Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5871 del 08/03/2017


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Cassazione civile, sez. II, 08/03/2017, (ud. 14/12/2016, dep.08/03/2017),  n. 5871

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23983-2012 proposto da:

C.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GERMANICO 197, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO BARILE,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE SAUCHELLA;

– ricorrente –

contro

CO.VI. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avv. ANGELO PICA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1567/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 09/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/12/2016 dal Consigliere Dott. PICARONI ELISA;

udito l’Avvocato Massimiliano Vito con delega depositata in udienza

dell’Avv. Sauchella Giuseppe difensore del ricorrente che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avv. Pica Angelo difensore del controricorrente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS PIERFELICE che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza depositata il 9 maggio 2012, ha accolto l’appello proposto da Co.Vi. avverso la sentenza del Tribunale di Benevento in data 11 giugno 2008 e nei confronti del geometra C.G., e per l’effetto ha rigettato la domanda, formulata dal professionista, di condanna al pagamento del compenso per la progettazione della ristrutturazione e sopraelevazione di un fabbricato di proprietà del Co..

2. Secondo la Corte d’appello, il contratto d’opera stipulato tra le parti era nullo per contrarietà al disposto del R.D. n. 274 del 1929, art. 16, lett. m), che consente ai geometri di eseguire attività di progettazione, direzione e vigilanza di lavori relativi a costruzioni civili di modeste dimensioni, avendo accertato che nella specie non ricorresse il predetto requisito. I lavori in oggetto risultavano, in base al computo metrico estimativo redatto nel 2001, di importo pari a Lire 219.804.598, e coinvolgevano anche la statica dell’edificio, che si trovava in zona sismica, con conseguente assoggettamento alla L. n. 64 del 1974 e superamento della competenza dei geometri.

3. Per la cassazione della sentenza C.G. ha proposto ricorso sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso Vittorio Co..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

1.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2231 c.c., R.D. n. 274 del 1929, art. 16, L. n. 1086 del 1971, art. 2, D.P.R. n. 380 del 2001, art. 64, comma 2, nonchè vizio di motivazione e contesta la valutazione dell’entità dell’opera, che avrebbe dovuto essere effettuata tenendo conto delle dimensioni dell’opera e della sua complessità, oltre che del significato economico. Era incontestato che l’opera progettata avesse riguardato la ristrutturazione di un fabbricato in muratura preesistente, senza alcun intervento strutturale, quindi nei limiti del carattere modesto dell’edificio civile la competenza del geometra non era esclusa dall’impiego di cemento armato, giusta la previsione della L. n. 1086 del 1971, art. 2, ribadita dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 64, comma 2, (Testo unico Edilizia).

2. Con il secondo motivo è denunciata insufficienza della motivazione con riferimento alla valutazione circa l’entità dell’opera. La Corte d’appello aveva individuato le opere progettate dal ricorrente definendole testualmente “(…) di completamento, di rifinitura, di riqualificazione (…) dal quale esulano solo i muri portanti” ed aveva ritenuto che l’opera non fosse di modesta entità sulla base del computo metrico dei lavori da eseguire per l’importo di Lire 218.804.598, senza analizzarne le componenti. Il costo complessivo era infatti imputabile per l’8090% ai lavori di rifinitura (infissi, bagni, accessori, impianti), e soltanto per il residuo ai lavori strutturali, con il risultato che l’intervento di natura strutturale era all’evidenza di entità modesta.

3. Con il terzo motivo è denunciato vizio di motivazione con riferimento alla erronea valutazione dei lavori, sotto il profilo della ritenuta incidenza dei lavori sulla statica dell’edificio. Il convincimento della Corte d’appello, peraltro non sup-portato da indagine tecnica, era in contrasto con la natura dell’intervento di ristrutturazione di fabbricato preesistente, e dell’assenza opere di consolidamento, come evidenziato dal fatto che i muri portanti erano esclusi dall’intervento.

4. Le doglianze, che possono essere esaminate congiuntamente per l’evidente connessione, sono infondate.

4.1. La Corte d’appello ha escluso il requisito della modestia della costruzione con motivazione corretta sotto il profilo dell’applicazione dei principi che regolano la materia, e immune da vizi logici.

Richiamata la documentazione in atti e la CTU disposta in primo grado, la Corte territoriale ha chiarito che, oltre all’importo in sè rilevante, la tipologia dei lavori di completamento del primo piano dell’edificio e di sopraelevazione dell’ultimo coinvolgevano anche la statica dell’edificio, e quindi comportavano difficoltà tecniche di progettazione e di esecuzione che esulano dalla competenza professionale del geometra, dovendosi anche tenere conto della sismicità dei luoghi, con conseguente assoggettamento alla normativa contenuta nella L. n. 64 del 1974.

4.2. La sentenza impugnata si colloca nel solco della giurisprudenza di questa Corte, che afferma, con orientamento consolidato, che il criterio per accertare se una costruzione sia da considerare modesta – e quindi se la sua progettazione rientri nella competenza professionale dei geometri, ai sensi del R.D. n. 274 del 1929, art. 16, lett. m), – consiste nel valutare le difficoltà tecniche che la progettazione e l’esecuzione dell’opera comportano e le capacità occorrenti per superarle e a tale fine, mentre non è decisivo il mancato uso del cemento armato, assume significativa rilevanza il fatto che la costruzione sorga in zona sismica, con conseguente assoggettamento di ogni intervento edilizio alla normativa di cui alla L. n. 64 del 1974, la quale impone calcoli complessi che esulano dalle competenze professionali dei geometri (ex plurimis, Cass., Sent. 8/4/2009 n. 8543).

5. Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, della 2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 14 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017

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