Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5871 del 03/03/2020

Cassazione civile sez. I, 03/03/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 03/03/2020), n.5871

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 22648/2018 r.g. proposto da:

A.A., rappresentato e difeso, giusta procura speciale in

calce al ricorso, dall’Avvocato Gianluca Vitale, con cui

elettivamente domicilia in Roma, alla via Torino n. 7, presso lo

studio dell’Avvocato Laura Barberio;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del

Ministro pro tempore;

QUESTURA DI TORINO, in persona del Questore pro tempore;

– intimati –

avverso il provvedimento del GIUDICE DI PACE DI TORINO del

19/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/01/2020 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. A.A., cittadino tunisino, venne espulso dall’Italia con decreto del Prefetto di Torino del 23 dicembre 2017. Al fine di assicurare l’esecuzione di detto provvedimento, il questore di quella stessa città dispose, in pari data, il trattenimento dello straniero nel locale Centro di Permanenza per i Rimpatri (OMISSIS).

1.1. Convalidato questo secondo provvedimento dal Giudice di pace di Torino, il medesimo questore chiese, il 16 gennaio 2018, alla stessa autorità giudiziaria, D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 14, comma 5, una proroga del periodo di trattenimento della durata di 30 giorni, la quale venne accordata dall’adito giudice di pace con decreto reso all’esito dell’udienza del 19 gennaio 2018.

2. Avverso tale decreto A.A. ricorre per cassazione, affidandosi a due motivi. Non si sono costituiti i destinatari della notifica del ricorso (effettuata nei confronti del Questore di Torino, presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato e presso l’Avvocatura Generale dello Stato, nonchè del Ministero dell’Interno presso quest’ultima).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Le formulate doglianze prospettano, rispettivamente:

I) “violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5, della Direttiva CE 2008/115, degli artt. 24 e 111 Cost., e dell’art. 6, parag. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Mancata partecipazione all’udienza dello straniero”. Si rappresenta che, in violazione delle norme predette, non è stato consentito all’odierno ricorrente di partecipare all’udienza in cui è stata disposta la proroga del suo trattenimento;

II) “violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5, sul superamento del periodo massimo di trattenimento”. Si deduce che, prima di ricevere la notifica del decreto di espulsione ed il conseguente ordine di trattenimento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri “Brunelleschi” di Torino, A.A. era stato detenuto in carcere per più di novanta giorni (precisamente cinque anni e sei mesi a far data dall’11 novembre 2011), sicchè, alla stregua della normativa invocata, la disposta proroga del suo trattenimento per ulteriori trenta giorni (in luogo dei soli quindici possibili) doveva considerarsi illegittima.

2. Il primo motivo è inammissibile.

2.1. Invero, dal verbale dell’udienza del 19 gennaio 2018, tenutasi dinanzi al Giudice di Pace di Torino ed allegato al provvedimento oggi impugnato, risulta l’eccezione difensiva di “mancata partecipazione” ivi dello straniero, a fronte della quale l’adito giudice ha ritenuto che “con la presenza del difensore in udienza, sia garantito il diritto di difesa”.

2.2. Dispone, poi, il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 4, che “L’udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L’interessato è anch’esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l’udienza. Lo straniero è ammesso all’assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell’ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all’art. 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al D.Lgs. n. 28 luglio 1989, n. 271, nonchè, ove necessario, da un interprete”. E’ altresì stabilito che “Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l’osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 13, e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro di identificazione e di espulsione di cui al comma 1, (..) e sentito l’interessato, se comparso”.

2.2. Il Collegio ben conosce il principio secondo cui “Al procedimento giurisdizionale di decisione sulla proroga del trattenimento dello straniero nel centro di identificazione ed espulsione ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 21, comma 2, e art. 28, comma 2, devono essere applicate le stesse garanzie del contraddittorio, consistenti nella partecipazione necessaria del difensore e nell’audizione dell’interessato, che sono previste dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, interpretato in modo costituzionalmente orientato, per il procedimento di convalida della prima frazione temporale del trattenimento, cui gli artt. 21 e 28 richiamati rinviano” (cfr. Cass. n. 13117 del 2011; Cass. n. 12709 del 2016; Cass. n. 26919 del 2017. Si vedano anche, nel medesimo senso: Cass. n. 28423 del 2018, dove almeno il difensore aveva partecipato; Cass. n. 29027 del 2018, in cui non si comprende se all’udienza aveva partecipato, o non, almeno il difensore; Cass. n. 5599 del 2019, dove almeno il difensore aveva partecipato; Cass. n. 6066 del 2019; Cass. nn. 26837 e 26838 del 2019: in queste ultime tre non è chiaro se all’udienza aveva partecipato, o non, almeno il difensore. Al contrario, Cass. n. 16740 del 2018, ha disatteso un’analoga doglianza dando atto della presenza del difensore all’udienza e ritenendo giustificati i motivi dell’assenza dello straniero).

2.2.1. Tali precedenti riguardano essenzialmente vicende in cui, spesso, era mancata la presenza dello stesso difensore e/o l’informazione dell’udienza al soggetto straniero, per l’assenza dell’avviso della fissazione dell’udienza.

2.2.2. Nell’odierna vicenda, invece, il ricorrente resta del tutto vago, in violazione dell’art. 366 c.p.c., circa la situazione del caso di specie, posto che non allega affatto che mancò l’informazione dell’udienza allo straniero e la sua convocazione, limitandosi, in modo del tutto generico, a menzionare il fatto che egli non partecipò e non fu audito: in altri termini, non è chiaro se la sua mancata partecipazione all’udienza fosse stata dovuta a sua scelta oppure a causa a lui non imputabile.

2.2.3. A ciò deve aggiungersi che, anche laddove sia censurato un vizio in procedendo, costituisce principio consolidato che il ricorrente ha l’onere di specificare, a pena di inammissibilità, il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche puntualmente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso (cfr., fra le tante, Cass. n. 22880 del 2017; Cass. n. 20405 del 2006; Cass. n. 2958 del 2019). Onere rimasto, oggi, non assolto.

3. Il secondo motivo è infondato.

3.1. Posto, infatti, che, come può evincersi dalla stessa allegazione del ricorrente, il suo trattenimento presso il Centro di Permanenza non ha fatto immediatamente seguito al periodo di detenzione da lui sofferto, in quanto quest’ultimo ha avuto inizio l’11 novembre 2011 ed è durato per 5 anni e sei mesi (terminando, quindi, nel maggio 2017), mentre il primo è stato disposto soltanto il 23 dicembre 2017, è qui sufficiente ricordare che questa Corte ha già chiarito che, ai fini del superamento del termine di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5, non assume rilievo il periodo di detenzione sofferto presso una struttura carceraria per reati comuni in epoca risalente rispetto alla data del trattenimento presso il centro di identificazione ed espulsione, occorrendo che sussista un rapporto di continuità temporale tra il trattenimento presso la struttura carceraria e quello presso il centro (cfr. Cass. n. 32338 del 2019; Cass. n. 18541 del 2017).

4. In definitiva, l’odierno ricorso deve essere respinto, senza necessità di pronuncia sulle spese di questo giudizio di legittimità essendo rimaste solo intimate le parti destinatarie della notifica di detto atto.

4.1. Trattandosi di procedimento esente da ogni tassa o imposta (cfr. D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18, comma 8, che ha sostituito il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 bis), non è dovuto il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2020

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