Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5867 del 22/02/2022
Cassazione civile sez. I, 22/02/2022, (ud. 02/02/2022, dep. 22/02/2022), n.5867
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29665/2020 proposto da:
D.I., elettivamente domiciliato in Roma, viale Manzoni
81, presso lo studio dell’avvocato Giudice Emanuele, che lo
rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica,
domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’avvocatura
generale dello Stato che lo rappresenta per legge;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 20/10/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
02/02/2022 dal Cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO.
Fatto
RILEVATO
che:
D.I., ivoriano, ricorre per cassazione contro il decreto del tribunale di Torino che gli ha negato la protezione internazionale;
il Ministero dell’interno ha depositato un figlio di costituzione.
Diritto
CONSIDERATO
che:
la procura speciale conferita al difensore non soddisfa i requisiti richiesti del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, nell’interpretazione fornitane dalle Sezioni unite di questa Corte, giacché non contiene la certificazione della data di rilascio successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato (v. Cass. Sez. U. n. 15177-21, Cass. Sez. U. n. 18486-21, Cass. Sez. U. n. 18487-21, Cass. Sez. U. n. 18488-21, Cass. Sez. U. n. 18489-21, Cass. Sez. U. n. 18490-21);
tale certificazione, sebbene anche con unica sottoscrizione, deve essere fatta dal difensore esplicitamente, assieme a quella dell’autenticità della firma del conferente;
il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, senza pronuncia sulle spese, non avendo l’avvocatura depositato un effettivo controricorso.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 2 febbraio 2022.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2022