Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5868 del 22/02/2022

Cassazione civile sez. I, 22/02/2022, (ud. 25/01/2022, dep. 22/02/2022), n.5868

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

N.D., rappr. e dif. dall’avv. Antonio Valentini, con studio

legale in L’Aquila, come da procura speciale 14.10.2020 pubblicata

in Albania secondo apostille allegata all’atto;

– ricorrente –

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

per la rimessione in termini e così esaminare la domanda di

cassazione dell’ordinanza 8 ottobre 2020 Giudice di pace di Pescara,

in R.G. n. 3562/2020;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore Dott.

Massimo Ferro alla Camera di consiglio del 25.1.2022.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. N.D. chiede la rimessione in termini e così impugna l’ordinanza 8 ottobre 2020 Giudice di pace di Pescara, in R.G. n. 3562/2020, che ne ha rigettato l’opposizione al decreto di espulsione già emesso dal Prefetto di Pescara, a tenore del provvedimento giudiziale, il giorno 8.10.2020;

2. il giudice di pace ha ritenuto la legittimità del provvedimento di espulsione, nonché i presupposti del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 5 bis, e, sentito l’interessato all’udienza dell’8 ottobre 2020, ha disposto la “convalida” del provvedimento del Questore di Pescara emesso in data 8.10.2020;

3. il ricorrente formula, in data 7.6.2021, richiesta di rimessione in termini, segnalando che, avverso il provvedimento di convalida dell’espulsione, era stato interposto ricorso per cassazione, “depositato presso l’Ufficio del Giudice di pace di Pescara per il mezzo di plico raccomandato”, ma che detto Ufficio non trasmetteva l’atto a questa Corte, né altro comunicava al difensore;

4. alla richiesta di rimessione in termini, viene accluso il citato ricorso, che enuncia un motivo di censura.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. con il motivo si deduce il vizio motivazionale in relazione all’art. 111 Cost. e art. 14, comma 4 T.U.I., rilevando che il Giudice di Pace ha trascurato ogni considerazione attinente all’inserimento familiare e sociale del richiedente, negando altresì, ancora immotivatamente, un termine per la partenza volontaria;

2. il ricorso, in ogni sua istanza, è inammissibile, secondo plurimi profili; in primo luogo, esso non risulta notificato a nessuna parte e nello specifico al Prefetto, in violazione del principio, anche di recente ribadito da questa Corte, per cui il ricorso “avverso il provvedimento emesso all’esito del giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione dello straniero, va proposto nei confronti dell’autorità che ha emanato il decreto impugnato e notificato presso la stessa” (Cass. 22694/2021); tale pronuncia dà conto di un orientamento del tutto prevalente (tra le decisioni, Cass. 16178/2015, 825/2010, oltre a Cass. s.u. 15141/2001);

3. in secondo luogo, la tardività con cui l’impugnazione perviene a questa Corte (solo il 7 giugno 2021) e rispetto alla data di emanazione in udienza dell’8 ottobre 2020 del provvedimento, non appare seriamente giustificata oltre la mera rappresentazione fattuale di un intervenuto deposito dell’atto, per iniziativa del difensore e in contraddizione con l’art. 369 c.p.c., presso un Ufficio giudiziario diverso, cui è stato inviato con raccomandata postale spedita – per quanto attestato dalla cancelleria – il 7.10.2020 e ricevuto il 16.11.2020;

il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2022

 

 

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