Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5868 del 03/03/2020

Cassazione civile sez. I, 03/03/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 03/03/2020), n.5868

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo A. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25368/2016 proposto da:

Ministero Dell’interno, (OMISSIS), Prefettura Ufficio Territoriale

Governo Livorno, elettivamente domiciliati in Roma Via Dei

Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato. che li rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

E.Y.M.A.;

– intimato –

avverso la sentenza del GIUDICE DI PACE di LIVORNO, depositata il

31/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/12/2019 da Dott. DOLMETTA ALDO ANGELO;

udito l’Avvocato;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA MARCELLO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.- E.Y.M.A. ha presentato ricorso avanti al Giudice di pace di Livorno avverso il decreto di espulsione dal territorio nazionale emesso dalla prefettura di Livorno in data 4.3.2015, chiedendone l’annullamento in quanto infondato in fatto e in diritto. Con sentenza depositata il 31 marzo 2016, il giudice ha accolto il ricorso e, per l’effetto, annullato il decreto di espulsione.

2.- Il Giudice ha rilevato, in particolare, che “il funzionario che ha firmato in qualità di delegato non poteva esercitare in via sostitutiva generale, in assenza di espressa delega, l’esercitato potere”, secondo quanto si ricava dal dato normativo del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2; pure ha aggiunto che, nel giudizio di opposizione, l'”onere probatorio incombe sulla amministrazione resistente che, nel caso di specie, non ha ritenuto di produrre l’eventuale delega (se esistente), che autorizzava il funzionario”. Ha concluso riscontrando che nella specie si è pertanto verificato un caso di “inesistenza giuridica degli atti impugnati”, rilevabile anche d’ufficio.

3.- Avverso questo provvedimento ha presentato ricorso per cassazione il Ministero dell’Interno, assumendo due motivi di cassazione.

L’intimato non ha svolto difese nel presente grado del giudizio.

4.- Il primo motivo di ricorso lamenta “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2 D.Lgs. n. 139 del 2000, art. 14 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 (e violazione del principio ultra petita partium; art. 101 c.p.c.)”.

Il secondo motivo rileva “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 4, lett. f e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 4, comma 3 con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5 (per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti)”.

5.- Il primo motivo di ricorso assume in particolare che “nel caso di specie, viene in considerazione” il caso di delega “ad altri funzionari o vice prefetti” non vicari; che la delega è stata data “da parte del Prefetto di Livorno in data 20 aprile 2012 ai viceprefetti B.G., S.F., d.P.N.”; che la Prefettura, “nel costituirsi in giudizio, non aveva potuto depositare la delega… delega che si deposita in giudizio”.

6.- Il motivo non può essere accolto.

Facendo ricorso al principio della ragione più liquida, va infatti rilevato che il motivo trascura la regola per cui, nel giudizio di cassazione, “non è ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo” (art. 372 c.p.c.”). D’altro canto, lo stesso ricorso neppure identifica quale – tra i tre funzionari che indica avrebbe emesso l’ordine di espulsione di cui si discute.

7.- Il secondo motivo di ricorso assume che la pronuncia impugnata non ha esaminato le caratteristiche personali dello straniero fatto oggetto del provvedimento di espulsione.

8.- Il rigetto del primo motivo di ricorso comporta assorbimento del secondo motivo.

9.- Posta la mancata costituzione dell’intimato, non vi è luogo a provvedere alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 18 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2020

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