Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5870 del 08/03/2017


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Cassazione civile, sez. II, 08/03/2017, (ud. 22/11/2016, dep.08/03/2017),  n. 5870

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15808-2012 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA CAVOUR

presso la CORTE di CASSAZIONE rappresentato e difeso dall’avvocato

ANTONINO UBALDO MILANA;

– ricorrente –

contro

FASANO COSTRUZIONI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GAVORRANO 12, presso lo studio dell’avvocato MARIO GIANNARINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato SILVANA RICCA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 707/2012 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 27/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/11/2016 dal Consigliere Dott. COSENTINO ANTONELLO;

udito l’Avvocato ARGIRO’ Massimo con delega depositata in udienza

dell’Avvocato MILANA Ubaldo, difensore del ricorrente che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE ALBERTO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con contratto del 10 novembre 1994 la società Fasano Costruzioni s.r.l. promise in vendita al signor S.A. un appartamento in (OMISSIS); l’appartamento venne consegnato al promissario acquirente il (OMISSIS) la società promittente citò il S. davanti al tribunale di Catania chiedendo la risoluzione del contratto preliminare per inosservanza del termine essenziale stabilito per la stipula del contratto definitivo o, comunque, per grave inadempimento del promissario acquirente, nonchè la riconsegna dell’immobile ed il risarcimento del danno; in linea di subordine, l’emanazione di una sentenza che tenesse luogo del contratto di trasferimento ai sensi dell’art. 2932 c.c..

Il S. resistette alla domanda, deducendo l’inadempimento dell’attrice e chiedendo, in via riconvenzionale la condanna di quest’ultima al risarcimento dei danni da lui subiti per il ritardo nella consegna dell’alloggio e per infiltrazioni di acqua ivi asseritamente verificatesi.

Il tribunale di Catania, ritenuto che, all’esito della valutazione comparativa dei comportamenti delle parti contrattuali, il rifiuto del promissario aquirente di addivenire alla stipula del contratto definitivo non poteva ritenersi conforme a buona fede, con sentenza del gennaio 2006 pronunciò la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento del S., condannò quest’ultimo all’immediato rilascio dell’immobile, rigettò la sua domanda riconvenzionale di risarcimento danni e rimise la causa sul ruolo per la quantificazione della somma da lui dovuta all’attrice per l’occupazione dell’immobile dalla consegna al rilascio; con successiva sentenza del 2008 tale somma fu quantificata in Euro 52.308,30, al cui pagamento in favore della Fasano Costruzioni il S. venne condannato.

S.A. appellò entrambe le sentenze del tribunale; la Fasano Costruzioni resistette gli appelli e, a propria volta, propose appello incidentale contro la sentenza non definitiva nella parte in cui la stessa aveva rigettato la domanda di risoluzione di diritto del contratto preliminare per inosservanza del termine essenziale per la stipula del contratto definitivo, accogliendo soltanto la domanda di risoluzione del contratto preliminare per grave inadempimento del promissario acquirente.

La corte d’appello di Catania ha rigettato tanto gli appelli principali del S., avverso la sentenza definitiva e quella non definitiva, quanto l’appello incidentale della Fasano Costruzioni contro la sentenza non definitiva.

Avverso la sentenza di secondo grado S.A. ha proposto ricorso per cassazione articolato su sei motivi.

La Fasano Costruzioni si è costituita con controricorso.

La causa è stata discussa alla pubblica udienza del 22.11.16, per la quale solo la contro ricorrente ha depositato memoria difensiva ex art. 378 c.p.c. e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso – rubricato come omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo – censura la statuizione con cui la sentenza gravata ha disatteso la domanda di trasferimento dell’immobile al S. ai sensi dell’art. 2932 c.c., dal medesimo S. avanzata in appello, in adesione alla conforme domanda di controparte. La corte catanese ha argomentato che la domanda di trasferimento ex art. 2932 c.c. – alla quale il S., nel giudizio di secondo grado, aveva dichiarato di aderire – era stata presentata in subordine alla domanda di risoluzione del contratto preliminare, accolta in primo grado con statuizione confermata in secondo grado.

Il motivo di ricorso è inammissibile per difetto di specificità, perchè la relativa esposizione si risolve nella trascrizione di talune massime giurisprudenziali, non pertinenti alla ratio decidendi della statuizione impugnata, la quale, conseguentemente, non risulta adeguatamente censurata.

Il secondo motivo di ricorso – rubricato come omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo – critica la sentenza gravata per avere recepito le risultanze della c.t.u. eseguita in primo grado, ad avviso del ricorrente gravemente carente e contraddittoria. Il motivo non può trovare accoglimento, perchè si risolve in argomentazioni di puro merito. Al riguardo va qui ribadito che, come questa Corte ha più volte affermato (cfr. sent. n. 7972/07), nel giudizio di cassazione la deduzione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c. n. 5, non consente alla parte di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata,contrapponendo alla stessa una sua diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito: le censure poste a fondamento del ricorso non possono pertanto risolversi nella sollecitazione di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito, o investire la ricostruzione della fattispecie concreta, o riflettere un apprezzamento dei fatti e delle prove difforme da quello dato dal giudice di merito.

Il terzo motivo di ricorso – rubricato come omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo – critica la sentenza gravata per non aver ammesso la prova per interrogatorio formale che era stata richiesta dalla difesa S. con istanza disattesa in primo grado e riproposta in appello. Secondo il ricorrente l’argomento della corte distrettuale secondo cui il capitolo di prova per interrogatorio risulterebbe “formulato in modo generico e senza alcuna articolazione” sarebbe infondato e contraddittorio, “solo che si tenga presente che nella fattispecie si tratta di un unico articolato chiaramente non divisibile in capitoli separati” (pag. 33 del ricorso per cassazione). Il motivo va disatteso perchè non attinge l’affermazione della sentenza gravata che ha rilevato che il presupposto sulla cui base il primo giudice aveva respinto la richiesta istruttoria del S., ossia che l’interrogatorio risultava “formulato in modo generico e senza alcuna articolazione” non era stato censurato nell’appello del S. (cfr. pag. 16, penultimo cpv, della sentenza gravata).

Il quarto motivo di ricorso – rubricato come omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo – critica la statuizione con cui la corte distrettuale, confermando sul punto la sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda di risarcimento danni avanzata dal S. per il ritardo con cui la promittente venditrice gli aveva consegnata, l’appartamento; danni quantificati in Euro 25.000 asseritamente sborsati titolo di canoni per un alloggio sostitutivo. In particolare il ricorrente censura l’affermazione della sentenza gravata che evidenzia “le inverosimiglianze delle circostanze esposte con il motivo in esame, posto che – si ribadisce – nessun esborso per i canoni è stato dimostrato e non è stato spiegato perchè la permanenza nell’immobile locato sia durata 21 mesi sebbene l’asserito ritardo nella consegna fosse di quattro mesi”, (pag. 16, primo cpv, della sentenza gravata); al riguardo si argomenta nel mezzo di gravame che una nuova locazione immobiliare non avrebbe potuto avere una durata limitata e che, d’altra parte, la corte distrettuale avrebbe dovuto prendere atto del contratto di locazione depositato in giudizio dalla difesa S..

Il motivo non può trovare accoglimento perchè, per un verso, si risolve in considerazioni squisitamente di merito e, per altro verso, non attinge l’affermazione della sentenza gravata che ha giudicato inammissibile, per genericità, il motivo di appello con cui il S. aveva censurato il rigetto della sua domanda risarcitoria da parte del giudice di primo grado (pag. 15, ultimo cpv, della sentenza gravata).

Il quinto motivo di ricorso di ricorso – rubricato come omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo – critica la statuizione con cui la corte distrettuale, ai fini del calcolo dell’importo dovuto dal S. alla promittente venditrice a titolo di indennità di occupazione dell’immobile promesso in vendita, ha ancorato la decorrenza del godimento di tale immobile da parte da parte del S. alla data della consegna del medesimo (26/6/1995) invece che alla data di rilascio del relativo certificato di abitabilità (11/4/97).

Il motivo non può trovare accoglimento perchè introduce questioni di puro merito. Può peraltro aggiungersi, in linea di diritto, che il fatto che l’immobile dal 1995 al 1997 sia stato privo certificato di abitabilità non significa che anche in tale periodo esso non potesse generare un’utilità di cui la proprietaria è stata privata per effetto dell’occupazione da parte del promissario acquirente.

Anche l’assunto, sviluppato nella seconda parte del motivo in esame, che la quantificazione del valore locativo dell’immobile occupato dal S. dovesse essere, da un lato, diminuita in considerazione della necessaria riduzione del prezzo del medesimo immobile per i vizi ivi presenti e, d’altro lato, proporzionata non all’intero prezzo dell’immobile (in larga parte già pagato dal S.), bensì alla sola parte non ancora versata di tale prezzo, va giudicato infondato. Quanto al primo profilo, è sufficiente rilevare che la corte distrettuale, con affermazione non specificamente censurata, afferma che la stima del valore locativo è stata effettuata “tenendo, poi, effettivamente in considerazione le reali condizioni dell’immobile… ed operando, in ogni caso, delle variazioni in diminuzione del valore, in relazione alle particolari qualità ed alla posizione dell’immobile” (pag. 18, in principio, della sentenza gravata). Quanto al secondo profilo, è sufficiente considerare che non esiste alcun nesso tra, da un lato, il valore locativo dell’immobile a cui va commisurata l’indennità che il promissario acquirente che abbia occupato l’immobile promessogli debba versare al promittente venditore una volta che il contratto preliminare di compravendita sia stato risolto (e quindi sia venuto meno il titolo della sua occupazione) e, d’altro lato, la parte di prezzo che il promissario acquirente abbia versato al promittente venditore (la quale, risolto il contratto preliminare di compravendita, sarà astrattamente ripetibile, salvo che il promittente venditore non abbia titolo per ritenerla in tutto o in parte).

Infine anche l’assunto, sviluppato nella terza parte del motivo in esame, che la quantificazione del valore locativo dell’immobile occupato dal S. dovesse essere svolta tenendo conto dei difetti e vizi riscontrati nell’immobile anche dalla c.t.u. va giudicato infondato poichè, come già sopra evidenziato, nella sentenza gravata si afferma che la stima del valore locativo è stata effettuata “tenendo, poi, effettivamente in considerazione le reali condizioni dell’immobile”.

Il sesto motivo di ricorso – rubricato come omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo – si risolve nella formulazione di istanze istruttorie (la nomina di un c.t.u. e l’ammissione di una prova per interrogatorio formale) evidentemente inammissibili nel giudizio di legittimità.

Il ricorso va quindi rigettato in relazione a tutti i motivi di cui esso si articola. Va altresì evidenziato che l’istanza del ricorrente tendente alla sospensione, nelle more del giudizio di legittimità, dell’ efficacia esecutiva della sentenza impugnata, proposta a pag. 39 del ricorso per cassazione, era inammissibile, perchè, a mente dell’art. 373 c.p.c., andava proposta alla corte di appello di Catania.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 4.000, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017

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