Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5872 del 03/03/2020

Cassazione civile sez. I, 03/03/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 03/03/2020), n.5872

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 32728/2018 r.g. proposto da:

K.F.L., rappresentato e difeso, giusta procura speciale

apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Uljana Gazidede, con cui

elettivamente domicilia presso la Cancelleria della Corte di

cassazione;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI ANCONA, in persona del Prefetto pro tempore; QUESTURA

DI ANCONA, in persona del Questore pro tempore;

– resistente –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE DI ANCONA depositata in data

06/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/01/2020 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto del 14 giugno 2018, il Prefetto di Ancona ha espulso dal territorio nazionale K.F.L., cittadino del Congo, perchè sprovvisto di valido permesso per continuare a soggiornarvi.

1.1. L’opposizione del K. avverso questo provvedimento è stata respinta dal Giudice di Pace di Ancona, con ordinanza del 6 settembre 2018, n. 195, in forza delle sole, seguenti, argomentazioni: “Al momento… il ricorrente è sprovvisto di un valido permesso di soggiorno per continuare a rimanere in Italia e allo stesso non può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi umanitari o familiari o altro. Il K. ha a suo carico numerosi precedenti penali per reati contro la persona ed è stato condannato più volte per tali reati. E’ stato sottoposto anche a misure di prevenzione. E’ quindi da considerarsi, senza dubbio, un soggettò socialmente pericoloso…. L’opposizione de qua, che rientra nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, non può fondarsi su motivi attinenti al mancato rilascio del permesso di soggiorno o al diniego di rinnovo, cui esame, trattandosi di provvedimenti discrezionali e non vincolati, è riservato alla giustizia amministrativa (Cass. civ. sez. VI 4/9/2013 n. 20331); Il giudice dell’espulsione è tenuto solo a verificare la carenza di un titolo che giustifichi la presenza del ricorrente sul territorio nazionale al momento dell’emissione del decreto prefettizio (Cass. civ. sez 113/1/2010 n. 462);…Al momento dell’adozione del provvedimento oggi impugnato non sussistevano i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno o per la permanenza sul T. N. del cittadino congolese”.

2. Avverso detta ordinanza K.F.L. ricorre per cassazione, affidandosi a tre motivi. La Prefettura di Ancona non si è costituita nei termini di legge, ma ha depositato un “atto di costituzione” al solo fine di prendere eventualmente parte alla udienza di discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Le formulate doglianze prospettano, rispettivamente:

I) “Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, – inesistenza del decreto di espulsione per mancanza della sottoscrizione del Prefetto; violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 21-octies illegittimità per incompetenza dell’organo emanante. violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – violazione dell’art. 112 c.p.c. – Omessa pronuncia sulla domanda del ricorrente”. Muovendosi dal triplice presupposto per cui (i) il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, attribuisce espressamente al Prefetto la competenza ad adottare i decreti di espulsione, che (ii) il personale della Prefettura, di qualsiasi grado e qualifica, in difetto di delega non ha la competenza ad adottare un decreto di espulsione, e che (iii) ciò comporta, in virtù dei principi generali del diritto amministrativo, l’annullabilità ovvero la nullità o addirittura l’inesistenza del provvedimento, si deduce che “il Giudice di Pace di Ancona, comunque, senza aver mai visto alcuna delega, ha omesso di pronunciarsi… violando, di fatto, l’art. 112 c.p.c.”, sul corrispondente, specifico, primo motivo di impugnazione del decreto di espulsione innanzi al medesimo formulato;

II) “Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; violazione e mancata applicazione dell’art. 19 D.Lgs. n. 286 del 1998; violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c. motivazione apparente; violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – Omessa valutazione di un fatto storico”. Si assume che il Giudice di Pace di Ancona, in ragione della mera apparenza della motivazione adottata sul punto, ha omesso di prendere in considerazione la situazione personale del ricorrente ed il pericolo al quale sarebbe esposto in caso di rientro nel Paese di origine, malgrado fosse stata documentata tale situazione. Inoltre, quanto alla presunta pericolosità sociale dello straniero, asseritamente avvalorata dai precedenti penali menzionati nel decreto di espulsione, si rileva che il richiamo ad eventuali condanne non è di per sè sufficiente a fondare un giudizio di pericolosità sociale, la cui valutazione, per giurisprudenza costante, deve essere attuale, concreta ed effettiva nonchè essere adeguatamente motivata, anche, in relazione alla durata del soggiorno, all’età ed ai legami familiari e sociali instaurati durante il soggiorno;

III) “Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; omessa pronuncia sui motivi 3, 4 e 5 di ricorso – nullità dell’ordinanza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c.”. Si ascrive al giudice a quo di aver omesso di pronunciarsi sul terzo, quarto e quinto motivo di ricorso prospettati innanzi a lui, e si sostiene che “la facoltà di assorbire tutti i motivi si ha quando il ricorso venga accolto per uno solo di essi, non anche, diversamente, quando il ricorso venga respinto”.

3. Il primo motivo non può essere accolto.

3.1. L’accesso agli atti del giudizio di merito, consentito dalla natura di error in procedendo del vizio denunciato, permette agevolmente di accertare che K.F.L., con il proprio ricorso depositato il 20 giugno 2018 innanzi al Giudice di Pace di Ancona (iscritto al ruolo generale di quell’ufficio al n. 1408/2018), aveva contestato il provvedimento di espulsione adottato nei suoi confronti dal prefetto di quella stessa città invocando, innanzitutto, – riproducendo, in parte qua, il tenore letterale della relativa doglianza anche nel motivo in esame – la “inesistenza del decreto di espulsione per mancanza della sottoscrizione del Prefetto. Violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2. Violazione della L. n. 241 del 1990, art. 21-octies illegittimità per incompetenza dell’organo emanante”.

2.2. Il provvedimento oggi impugnato, come chiaramente può evincersi dal suo tenore letterale come in precedenza riportato, nulla sancisce in ordine a questa doglianza. Indubbiamente, dunque, l’omissione di pronuncia come denunciata sussiste.

2.3. Tuttavia, come da questa Corte già reiteratamente statuito per il caso di omesso esame di un motivo di appello, ma il relativo principio è certamente utilizzabile anche in questa sede per evidente identità di ratio e per la natura chiaramente impugnatoria, almeno in senso lato, del giudizio di opposizione avverso il decreto di espulsione, il corrispondente ricorso per cassazione non può essere accolto qualora la questione giuridica ad esso sottesa sia comunque da disattendere (cfr. Cass. n. 9693 del 2018; Cass. n. 16171 del 2017; Cass. n. 21257 del 2014; Cass. n. 28663 del 2013; Cass. n. 2313 del 2010. Si veda anche Cass., SU., n. 2731 del 2017).

2.3.1. Fermo quanto precede, va allora ricordato che:

i) come ripetutamente affermato da questa Suprema Corte, la previsione di tre distinte figure professionali della carriera prefettizia (prefetto, viceprefetto vicario e viceprefetto aggiunto), ciascuna titolare di proprie attribuzioni, non esclude la facoltà di delega al compimento di singoli atti, rientranti nelle attribuzioni del delegante, al funzionario delegato, mentre è del tutto irrilevante che tale funzione non sia ricompresa nelle attribuzioni proprie del delegato (cfr. Cass. n. 19689 del 2017; Cass. 30 marzo 2009, n. 7698). Si è precisato, altresì, da un lato, che “è legittimo il decreto di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. b), che sia stato emesso e sottoscritto dal vice prefetto vicario, anzichè dal prefetto, a nulla rilevando la mancanza dell’espressa menzione delle ragioni di assenza o impedimento del prefetto, in quanto questi può, di diritto, essere sostituito dal vicario in tutte le sue funzioni ed attribuzioni” (cfr., ex multis, Cass. n. 18540 del 2016; Cass. n. 2664 del 2012), e, dall’altro, che “è illegittimo e va, pertanto, annullato il decreto di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato emesso dal vice prefetto aggiunto in assenza di delega del prefetto” (cfr. Cass. n. 19689 del 2017; Cass. 20 luglio 2015, n. 15190);

ii) inoltre, come ancora recentemente chiarito da Cass. n. 7873 del 2018, deve “…considerarsi legittimo il provvedimento di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato emesso da viceprefetto aggiunto a ciò delegato dal viceprefetto vicario o dal prefetto, in quanto la previsione di tre distinte figure professionali della carriera prefettizia, ciascuna titolare di proprie attribuzioni, non esclude la facoltà di delega al compimento di atti, rientranti nelle attribuzioni del delegante, al funzionario delegato, mentre è del tutto irrilevante che tale funzione non sia ricompresa nelle attribuzioni proprie del delegato (Cass., 30/03/2009, n. 7698; Cass., 14/12/2010, n. 25271)…”. Non rileva, peraltro, – in difetto di una specifica previsione normativa in tal senso – la circostanza che nell’atto non sia stata eventualmente indicata la delega conferita al viceprefetto aggiunto o al viceprefetto vicario che abbiano adottato il provvedimento di espulsione, essendo sufficiente che tale delega sussista e sia stata conferita prima dell’emissione del provvedimento predetto (cfr. Cass. n. 15190 del 2015, richiamata, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 7873 del 2018).

2.3.2. Nella specie, è lo stesso ricorrente che riferisce che il decreto di espulsione è stato firmato da un vice prefetto munito anche di delega, indicata anche in calce al decreto stesso (cfr. pag. 4 del ricorso), sicchè non sembra ragionevolmente possibile continuare a dubitare della legittimità del provvedimento predetto.

3. E’, invece, fondato il secondo motivo di ricorso, posto che, quanto alla valutazione della pericolosità sociale dell’odierno ricorrente, il giudice a quo l’ha fondata esclusivamente sull’esistenza di numerosi procedimenti penali a suo carico per reati contro la persona e sulla sua avvenuta sottoposizione a misure di prevenzione. La giurisprudenza di legittimità, però, ha chiarito (cfr. tra le più recenti, Cass. n. 20692 del 2019) che detti precedenti, “pur costituendo certamente elementi da considerare nell’ambito dell’apprezzamento di competenza del giudice di merito, non possono tuttavia esaurire il giudizio sulla pericolosità sociale del soggetto previsto dalla normativa di riferimento. Detto giudizio infatti come già chiarito da questa Corte nell’ordinanza n. 16626/17 – deve essere esteso anche alla valutazione della personalità dello straniero, della sua condotta di vita, delle manifestazioni sociali nelle quali quest’ultima si articola, poichè solo in questo modo è possibile compiere quella complessiva ponderazione circa la sussistenza di una attuale pericolosità sociale del soggetto”.

3.1. Nulla, sul punto, si rinviene, nella decisione del giudice di pace, benchè anche di tanto si fosse lamentato, innanzi a lui, l’odierno ricorrente; così come alcunchè è ivi riferito (malgrado la specifica doglianza formulata pure con riferimento al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19) quanto alla esclusione della possibilità che, una volta respinto verso il suo Paese di provenienza, lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.

3.2. Si impone, dunque, sul punto, previa cassazione del provvedimento impugnato, la rimessione della causa al giudice di pace dorico, affinchè proceda ad una nuova valutazione in ordine alla esistenza/persistenza della pericolosità sociale dell’odierno ricorrente, tenendo, peraltro, anche conto che a quest’ultimo, con provvedimento della commissione territoriale di Bari (specificamente riportato in ricorso. Cfr. pag. 6), è stato riconosciuto un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

4. Il terzo motivo di ricorso, infine, può considerarsi assorbito.

5. In definitiva, respinto il primo motivo ed assorbito il terzo, l’ordinanza impugnata va cassata in relazione all’accoglimento del secondo motivo, con rinvio al Giudice di pace di Ancona, in persona di diverso magistrato, per il nuovo corrispondente esame e per la statuizione sulle spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, respingendone il primo e dichiarandone assorbito il terzo. Cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto, e rinvia la causa al Giudice di pace di Ancona, in persona di diverso magistrato, per il nuovo corrispondente esame e per la statuizione sulle spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione civile della Corte di cassazione, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2020

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