Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5869 del 04/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 04/03/2021, (ud. 19/01/2021, dep. 04/03/2021), n.5869

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4781/2019 R.G. proposto da:

C.G., rappresentato e difeso dall’Avv. Prof. Mercurio

Galasso;

– ricorrente –

contro

C.A., rappresentata e difesa dall’Avv. Fabio Mastrocola,

con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Piazza Euclide,

n. 31;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma, n. 7712/2018,

depositata il 4 dicembre 2018;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 gennaio

2021 dal Consigliere Emilio Iannello.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Roma ha rigettato l’appello tardivo proposto, ex art. 327 c.p.c., comma 2, da C.G. avverso la sentenza di primo grado che lo aveva condannato, nella sua contumacia, al pagamento, in favore di C.A., della somma di Euro 99.339,76, a titolo di risarcimento del danno;

ha, infatti, ritenuto infondati i motivi di gravame con i quali l’appellante aveva dedotto la nullità della notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado in quanto eseguita ai sensi dell’art. 143 c.p.c. in mancanza, secondo l’appellante, dei presupposti che legittimavano il ricorso alla notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti (peraltro rilevando che doveva in realtà considerarsi già valida la prima notifica di quell’atto eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c., della quale il primo giudice “per mero scrupolo” aveva disposto la rinnovazione poi eseguita con il rito degli irreperibili);

avverso tale decisione il C. propone ricorso per cassazione con tre mezzi, cui resiste l’intimata depositando controricorso;

essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

è pervenuta in cancelleria dichiarazione di rinuncia al ricorso e contestuale dichiarazione di accettazione;

la rinuncia soddisfa i requisiti di cui all’art. 390 c.p.c., comma 2, per cui, a norma dell’art. 391 c.p.c., u.c., sussistono le condizioni per dichiarare l’estinzione del presente giudizio di cassazione;

deve pertanto essere dichiarata l’estinzione del processo;

stante l’adesione di controparte alla rinuncia, non v’è luogo a provvedere sulle spese (art. 391 c.p.c., comma 4);

deve escludersi possa provvedersi al raddoppio del contributo unificato atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2021

 

 

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