Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5868 del 11/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 11/03/2010, (ud. 22/12/2009, dep. 11/03/2010), n.5868

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ANTONIO

MANCINI 4/B, presso lo studio dell’avvocato FASANO GIOVANNANTONIO,

che lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.;

– intimato –

e sul ricorso n. 2684/2008 proposto da:

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA G. VERDI, presso lo studio dell’avvocato TURCO Chiara, (c/o

l’Ufficio della Funzione Affari Legali e Societari), che lo

rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso e

ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

B.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ANTONIO

MANCINI 4/B, presso lo studio dell’avvocato FASANO GIOVANNANTONIO,

che lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 4172/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/09/2007 r.g.n. 9453/03;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

22/12/2009 dal Consigliere Dott. BANDINI Gianfranco;

udito l’Avvocato FASANO RAFFAELA per delega FASANO GIOVANNANTONIO;

udito l’Avvocato TURCO CHIARA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Attilio Ennio, che ha concluso per improcedibilita’ in subordine

rigetto dei ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Roma, accogliendo parzialmente il ricorso proposto da B.R., dipendente dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato con qualifica impiegatizia, nei confronti del proprio datore di lavoro, condanno’ quest’ultimo al pagamento della somma dovuta a titolo di conguaglio dell’IDA e del TFR, nonche’, limitatamente alla data di entrata in vigore del CCNL 1992 (ossia fino al 31.10.1992), dei compensi per 13^ e 14^ mensilita’ e per ferie, ritenendo che nella relativa base di calcolo andassero ricomprese le somme percepite per lavoro straordinario.

Con sentenza del 25.5 – 24.9.2007, la Corte d’Appello di Roma, in parziale accoglimento del gravame proposto dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato spa, limito’ fino al mese di novembre 1992, alla luce delle previsioni contrattuali collettive, l’inclusione del compenso per lavoro straordinario anche al fine del calcolo del TFR, condannando il lavoratore alla restituzione della maggior somma percepita in esecuzione della sentenza di prime cure e compensando le spese del grado.

Avverso la suddetta sentenza della Corte territoriale B. R. ha proposto ricorso per Cassazione fondato su due motivi e illustrato con memoria.

L’intimata Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato spa ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale fondato su un motivo, a cui il ricorrente principale ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I ricorsi vanno preliminarmente riuniti siccome proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).

2. Con il primo motivo il ricorrente principale denuncia violazione della L. n. 297 del 1982, nonche’ vizio di motivazione, in ordine all’incidenza del compenso per lavoro straordinario ai fini del calcolo del TFR, dolendosi che la Corte territoriale abbia ritenuto la limitazione dell’inclusione sino all’entrata in vigore del CCNL del 1992 in forza di un’erronea interpretazione degli artt. 21 e 34 di tale contratto, in particolare ritenendo che le parti collettive avessero inteso derogare alle disposizioni di cui all’art. 2120 c.c., cosi’ come modificato dalla L. n. 297 del 1982.

Con il secondo motivo il ricorrente principale denuncia violazione di legge (artt. 91 e 93 c.p.c.), sostenendo che, a seguito della richiesta cassazione della sentenza impugnata, le spese dovrebbero essere regolate secondo la soccombenza.

Con l’unico motivo la ricorrente incidentale denuncia violazione di legge (art. 1322 c.c. in relazione alla normativa collettiva applicabile alla fattispecie), lamentando l’erroneita’ dell’interpretazione data dalla Corte territoriale alla disciplina pattizia vigente sino all’ottobre 1992, dovendo tenersi conto delle specifiche clausole che, in relazione ai cosiddetti istituti indiretti dettano le voci retributive da prendere in considerazione, senza fare riferimento ai compensi per lavoro straordinario.

3. Nell’ambito del primo motivo il ricorrente principale sostiene l’inammissibilita’ dell’appello proposto dalla parte datoriale sul rilievo che, in primo grado, non era stata svolta alcuna domanda di riduzione dell’incidenza al 31.12.1992 del compenso per lavoro straordinario sul TFR. La doglianza e’ infondata, posto che tale limitazione e’ logicamente ricompresa nella resistenza totale alle pretese attoree pacificamente svolta dalla parte datoriale fin dal primo grado di giudizio.

4. Deve premettersi che, prevedendo l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 nel testo novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2 (applicabile ratione temporis alla presente controversia) il ricorso per Cassazione anche per violazione o falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, in tali ipotesi questa Corte, analogamente a quanto gia’ in precedenza stabilito in tema di interpretazione dei contratti collettivi nazionali di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40 puo’ procedere alla diretta interpretazione dei contratti, secondo i criteri di cui all’art. 1362 c.c. e segg., procedendo all’esame dell’intero contratto ex art. 1363 c.c. e non delle sole clausole denunciate.

5. Deve preliminarmente affrontarsi la questione, sollevata dal PG e, comunque, rilevabile d’ufficio, inerente al deposito per intero dei contratti collettivi su cui i ricorsi (principale e incidentale) si fondano, essendosi le parti limitate a riportare nei ricorsi il testo di alcuni articoli, o di loro parti, e di allegare ai ricorsi medesimi solo parti dei predetti contratti.

L’art. 369 c.p.c., comma 2, (nel testo attualmente vigente, applicabile nella presente controversia ratione temporis) recita che:

“Insieme con il ricorso debbono essere depositati sempre a pena di improcedibilita’… 4) gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda”.

Questa Corte ha gia’ avuto modo di osservare che tale norma impone alla parte un onere di produzione che ha per oggetto il contratto nel suo testo integrale (cfr, ex plurimis, Cass., n. 15495/2009), riferendosi ai “contratti o accordi collettivi” senza fornire alcun elemento che possa consentire di effettuare una produzione parziale, limitata a singole clausole, singoli articoli o parti di articoli del contratto, dovendo inoltre essere letta congiuntamente al disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 laddove e’ previsto che il ricorso deve contenere “la specifica indicazione… dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda”.

Tale scelta legislativa e’ coerente con i principi generali dell’ordinamento, che non consentono a chi invoca in giudizio un contratto di produrre solo una parte del documento, nonche’ con i canoni di ermeneutica contrattuale (art. 1362 c.c. e segg.) e, in particolare, con la regola di interpretazione complessiva delle clausole (art. 1363 c.c.), che implica la necessita’ di avere a disposizione il testo nella sua interezza.

Ne consegue che, nonostante l’avvenuta riproduzione nel ricorso delle disposizioni che regolano la materia per cui e’ causa, proprio la mancanza del testo integrale non consente di escludere che in altre parti del contratto vi siano disposizioni indirettamente rilevanti per l’interpretazione esaustiva dell’argomento trattato.

6. I ricorsi vanno dunque dichiarati improcedibili, restando assorbita la disamina del secondo motivo del ricorso principale. La non ancora avvenuta formazione, al momento della proposizione del ricorso, di un preciso orientamento ermeneutico in ordine alla portata del disposto dell’art. 369 c.p.c., comma 2, consiglia la compensazione delle spese.

P.Q.M.

LA CORTE Riunisce i ricorsi e li dichiara improcedibili; spese compensate.

Cosi’ deciso in Roma, il 22 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2010

 

 

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