Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5871 del 04/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 04/03/2021, (ud. 19/01/2021, dep. 04/03/2021), n.5871

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6440/2019 R.G. proposto da:

C.D., rappresentata e difesa dall’Avv. Peppino Mariano,

con domicilio eletto in Roma, Via Filippo De Grenet, n. 145, Pal.

D1, sc. B, int. 10, presso lo studio dell’Avv. Michele De Cillis;

– ricorrente –

contro

UnipolSai Ass.ni S.p.a., rappresentata e difesa dall’Avv. Bruno

Doria, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Viale

Tiziano, n. 3;

– controricorrente –

e contro

Generali Italia S.p.a., rappresentata e difesa dall’Avv. Sergio

Campise, con domicilio eletto in Roma, Viale delle Milizie, n. 38,

presso lo studio dell’Avv. Maria Lucia Scappaticci;

– controricorrente –

e nei confronti di:

Duomo UniOne Ass.ni S.p.a. e B.A.;

– intimati –

avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, n. 121/2018,

depositata il 16 gennaio 2018;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 gennaio

2021 dal Consigliere Emilio Iannello.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. In parziale riforma della decisione di primo grado la Corte d’appello di Catanzaro ha ridotto – da Euro 5.363,90, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, ad Euro 5.562,06, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo: importo quest’ultimo ottenuto escludendo dalla prima liquidazione il danno morale, poichè indimostrato, e rioperando il calcolo, sulla somma liquidata per danno biologico, di rivalutazione e interessi compensativi secondo i principi fissati da Cass. Sez. U. n. 1712 del 1995 – l’importo posto a carico solidale di Fondiaria Sai Assicurazioni S.p.A. (ora UnipolSai Ass.ni S.p.a.) e di B.A., in favore di C.D., per risarcimento del danno da sinistro stradale.

Ha poi compensato integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio rilevando che l’attrice (appellata) “seppur totalmente vittoriosa sull’an, è risultata, poi, soccombente circa il quantum debeatur” e ritenendo, per tal motivo, sussistenti i presupposti per l’integrale compensazione.

2. Di tale ultima statuizione si duole C.D. proponendo ricorso per cassazione con unico mezzo, cui resistono, con controricorsi, UnipolSai Ass.ni S.p.a. e Generali Italia S.p.a., quest’ultima succeduta a Ina Assitalia S.p.a., evocata in primo grado ma già dal primo giudice “estromessa” dal giudizio, unitamente a Duomo UniOne Ass.ni S.p.a..

Quest’ultima e B.A. non svolgono difese nella presente sede.

3. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia “violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e degli artt. 3 e 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”.

Lamenta la violazione del criterio della soccombenza, osservando che, diversamente da quanto erroneamente supposto dal giudice a quo, essa non aveva mai richiesto il risarcimento del danno morale (come del resto incidentalmente rimarcato anche in sentenza), il cui riconoscimento nella sentenza di primo grado era pertanto ascrivibile ad errore proprio del primo giudice, così come era a quest’ultimo esclusivamente imputabile l’erroneo calcolo di rivalutazione e interessi.

Sostiene che pertanto non poteva nella fattispecie ravvisarsi alcuno dei presupposti per la compensazione delle spese: non quello della soccombenza reciproca e nemmeno quello della sussistenza di altri giusti motivi.

Denuncia ancora violazione di legge, error in procedendo e vizio di motivazione in relazione alla disposta compensazione anche delle spese di primo grado, rilevando che l’appellante non aveva proposto specifica impugnazione con riferimento alla relativa statuizione.

2. Il motivo denuncia – al di là dell’ininfluente erroneo riferimento ai vizi cassatori di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 (v. Cass. Sez. U. 24/07/2013, n. 17931) – un error in procedendo in cui sarebbe incorso il Tribunale nella regolazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio o, quanto meno, di quelle del primo grado.

La censura è infondata.

Costituisce jus receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui esula dal sindacato di legittimità e rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione della opportunità della compensazione, totale o parziale, delle spese processuali, essendo la statuizione sulle spese adottata dal giudice di merito sindacabile in sede di legittimità nei soli casi di violazione del divieto, posto dall’art. 91 c.p.c., di porre anche parzialmente le spese a carico della parte vittoriosa – ipotesi nella specie non ricorrente – o nel caso di compensazione delle spese stesse fra le parti adottata con motivazione illogica o erronea (Cass. n. 3272 del 07/03/2001 e successive numerose conformi).

La soccombenza parziale è stata nella specie correttamente ravvisata dal giudice a quo in relazione alla riduzione dell’importo del risarcimento riconosciuto in primo grado, dal momento che, indipendentemente dalle motivazioni che ne avevano in quella sede supportato la liquidazione, quell’importo rientrava comunque nel petitum della domanda introduttiva.

Non risultando del resto che l’appellata avesse riconosciuto, anteriormente alla proposizione dell’appello, l’erroneità della sentenza perchè eccedente quanto specificamente richiesto, è evidente che la proposizione del gravame si rese, per la controparte, necessaria, non potendosi pertanto dubitare che la posizione dell’appellata abbia, per tale parte, dato causa alla lite, ciò di pe sè giustificando la configurazione in capo alla stessa di una soccombenza parziale, per il principio di causalità che a tale criterio, come noto, è sotteso.

La revisione poi anche del regolamento delle spese del primo grado costituisce legittima applicazione della norma di cui all’art. 336 c.p.c., comma 1, ed è correttamente ispirata al principio in base al quale l’onere delle spese deve essere attribuito e ripartito in relazione all’esito complessivo della lite (v. e pluribus Cass. n. 1775 del 24/01/2017).

3. Il ricorso deve essere pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente alla rifusione, in favore delle controricorrenti, delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13.

PQM

rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ciascuna, in Euro 1.500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis, stesso art. 13. Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA