Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5873 del 04/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 04/03/2021, (ud. 19/01/2021, dep. 04/03/2021), n.5873

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7680/2019 R.G. proposto da:

Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e

della Ricerca e Ministero dell’Economia e delle Finanze,

rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato,

presso i cui uffici domiciliano ope legis in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrenti –

contro

C.G., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Katiuscia

Verlingieri ed Emilio Maddalena, con domicilio eletto in Roma, via

del Collegio Romano, n. 27 (c/o Confsal Unsa);

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma, n. 637/2018,

depositata il 1 febbraio 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 gennaio

2021 dal Consigliere Emilio Iannello.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. Pronunciando in sede di rinvio dalla S.C. di Cassazione (sent. n. 25570 del 2011), la Corte d’appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato i Ministeri in epigrafe al pagamento, in favore di C.G., della somma di Euro 33.311,49, a titolo di risarcimento del danno conseguente alla mancata attuazione della direttiva CEE 82/76/CEE, in tema di adeguata retribuzione spettante per la frequenza del corso di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio.

La somma dovuta ha, in particolare, ritenuto correttamente quantificata “in base al periodo indicato (tre anni)” e altrettanto fondatamente commisurata all’importo di “Euro 11.103,82 per ciascun anno, D.Lgs. n. 257 del 1991, ex art. 6 oltre interessi al tasso legale, con decorrenza da ogni singolo anno di specializzazione (punto non oggetto di censura)”.

2. Avverso tale sentenza i Ministeri soccombenti propongono ricorso per cassazione, con unico mezzo, cui resiste l’intimato, depositando controricorso.

3. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Il controricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c..

Considerato in diritto

1. Con l’unico motivo di ricorso i Ministeri in epigrafe denunciano, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6 e della L. n. 370 del 1999, art. 11.

Lamentano che erroneamente la Corte territoriale ha confermato la commisurazione del danno all’importo della retribuzione annua fissata dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6 laddove, al contrario, secondo costante giurisprudenza di legittimità, questo avrebbe dovuto essere commisurato all’importo previsto dalla L. n. 370 del 1999, art. 11.

2. Va preliminarmente disattesa l’eccezione opposta dal controricorrente di inammissibilità del ricorso poichè, in tesi, non autosufficiente, in relazione: a) sia alla prospettazione, con l’appello, della specifica questione della commisurazione del danno all’importo di cui al D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6 in appello; b) sia alla eventuale sua riproposizione in sede di rinvio.

Dalla trascrizione dell’atto di appello, contenuta in ricorso con pieno assolvimento degli oneri imposti al ricorrente dall’art. 366 c.p.c., n. 6, si ricava univocamente che la questione dell’applicabilità retroattiva alla fattispecie del D.Lgs. n. 257 del 1991 era stata specificamente posta ad oggetto del terzo motivo di gravame (v. pagg. 9-10 del ricorso in esame).

Lo stesso dicasi quanto al perimetro delle questioni trattate davanti al giudice del rinvio, l’inserimento tra le quali anche di quella per cui è ricorso si deve del resto alle domande in quella sede proposte dallo stesso odierno controricorrente, alla quale le amministrazioni resistenti (odierne ricorrente) si opposero riproponendo espressamente il rilievo della inapplicabilità del citato D.Lgs. n. 257 del 1991 (v. pag. 13 del ricorso).

Che detta questione fosse del resto ancora aperta si trae espressamente anche dalla sentenza di cassazione con rinvio, la quale aveva così disposto alla fine della motivazione: “Il giudice di rinvio… (dovrà) provvedere, dunque, ad esaminare (essendosi formato giudicato interno sul rigetto del primo motivo di appello relativo alla prescrizione) il terzo ed il quarto motivo di appello. Lo farà sulla base della qualificazione della pretesa del ricorrente ritenuta dalla giurisprudenza inaugurata da questa sezione, sulla scia di Cass. sez. un. 9147 del 2009, dalle sentenze gemelle nn. 10813, 10814, 10815 e 10816 del 2011, nonchè sulla base delle sentenze successive che hanno preso posizione sull’individuazione del danno risarcibile, sul relativo onere della prova e sulla sua liquidazione” (enfasi qui aggiunta), dovendosi ritenere che con tale principio la S.C. abbia inteso far riferimento alla giurisprudenza che sarà appresso richiamata, formatasi anteriormente.

3. Ciò posto, nel merito la censura si appalesa fondata e va accolta.

Secondo i principi costantemente affermati da questa Corte, “in tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione delle Dir. comunitarie n. 75/362/CEE, e Dir. n. 82/76/CEE, in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all’anno 1991, deve ritenersi che il legislatore – dettando la L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, con la quale ha proceduto ad un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo delle citate direttive – abbia palesato una precisa quantificazione dell’obbligo risarcitorio da parte dello Stato, valevole anche nei confronti di coloro i quali non erano ricompresi nel citato art. 11; a seguito di tale esatta determinazione monetaria, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un’obbligazione avente natura di debito di valuta, rispetto alla quale – secondo le regole generali di cui agli artt. 1219 e 1224 c.c., – gli interessi legali possono essere riconosciuti solo dall’eventuale messa in mora o, in difetto, dalla notificazione della domanda giudiziale” (Cass. n. 1917 del 09/02/2012; conformi, tra le tante: Cass. n. 17682 del 29/08/2011; n. 21498 del 18/10/2011; n. 1157 del 17/01/2013; n. 23635 del 06/11/2014; n. 2538 del 10/02/2015; n. 14376 del 09/07/2015; n. 13284 del 01/07/2020).

Il suddetto indirizzo, con riguardo all’importo dovuto a titolo risarcitorio, è stato di recente confermato e ribadito dalle stesse Sezioni Unite di questa Corte, le quali hanno espressamente chiarito che “in tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione delle Dir. comunitarie n. 75/362/CEE, Dir. n. 75/363/CEE, e Dir. n. 82/76/CEE, in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all’anno 1991, deve ritenersi che il legislatore, con l’aestimatio del danno effettuata dalla L. n. 370 del 1999, art. 11, abbia proceduto ad un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo valevole anche nei confronti di coloro non ricompresi nel citato art. 11, a cui non può applicarsi il D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, in quanto tale decreto, nel trasporre nell’ordinamento interno le direttive in questione, ha regolato le situazioni future con la previsione, a partire dall’anno accademico 1991/1992, di condizioni di frequenza dei corsi diverse e più impegnative rispetto a quelle del periodo precedente” (Cass. Sez. U. n. 30649 del 27/11/2018).

In tale decisione viene altresì precisato, quanto al criterio di liquidazione del danno nella misura dell’importo previsto dalla L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, invece che di quella del compenso previsto dal D.Lgs. n. 257 del 1991, che “la C.G.U.E., tanto nella sentenza del 25/2/1999 quanto nella (in gran parte reiterativa) recente sentenza del 24/1/2018, non ha incluso tra i principi interpretativi vincolanti alcun riferimento all’una o all’altra delle due fonti normative interne sopra richiamate, avendo piuttosto rimesso al giudice nazionale la determinazione della misura dell’indennizzo”.

La decisione impugnata non è conforme a tali principi, avendo liquidato in favore dell’attore l’importo di Euro 11.103,82 (pari al compenso previsto dal D.Lgs. n. 257 del 1991, per gli specializzandi iscritti ai corsi istituiti a partire dall’anno accademico 1991/92) per ogni anno di frequenza del corso, in luogo che quello previsto dalla L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, (pari a Lire 13.000.000, ovvero Euro 6.713,94, per ciascun anno di frequenza del corso).

4. Essa va quindi cassata in relazione.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con la condanna delle amministrazioni ricorrenti, in solido, al pagamento del minore importo sopra indicato, pari quindi a complessivi Euro 20.141,82 (= 6.713,94 x 3 anni), oltre interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale.

5. Le spese del giudizio di legittimità e quelle di entrambi i gradi del giudizio di merito possono essere integralmente compensate tra le parti, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, in ragione del solo parziale accoglimento della domanda di parte attrice, che comporta reciproca soccombenza parziale delle parti e, comunque, in considerazione delle incertezze giurisprudenziali sulle questioni determinanti, in relazione alle quali gli indirizzi di questa Corte si sono consolidati solo nel corso del giudizio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza; decidendo nel merito, liquida l’importo dovuto al Dott. C.G. a titolo di risarcimento del danno nell’importo di Euro 20.141,82 (= 6.713,94 x 3 anni), oltre interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale.

Spese compensate per tutti i gradi.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA