Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5870 del 13/03/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5870 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VELA ERRICO residente a Napoli, rappresentato e difeso,
giusta delega a margine del ricorso, dall’Avvocato
Giovanni Puoti, elettivamente domiciliato nel relativo
studio in Roma, Via Panama 68 RICORRENTE
CONTRO
AGENZIA DELLE

ENTRATE,

in persona del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,
in Roma Via dei Portoghesi, 12, domiciliata, INTIMATA
AVVERSO
la sentenza n. 102/03/2008 della C.T.R. di Napoli Sezione n. 03 in data 26.11.2008, depositata il 19
dicembre 2008;
1

Data pubblicazione: 13/03/2014

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 05 febbraio 2014, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
Sentito l’Avv. Giuseppe Lo Monaco, per delega del
difensore del ricorrente;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.20019/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
E’ chiesta la cassazione della sentenza
n.102/03/2008, pronunziata dalla CTR di Napoli, Sezione
n. 03 il 26.11.2008 e DEPOSITATA il 19 dicembre 2008
2 – Con tale decisione la Commissione Tributaria
Regionale ha accolto l’appello dell’Agenzia Entrate,
negando il diritto del contribuente a conseguire il
chiesto rimborso.
3

-I1

ricorso

del

contribuente,

che

riguarda

impugnazione del silenzio rifiuto, opposto alla domanda
di rimborso, relativa a ritenute IRPEF, su somme
liquidate a titolo di previdenza integrativa aziendale
a dipendente Enel, è affidato a due mezzi, con i quali
la decisione di appello viene censurata per violazione
e falsa applicazione degli artt. l comma 5 0 del DL
n.669/1996 convertito in Legge n.30/1997, 16, 17 e 42
comma 4 ° del dpr n.917/1986, 13 c.9 ° D.Lgs n.124/1993,
2

Assente il P.M.

11 c.3 ° della Legge n.335/1995, nonché 42 c.4 ° , 16 e 17
del dpr n.917/1986, 6 Legge n.482/1985, l c.5 ° DL:
n.669/1996, 13 c.9 ° D.Lgs n.124/1993, 11 c.3
Leggen.335/1995.
4 – L’intimata Agenzia, non ha svolto difese scritte in

5 – Le questioni poste dal ricorso, sembra possano
essere definite in coerenza a recente pronuncia delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la quale,
componendo pregressi contrasti e pronunciando proprio
su questione relativa al fondo integrativo aziendale di
che trattasi, ha affermato il principio secondo cui “In
tema di fondi previdenziali integrativi, le
prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto
che risulti iscritto, in epoca anteriore all’entrata in
vigore del D.Lgs n.124/1993, ad un Fondo di Previdenza
complementare aziendale a capitalizzazione di
versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono
soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli
importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la
prestazione è assoggettata al regime di tassazione
separata di cui agli artt. 16 comma l ° lett.a) e 17 del
TUIR, solo per quanto riguarda la sorte capitale,
corrispondente all’attribuzione patrimoniale
conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro,
3

questa sede.

mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del
c.d. rendimento (per tale dovendosi intendere, in base
a quanto precisato nella motivazione della medesima
decisione,

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