Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5869 del 03/03/2020

Cassazione civile sez. I, 03/03/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 03/03/2020), n.5869

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo A. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26431/2017 proposto da:

Ministero Dell’interno, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma

Via Dei Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato. che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

O.Q.;

– intimato –

e contro

O.Q., elettivamente domiciliato in Milano Viale

Regina Margherita, 30 presso lo studio dell’avvocato Neri Livio che

lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1940/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 08/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/12/2019 da Dott. DOLMETTA ALDO ANGELO;

udito l’Avvocato;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA MARCELLO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.- O.Q., di origine (OMISSIS) ((OMISSIS)), ha presentato ricorso avverso la decisione del Tribunale di Milano (24 giugno 2016), che ha confermato il provvedimento della Commissione territoriale di diniego del riconoscimento della protezione internazionale (diritto di rifugio; protezione sussidiaria), come pure di diniego del riconoscimento della protezione umanitaria.

La Corte di Appello di Milano, così adita, con sentenza depositata l’8 maggio 2017, ha riformato la decisione del primo grado, riconoscendo al richiedente il “permesso di soggiorno per motivi umanitari”.

2.- In proposito, la Corte territoriale ha ritenuto, in particolare, doversi tenere conto degli “sforzi di integrazione in Italia” compiuti dal richiedente: nel corso del relativo giudizio il richiedente ha “prodotto contratto a tempo determinato… e nel corso dell’udienza del 27 febbraio 2017 ha dichiarato che il Progetto (OMISSIS) si è impegnato ad assumerlo a tempo indeterminato”.

3.- Il Ministero ha presentato ricorso avverso questa pronuncia affidandosi a un motivo di cassazione.

O.Q. ha resistito con controricorso.

Il Ministero ha anche presentato memoria.

Chiamata la controversia all’udienza non partecipata del 17 aprile 2019, la Corte ha stabilito di rinviare la medesima nuovo ruolo.

4.- Il motivo formulato dal ricorrente assume “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Ad avviso del ricorrente, “l’integrazione socio-economica dello straniero è stata resa possibile dall’attività di accoglienza e supporto che lo Stato assicura ai richiedenti asilo”: riconoscere per ciò solo la protezione umanitaria significherebbe – così stima di affermare il ricorrente – “quasi una sorta di automatismo nella concessione del permesso per motivi umanitari”.

5.- Il Collegio reputa che il ricorso sia da accogliere.

La recente pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, 13 novembre 2019, n. 2940 ha ritenuto che, riguardo alla valutazione dei seri motivi umanitari, richiesti per il riconoscimento della relativa protezione, possa venire ad assumere un “rilievo centrale” la comparazione tra il grado di integrazione effettiva nel nostra paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale”.

Il Collegio ritiene che, nel caso in giudizio, la Corte territoriale non abbia espletato la detta valutazione.

6.- Il ricorso va quindi accolto. Di conseguenza, la sentenza impugnata va cassata e la controversia rinviata alla Corte d’Appello di Milano che, in diversa composizione, procederà alla richiesta valutazione comparativa, oltre a provvedere alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia alla Corte di Appello di Milano che, in diversa composizione, provvederà anche alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 18 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA