Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5868 del 08/03/2017


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Cassazione civile, sez. II, 08/03/2017, (ud. 08/07/2016, dep.08/03/2017),  n. 5868

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13171-2012 proposto da:

M.R.M. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato BENITO

PANARITI, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO PRIORE;

– ricorrente –

contro

M.L. C.F. (OMISSIS), M.D.F. C.F.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEL TRITONE 102,

presso lo studio dell’avvocato NANNA VITO, rappresentati e difesi

dall’avvocato VITO VOLPE;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 240/2012 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 02/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/07/2016 dal Consigliere Dott. D’ASCOLA PASQUALE;

udito l’Avvocato Francesco Priore difensore della ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avv. Volpe Vito;

controricorrenti che ha chiesto ricorso;

udito il P.M. Generale Dott. CELENTANO CARMELO che ha concluso per il

rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il (OMISSIS) è deceduta C.L..

Davanti al tribunale di Bari sono state introdotte due cause contrapposte tra le parti dell’odierno giudizio di Cassazione.

Con la prima il figlio M.D.F. e il nipote M.L. hanno fatto valere nei confronti di M.R.M., figlia della de cuius, il testamento olografo (OMISSIS).

Con la seconda causa, quest’ultima ha fatto valere il testamento datato 11 luglio 1991.

Il tribunale di Bari nel luglio 2006 ha dichiarato autentica la prima scheda e ha dichiarato apocrifa quella prodotta da R..

L’appello della figlia della de cuius è stato respinto dalla Corte di appello con sentenza 2 marzo 2012.

Il ricorso per cassazione della M. si articola in due motivi.

E’ stato depositato controricorso dei due altri eredi, illustrato da memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La sentenza del tribunale di Bari è stata impugnata, riferisce il ricorso (pag. 5) “sostanzialmente per le conclusioni peritali, in quanto non corrette e recepite acriticamente dal tribunale”.

Con il primo motivo la ricorrente si duole della mancata rinnovazione della ctu grafopatologica. La censura si scaglia contro la parte in cui la sentenza ha valorizzato la circostanza che l’olografo riconosciuto autentico sarebbe stato determinato dal risentimento verso la figlia, per avere ella chiesto l’interdizione della madre durante i mesi nei quali la de cuius conviveva con il figlio favorito. La ricorrente critica anche l’utilizzo di un certificato medico P. e si duole della circostanza che la Corte abbia ritenuto impossibile che il secondo testamento, quello riconosciuto falso, possa essere stato consegnato alla figlia, avendo escluso che la donna avesse potuto far visita alla madre nei mesi in cui quest’ultima era ospitata dal fratello. Rileva che nei precedenti giudizi aveva dedotto senza essere smentita di avere incontrato tre volte la madre e che il testamento avrebbe potuto esserle trasmesso tramite parenti e conoscenti.

La censura non merita accoglimento.

Va premesso che degli incontri con la madre, negati dalla Corte di appello, non viene indicato specificamente dove e come risultino documentati in atti, nè le circostanze e gli atti processuali da cui risulti che si tratti di fatti non contestati idoneamente fatti valere.

La doglianza si risolve nella richiesta di rivisitazione degli apprezzamenti di merito, puntuali e completi, che la Corte di appello ha effettuato in ordine alla falsità del secondo testamento, caratterizzato da grafia con “accentuato livello di insicurezza scritturativa, disallineamenti marcati etc” spiegabili, a distanza di solo un mese dalla prima scheda (esente da sospetti ingenerati da vizi grafici) solo come “un banale fenomeno di imitazione della grafia”.

Il ricorso non riesce a indicare circostanze decisive tali da costringere a ribaltare la decisione o almeno a evidenziarne vizi logici e incongruità manifeste.

Essa evidenzia solo un’altra opzione plausibile, quella che la scheda sia stata redatta dopo un aggravamento di malattia e sia stata fatta comunque pervenire alla figlia, benchè la madre fosse stata preda del “sequestro” (ricorso pag. 11) da parte del figlio maschio in data (OMISSIS).

Il giudizio della Corte di legittimità è però limitato alla verifica dell’uso corretto delle presunzioni e non può ingerirsi negli apprezzamenti che da esse sono tratte.

Nella specie, le circostanze indicate in un senso e nell’altro sono state complessivamente considerate dalla Corte di appello – e prima di essa dal tribunale, la cui sentenza è stata recepita e confermata -. La scelta di quelle rilevanti e di quelle da tenere in minor conto spetta al giudice di merito, il cui apprezzamento se è logico e coerente, come nella specie, non può essere sindacato.

3) Analoghe considerazioni valgono con riguardo alla seconda censura (violazione dell’art. 2697 c.c. e vizi di motivazione) che denuncia tutti i possibili vizi di motivazione.

Con essa la ricorrente si duole del fatto che non sia stato dato conto del fatto che il collegio di primo grado aveva formulato quesito suppletivo e nel far ciò aveva in ordinanza menzionato gravi patologie neurologiche della de cuius, che avrebbero potuto influire sul segno grafico.

La tesi è smentita dalla lettura della sentenza di appello, la quale a pag. 4 riferisce del supplemento peritale e dell’esito contrario alla tesi M..

La Corte non si è basata solo sui dati medici contestati dalla ricorrente, ma anche sul riscontro grafologico i non spiegabile senza prova di un peggioramento neurologico intervento nelle more.

Di queste prove, che dovrebbero essere tali e non mere congetture, come quelle formulate nel primo motivo, non è stata data traccia, secondo il conforme giudizio dei giudici di merito. Il ricorso non ha potuto che ripetere dubbi e ipotesi inidonei a scalfire in modo definitivo il convincimento raggiunto nei primi due gradi.

Nè va taciuto il conforto tratto dalla ricostruzione delle vicende esistenziali della de cuius in quella fase della vita e della coerenza delle scelte testamentarie con il comportamento della figlia.

Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo, in relazione al valore della controversia.

Ratione temporis non è applicabile il disposto di cui al D.P.R 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese di lite liquidate in Euro 4.000 per compenso, 200 per esborsi, oltre accessori di legge, rimborso delle spese generali (15%).

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ sezione civile, il 8 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017

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