Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5872 del 13/03/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 5872 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA
sul ricorso 15959-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
SAFERROT SPA, in persona dell’Amministratore Unico legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
MUZIO CLEMENTI 18, presso lo studio dell’avvocato DI LELIO
BARBARA, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del
controricorso;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 13/03/2014

avverso la sentenza n. 35/37/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA del 15/03/2010, depositata
il 22/04/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/02/2014 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE

BOGNANNI.

Ric. 2011 n. 15959 sez. MT – ud. 19-02-2014
-2-

.r

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione SESTA (Tributaria)
R.G. ric. n. 15959/11

Ricorrente: agenzia delle entrate
Controricorrente: società Saferrot Spa.

Ordinanza
Svolgimento del processo

1. L’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale del Lazio n. 35/37/10, depositata il 22 aprile
2010, con la quale, rigettato l’appello della medesima contro la
decisione di quella provinciale, l’opposizione della società Saferrot Spa., inerente alla cartella di pagamento relativa all’Iva
ed Irpef sulle ritenute di acconto per l’anno d’imposta 2000, veniva accolta. In particolare il giudice di secondo grado osservava
che le contestazioni dell’ufficio erano state piuttosto vaghe in
ordine al mancato riconoscimento del maggior credito d’imposta rivendicato dalla contribuente, la quale aveva prodotto il modello
F24 e quelli attinenti alla dichiarazione del reddito. La Saf,érrot
resiste con controricorso.
Motivi della decisione
Lv

2. Col primo motivo la ricorrente deduce violazione di norma di
legge, in quanto la CTR non considerava che, a seguito
dell’ordinanza istruttoria emessa dallo stesso giudice di appello,
e quindi della documentazione prodotta dall’appellata, l’agenzia
aveva contestato puntualmente il contenuto dei modelli F24 nonché
760 e 770, prospettando analiticamente le ragioni per le quali il
credito d’imposta rivendicato non poteva essere riconosciuto, essendo di molto maggiore di quello realmente spettante; così pure
per la maggiore Irpef dovuta relativamente alle ritenute alla fonte per il personale.
Il motivo è fondato, dal momento che le contestazioni addotte
erano analitiche e puntuali rispetto alla pretesa avanzata da Sa-

Oggetto: impugnazione cartella pagamento,

2

ferrot circa la erronea compensazione effettuata relativamente al
preteso maggior credito d’imposta, come pure per la inferiore misura delle ritenute alla fonte come operate, e ciò giusta i dettagli indicati con il ricorso in appello con specifica relazione ai
tre modelli prodotti dalla contribuente in primo grado a seguito

Dunque sul punto la sentenza impugnata non risulta motivata in
modo giuridicamente corretto.
3. Col secondo motivo la ricorrente denunzia il vizio di insufficiente motivazione, giacché il giudice di appello non indicava
appieno le ragioni, per le quali disattendeva gli elementi forniti
dall’appellante circa l’inesistenza del credito d’imposta Iva per
il 1999 e indebitamente compensato dall’appellata nel 2000, e ciò
giusta le analitiche deduzioni ed i puntuali conteggi svolti dai
modelli sopraindicati raffrontati con la dichiarazione dei redditi, presentata dalla stessa contribuente, e sulla quale del resto
la cartella era stata emessa ex artt. 36 bis Dpr. n. 600/73 e 54
bis Dpr. n. 633/72. Né si trattava affatto di tardive eccezioni
difensive.
La censura ha pregio. Si tratta all’evidenza di dati ed

emen-

ti analitici, che involgono un giudizio di chiara contestazione
delle deduzioni addotte dall’appellata, oltre che di semplici argomentazioni difensive, peraltro esplicitate sin dall’atto esecutivo costituito dalla cartella, come pure dalle controdeduzioni e
dal ricorso in appello, come dal tratto riportato all’esame in sede di legittimità. Né si poteva trattare di argomentazioni tardive, atteso che, com’è noto, il divieto di nuove eccezioni in appello, introdotto per il giudizio contenzioso ordinario con la
legge 26 novembre 1990, n. 353, tramite la riforma dell’art. 345
cod. proc. civ., e successivamente esteso al giudizio tributario
dall’art. 57 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, si riferisce esclusivamente alle eccezioni in senso stretto o proprio, rappresentate da quelle ragioni delle parti sulle quali il giudice non
può esprimersi se manchi l’allegazione ad opera delle stesse, con
2

dell’ordinanza istruttoria.

3

la richiesta di pronunciarsi al riguardo. Detto divieto non può
mai riguardare, pertanto, i fatti e le argomentazioni posti dalle
parti medesime a fondamento della domanda, che costituiscono oggetto di accertamento, esame e valutazione da parte del giudice di
secondo grado, il quale, per effetto dell’impugnazione, deve a sua

minando perciò fatti, allegazioni probatorie e argomentazioni giuridiche che rilevino per la decisione, come nella specie (Cfr. anche Cass. Ordinanze n. 6391 del 13/03/2013, n. 23520 del 2012).
Perciò sul punto la decisione impugnata non risulta motivata
in modo adeguato.
4. Ne discende che il ricorso va accolto, con la conseguente
cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al giudice “a
quo”, altra sezione, per nuovo esame, e che si uniformerà ai suindicati principi di diritto.
5. Quanto alle spese dell’intero giudizio, esse saranno rego,
late dal giudice del rinvio stesso.
P.Q.M.
La Corte
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, e rinvia,
anche per le spese, alla commissione tributaria regionale del Lazio, altra sezione, per nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta Sezione civile, il 19 febbraio 2014.

volta pronunciarsi sulla domanda accolta dal primo giudice, riesa-

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA