art. 380 bis 1 del

20/1/2017, udita la relazione del Consigliere COSENTINO Antonello.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

T.G. ha proposto ricorso, sulla scorta di sette motivi, per la cassazione della sentenza con cui il tribunale di Genova, confermando la sentenza del giudice di pace della stessa città, ha rigettato l’opposizione da lui proposta avverso il verbale del 19/6/2010 con cui la polizia stradale di Genova gli aveva contestato, sulla scorta di una accertamento effettuato mediante tutor, la violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8, per eccesso di velocità sull’autostrada Genova – Voltri;

il Ministero dell’interno ha resistito con controricorso;

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

il primo motivo di ricorso – con cui si lamenta che il tribunale abbia ritenuto nulla ma non inesistente la notifica del verbale effettuata a mani della figlia del ricorrente – va disatteso, perchè esso si fonda, per un verso, sulla prospettazione di circostanze di fatto (che il plico sia stato consegnato in mezzo alla strada con modalità integrative di un comportamento illecito dell’agente postale) non emergenti dalla sentenza gravata e, per altro verso, su un argomento (la dichiarazione dell’Amministrazione di non volersi avvalere del documento costituito dall’avviso di ricevimento del plico postale contenente il verbale) che non rileva ai fini del giudizio di esistenza della notificazione, perchè la circostanza che il plico postale contenente l’atto sia stato consegnato dall’agente postale alla figlia del destinatario è pacifica in causa, in quanto dedotta dallo stesso opponente, il che di per se stesso esclude, alla stregua dei principi fissati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 14916/16, la ricorrenza di una ipotesi di inesistenza della notificazione; nè ha pregio l’argomento secondo cui la tempestiva opposizione non sanerebbe la nullità della notifica; contrariamente all’assunto del ricorrente, infatti, in materia di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, la proposizione di tempestiva e rituale opposizione la L. 24 novembre 1981, n. 689, ex art. 22, sana la nullità della notificazione del processo verbale di accertamento, giacchè l’art. 18, comma 4, della stessa legge dispone che la notificazione è eseguita nelle forme dell’art. 14, che, richiamando le modalità previste dal codice di rito, rende applicabile l’art. 156 c.p.c. sull’irrilevanza della nullità nel caso di raggiungimento dello scopo (Cass. nn. 22901/15, 20975/14, 11548/07, 4028/07);

il secondo motivo, con il quale si denuncia il vizio di motivazione in relazione all’omessa compensazione delle spese di lite, va giudicato inammissibile alla stregua dei principi fissati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 14989/05;

il terzo motivo, con il quale si denuncia la violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 6, e dell’art. 345 reg. es. C.d.S. in cui il tribunale sarebbe incorso ritenendo applicabile nella specie la disciplina della tolleranza prevista nel suddetto art. 345 reg. es. C.D.S., comma 2, va giudicato infondato, perchè il disposto di tale articolo è applicabile, come fatto palese dall’inizio del primo comma, a tutte “le apparecchiature destinate a controllare l’osservanza dei limiti di velocità”;

il quarto motivo, con il quale si lamenta la violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 6, del D.L. n. 121 del 2002, art. 4, del D.L. n. 117 del 2007, art. 3 e del D.M. 15 agosto 2007, in relazione all’omessa segnalazione del sistema di controllo, va disatteso perchè si fonda su un presupposto di fatto – ossia che l’esistenza di un controllo elettronico di velocità a mezzo di tutor non fosse segnalata – che non trova riscontro nella sentenza gravata ed è anzi da questa espressamente smentito (pag. 6, primo e secondo capoverso) con un accertamento di fatto non specificamente censurato del giudice di merito; irrilevante, d’altra parte, è il rilievo che la presenza della segnalazione non risultasse dal verbale, come questa Corte ha già avuto modo di chiarire con la sentenza n. 680/11;

il quinto motivo, con il quale si denuncia la violazione del decreto dirigenziale del Ministero dei trasporti n. 3999/2004 in cui il tribunale sarebbe incorso non rilevando che la collocazione del sistema di rilevazione della velocità non rispettava il criterio della rilevanza statistica ivi fissato, va giudicato inammissibile perchè, per un verso, si fonda su risultanze di fatto (l’esistenza nel tratto autostradale in questione di tre uscite a mezzo di casello, due aree di parcheggio ed una stazione di servizio) che non emergono dalla sentenza gravata e non possono formare oggetto di accertamento in sede di legittimità e, per altro verso, non attinge specificamente la ratio decidendi della statuizione impugnata, che ha argomentato come l’eventuale violazione delle disposizioni dettate in tale decreto potrebbe dar luogo “solo a vantaggi per il conducente, comportando l’accertamento di una velocità media inferiore”;

il sesto motivo – con il quale si denuncia la violazione degli artt. 201 C.d.S. e del D.L. n. 121 del 2002, art. 4, convertito con la L. n. 168 del 2002, e si argomenta che il riferimento a tali disposizioni contenuto nel verbale di accertamento sarebbe erroneo – è inammissibile perchè non contiene specifiche censure contro la sentenza gravata, appuntandosi esclusivamente nei confronti del verbale di accertamento oggetto del giudizio; in ogni caso, quand’anche si volesse ritenere tale censura implicitamente proposta nei confronti dell’affermazione della sentenza gravata secondo cui “non vi è ragione di escludere dalla disciplina di cui all’articolo 4 I. 168/02, richiamata dall’art. 201 C.d.S., comma 1 bis, lett. f), – menzionati nel verbale impugnato – gli apparecchi di controllo della velocità di più recente adozione”, l’argomento del ricorrente andrebbe comunque disatteso, in quanto correttamente la corte territoriale ha applicato la previsione di cui all’art. 201 C.d.S. al sistema correntemente definito tutor (tecnicamente “SICVe” – Sistema Informativo Controllo Velocità), essendo il medesimo sussumibile, secondo una piana interpretazione letterale (non analogica e nemmeno meramente estensiva), nella nozione di “dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico… finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 dello stesso decreto legislativo”, di cui al D.L. n. 121 del 2002, art. 4;

il settimo motivo – con il quale il ricorrente solleva eccezioni relative alla mancata sottoscrizione del verbale notificato, alla mancata indicazione, nel medesimo, del responsabile del procedimento, alla non autenticità della copia del provvedimento notificatogli – è inammissibile perchè non contiene specifiche censure contro la sentenza impugnata;

in definitiva il ricorso va rigettato in relazione a tutti i motivi in cui si articola e le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a rifondere alla Amministrazione contro ricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 800, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, D.Lgs. n. 546 del 1992 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017

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