Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5872 del 11/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 11/03/2010, (ud. 13/01/2010, dep. 11/03/2010), n.5872

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BALLETTI Bruno – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SGROI ANTONINO,

CORETTI ANTONIETTA, CORRERA FABRIZIO, giusta mandato in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

CON-FI SERVIZI S.C.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VLE XXI APRILE 11, presso

lo studio dell’avvocato ROMANO SALVATORE ALBERTO, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato MAZZOCCHI EMANUELE, giusta mandato

a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

UNIRISCOSSIONI S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 972/2005 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 29/06/2005 r.g.n. 355/04;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

13/01/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

udito l’Avvocato SGROI ANTONINO;

udito l’Avvocato RAINALDI LAURA per delega ROMANO SALVATORE ALBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Torino, riformando la sentenza di primo grado, accoglieva l’opposizione a cartella esattoriale, emessa dalla Uniriscossione con la quale veniva ingiunto alla società CONFISERVIZI di pagare all’INPS Euro 26,635,39 a titoli di contributi omessi in relazione al periodo gennaio 1992-marzo 1997.

A fondamento di tale decisione i giudici di appello, per quello che in questa sede interessa, ponevano il rilievo che l’INPS non aveva indicato il CCNL rispetto al quale le retribuzioni registrate a libro paga risultavano inferiori.

Avverso tale sentenza l’INPS ricorre in cassazione sulla base di due censure.

Resiste con controricorso la società CONFISERVIZI. Nessuna difesa svolge l’altra parte intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo l’INPS, deduce violazione e falsa applicazione del D.L. n. 338 del 1989, art. 1, convertito con modificazioni dalla L. n. 389 del 1989.

Allega che è lo stesso legislatore a fissare l’efficacia universale della contrattazione collettiva limitatamente al rapporto previdenziale, con la conseguenza che la disciplina di riferimento in forza della quale s’individua la contribuzione previdenziale dovuta è rappresentata solo ed esclusivamente dalla legge.

Chiede, quindi, dichiarasi che la contrattazione collettiva, stipulata dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, menzionata nel testo del D.L. n. 338 del 1989, art. 1, comma 1, convertito in L. n. 389 del 1989, per la individuazione della retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza, costituisce fonte integrativa della fonte primaria, ovverosia del su citato art. 1.

Con la seconda censura l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 113 c.p.c..

Sostiene che, nel caso de quo il contratto collettivo non è documento privato, ma è fonte integrativa della fonte primaria e, quindi, è obbligo del giudice applicarla e conoscerla ai sensi del denunciato art. 113 c.p.c..

Le censure che, in quanto strettamente connesse dal punto di vista logico-giuridico vanno trattate unitariamente, sono infondate.

Invero, non può condividersi la tesi della parte ricorrente secondo la quale poichè il minimale contributivo previsto dalla legge si determina con riferimento ai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, siffatto rinvio equivarrebbe ad attrarre tali ultimi contratti nelle fonti di diritto che devono essere conosciute ed applicate dal giudice, sicchè pur in mancanza di allegazione del contratto collettivo, cui parametrare il cd. minimale contributivo, il giudice deve ricercare ed applicare il CCNL di riferimento.

Infatti, ancorchè la legge (D.L. n. 338 del 1989, art. 1, comma 1, convertito in L. n. 389 del 1989) rinvii per la determinazione del detto minimale ai della compatibilità economica e finanziaria dei relativi costi, nonchè della loro prescritta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 47, comma 8,).

Nè tra l’altro è configurabile, per via di detto rinvio, una efficacia “erga omnes” dei contratti collettivi nazionali, essendo il rinvio operato -secondo la previsione della legge – alla parte economica dei contratti soltanto in funzione di parametro contributivo minimale comune, idoneo a realizzare le finalità del sistema previdenziale ed anche a garantire una sostanziale parità dei datori di lavoro nel finanziamento del sistema stesso (Cfr. sul punto Cass. 2758/2006, nonchè Corte costituzionale 342/1992 che ha escluso, con riferimento alla disposizione legislativa in esame, la lesione dell’art. 39 Cost.).

E’ corretta, quindi, in diritto la sentenza impugnata che ha ritenuto non provata la pretesa dell’INPS in assenza di qualsiasi indicazione circa il contratto collettivo di diritto comune assunto quale parametro per la determinazione del cd. minimale contributivo.

Il ricorso di conseguenza va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza in favore della parte costituita. Nulla per le spese della parte rimasta intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del resistente costituito, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 30,00, oltre Euro 2000,00 per onorario ed oltre spese, IVA e CPA. Nulla per le spese della parte rimasta intimata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2010

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