Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5867 del 22/02/2022

Cassazione civile sez. I, 22/02/2022, (ud. 02/02/2022, dep. 22/02/2022), n.5867

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29665/2020 proposto da:

D.I., elettivamente domiciliato in Roma, viale Manzoni

81, presso lo studio dell’avvocato Giudice Emanuele, che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica,

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’avvocatura

generale dello Stato che lo rappresenta per legge;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 20/10/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/02/2022 dal Cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

D.I., ivoriano, ricorre per cassazione contro il decreto del tribunale di Torino che gli ha negato la protezione internazionale;

il Ministero dell’interno ha depositato un figlio di costituzione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

la procura speciale conferita al difensore non soddisfa i requisiti richiesti del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, nell’interpretazione fornitane dalle Sezioni unite di questa Corte, giacché non contiene la certificazione della data di rilascio successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato (v. Cass. Sez. U. n. 15177-21, Cass. Sez. U. n. 18486-21, Cass. Sez. U. n. 18487-21, Cass. Sez. U. n. 18488-21, Cass. Sez. U. n. 18489-21, Cass. Sez. U. n. 18490-21);

tale certificazione, sebbene anche con unica sottoscrizione, deve essere fatta dal difensore esplicitamente, assieme a quella dell’autenticità della firma del conferente;

il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, senza pronuncia sulle spese, non avendo l’avvocatura depositato un effettivo controricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 2 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2022

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA