Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5872 del 04/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 04/03/2021, (ud. 19/01/2021, dep. 04/03/2021), n.5872

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6767/2019 R.G. proposto da:

F.B., F.M., Fa.Ma.,

Fa.Ba. e F.R., rappresentati e difesi dall’Avv. Paolo

Pinti;

– ricorrenti –

contro

Fi.Ba. e Z.M., rappresentati e difesi

dall’Avv. Guglielmo D’Anna;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Messina, n. 742/2018,

depositata il 21 agosto 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 gennaio

2021 dal Consigliere Emilio Iannello.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. F.B., M., Ma., Ba. e R., ricorrono, con unico mezzo, nei confronti dei controricorrenti indicati in epigrafe, per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Messina, anch’essa sopra specificata, che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rigettato le domande risarcitorie da essi proposte nei confronti di Fi.Ba. e Z.M..

3. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso si espone ad un preliminare ed assorbente rilievo di inammissibilità, per palese inosservanza del requisito di contenuto-forma prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.

Risulta, infatti, totalmente omessa l’esposizione sommaria dei fatti, da detta norma richiesta a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, allo scopo di garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. Sez. U 18/05/2006, n. 11653).

La prescrizione del requisito risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. Sez. U 20/02/2003, n. 2602).

Stante tale funzione, per soddisfare detto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata.

Nel caso di specie il ricorso, come detto, omette tali requisiti contenutistici, non potendo certamente considerarsi sufficiente – diversamente da quanto obiettato dai ricorrenti nella memoria – la trascrizione (all’inizio di pag. 2 del ricorso) di uno stralcio della sentenza impugnata che, dedicato esclusivamente, e brevemente, alle ragioni dell’accoglimento dell’appello incidentale, non consente certo di cogliere la massima parte delle altre informazioni richieste per avere un quadro minimamente sufficiente delle questioni trattate in funzione dell’impugnazione proposta.

Il ricorso piuttosto procede immediatamente alla esposizione del motivo che ne è posto a fondamento, il quale, peraltro, intestato a diverse e incompatibili tipologie di vizio, non riesce a illustrare in modo chiaro e univoco le specifiche ragioni di doglianza e non sembra comunque cogliere la ratio decidendi (mancanza nell’atto introduttivo di domanda di risarcimento danni per responsabilità genitoriale).

2. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile con la conseguente condanna dei ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese processuali, liquidate come da dispositivo e da distrarsi in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto rituale richiesta nel controricorso.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis, stesso art. 13.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, Avv. Guglielmo D’Anna.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2021

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