Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5867 del 04/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 04/03/2021, (ud. 19/01/2021, dep. 04/03/2021), n.5867

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23044/2018 R.G. proposto da:

Amissima Assicurazioni S.p.A., rappresentata e difesa dall’Avv. Luca

Nicolini;

– ricorrente –

contro

S.M., rappresentati e difesi dagli Avv.ti Claudio Savelli e

Michele Aureli, con domicilio eletto presso lo studio di

quest’ultimo in Roma, via Ortigara, n. 3;

– ricorrente incidentale –

e nei confronti di:

L.T.;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 1523/2018,

depositata il 5 giugno 2018;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 gennaio

2021 dal Consigliere Emilio Iannello.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. Con sentenza del 13/1/2009 il Tribunale di Rimini condannò T.L. e la Levante Norditalia S.p.A., in solido, a pagare in favore di S.M., a titolo di risarcimento dei danni subiti a seguito di sinistro stradale (occorso in data (OMISSIS)), la complessiva somma, valutata all’attualità, di Euro 59.228,81, in prevalenza imputato a danno non patrimoniale (biologico e morale) e in minima parte a danno patrimoniale emergente (spese mediche), essendo stata invece esclusa la sussistenza del pure dedotto danno da riduzione della capacità lavorativa specifica, per carenza di prova che l’invalidità avesse inciso sulla effettiva diminuzione del reddito.

2. Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Bologna, in parziale accoglimento del gravame interposto dal S., rigettato invece quello incidentale della compagnia assicuratrice, ha riconosciuto la sussistenza del predetto danno da riduzione della capacità lavorativa specifica (commercialista), liquidato all’attualità nell’importo di Euro 405.228,74.

3. Avverso tale decisione l’Amissima Assicurazioni S.p.A. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi, cui resiste S.M. con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale condizionato con unico mezzo.

4. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

In vista di tale adunanza la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c..

A tanto ha provveduto la ricorrente principale nel termine concesso e la causa è stata quindi fissata per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo del ricorso principale Amissima Assicurazioni S.p.A. denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., e artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè omesso esame di fatti decisivi per avere la Corte di merito liquidato il risarcimento del danno da lucro cessante futuro in mancanza di prova.

Lamenta in sintesi che la Corte d’appello ha posto a base del proprio convincimento le allegazioni di parte attrice circa la contrazione della clientela, senza neppure menzionare da quali prove esse fossero supportate e limitandosi poi ad esaminare, molto sommariamente, le dichiarazioni dei redditi prodotte dall’attore, non considerando che da esse emergevano solo i ricavi, non anche i redditi, e senza comunque spiegare come dalle oscillazioni di reddito registrate nel corso degli anni potesse evincersi una permanente riduzione riconducibile alle lesioni patite.

Soggiunge che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto presumibile un danno reddituale in presenza di una bassa incidenza percentuale dei postumi (pari al 5,8%) stimata dal c.t.u. sulla capacità lavorativa, sul punto anche censurando l’immotivata obliterazione del dato, a vantaggio di quello (incidenza del 30-35h) dedotto da parte attrice.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 116 e 132 c.p.c. ed omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la Corte d’appello ignorato le risultanze della c.t.u. medica e liquidato il risarcimento del danno da lucro cessante futuro sulla base dell’entità dei postumi permanenti allegata dall’attore sulla scorta di una perizia stragiudiziale.

3. Con l’unico motivo di ricorso incidentale condizionato S.M. dichiara di impugnare la sentenza “nella parte in cui non è stata accolta la richiesta istruttoria di ammissione di c.t.u. specialistica da parte di un oculista al fine di accertare quale grado di invalidità permanente, al fine della capacità reddituale, arrechi la diplopia”.

4. I due motivi del ricorso principale, congiuntamente esaminabili in quanto intimamente connessi e in parte sovrapponibili, sono fondati.

Il ragionamento presuntivo attraverso il quale la Corte d’appello giunge a riconoscere l’incidenza delle lesioni sulla rilevata contrazione del reddito risulta invero fondato su nesso inferenziale non illustrato e comunque basato su elementi privi dei requisiti di gravità e precisione.

Ed invero in sentenza (v. pag. 4, primi due capoversi), a parte il riferimento a quanto dedotto dall’appellante circa i postumi lamentati (non anche ad eventuali riscontri che tali allegazioni abbiano ricevuto dalla c.t.u.), gli unici dati considerati a supporto dell’esposto convincimento sono rappresentati dei compensi indicati nelle dichiarazioni dei redditi negli anni compresi tra il 1997 e il 2001 (i quali però evidenziano un andamento non lineare ma oscillante, nei seguenti termini: anno 1997, lire 214.807.000; anno 1998, a metà del quale si verificò il sinistro, lire 269.900.000; anno 1999, lire 224.881.000 (dato bensì inferiore all’anno precedente ma pur sempre superiore al 1997); anno 2000, lire 247.134.000, superiore al reddito dell’anno precedente e ancor di più a quello del 1997; anno 2001, lire 176.619.000).

Non è dato dunque comprendere, nè tantomeno la sentenza offre alcun argomento in proposito, in base a quale criterio logico o spiegazione probabilistica tali dati possono ritenersi dotati dei richiesti carattere di gravità indiziaria, precisione e concordanza per poter validamente fondare il convincimento di un collegamento eziologico ai postumi invalidanti della contrazione del reddito (peraltro oggettivamente rilevabile solo nel 2001, a distanza di oltre due anni dalla data dell’incidente, e dopo peraltro un andamento crescente del reddito negli anni immediatamente precedenti).

Varrà al riguardo rammentare che, com’è noto, la gravità allude ad un concetto logico, generale o speciale (cioè rispondente a principi di logica in genere oppure a principi di una qualche logica particolare, per esempio di natura scientifica o propria di una qualche lex artis), che esprime nient’altro – almeno secondo l’opinione preferibile – che la presunzione si deve fondare su un ragionamento probabilistico, per cui dato un fatto A noto è probabile che si sia verificato il fatto B (non è condivisibile, invece, l’idea che vorrebbe sotteso alla “gravità” che l’inferenza presuntiva sia “certa”).

La precisione esprime l’idea che l’inferenza probabilistica conduca alla conoscenza del fatto ignoto con un grado di probabilità che si indirizzi solo verso il fatto B e non lasci spazio, sempre al livello della probabilità, ad un indirizzarsi in senso diverso, cioè anche verso un altro o altri fatti.

La concordanza esprime – almeno secondo l’opinione preferibile – un requisito del ragionamento presuntivo (cioè di una applicazione “non falsa” dell’art. 2729 c.c.), che non lo concerne in modo assoluto, cioè di per sè considerato, come invece gli altri due elementi, bensì in modo relativo, cioè nel quadro della possibile sussistenza di altri elementi probatori considerati, volendo esprimere l’idea che, in tanto la presunzione è ammissibile, in quanto indirizzi alla conoscenza del fatto in modo concordante con altri elementi probatori, che, peraltro, possono essere o meno anche altri ragionamenti presuntivi.

Ebbene, quando il giudice di merito sussume erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione fatti concreti accertati che non sono invece rispondenti a quei caratteri, si deve senz’altro ritenere che il suo ragionamento sia censurabile alla stregua dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e compete, dunque, alla Corte di cassazione controllare se la norma dell’art. 2729 c.c., oltre ad essere applicata esattamente a livello di proclamazione astratta dal giudice di merito, lo sia stata anche a livello di applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta.

Essa può, pertanto, essere investita ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’errore in cui il giudice di merito sia incorso nel considerare grave una presunzione (cioè un’inferenza) che non lo sia o sotto un profilo logico generale o sotto il particolare profilo logico (interno ad una certa disciplina) entro il quale essa si collochi. La stessa cosa dicasi per il controllo della precisione e per quello della concordanza (così Cass. Sez. U. 24/01/2018, n. 1785).

Di tale verifica, nella specie, questa Corte è specificamente investita con il primo motivo di ricorso là dove (vedi pag. 10, terzo capoverso; pag. 14 secondo capoverso) si deduce e si motiva l’insufficienza dei dati reddituali oscillanti a giustificare il ragionamento presuntivo adottato in sentenza.

5. Entrambi i motivi inoltre colgono nel segno laddove denunciano (nel rispetto degli oneri di specificità ed autosufficienza imposti dall’art. 366 c.p.c., n. 6) la sostanziale mancanza di motivazione della sentenza nella parte in cui assume, quale misura della presunta contrazione del reddito futuro, imputabile ai postumi residuati all’evento lesivo quella del 32,5%, senza illustrare in alcun modo la provenienza del dato.

6. Venendo all’esame del ricorso incidentale, occorre preliminarmente rilevare che lo stesso non risulta notificato a T.L., parte contumace nel giudizio d’appello e da considerarsi, come detto, litisconsorte necessario.

L’inammissibilità del ricorso medesimo, che si va appresso a evidenziare, rende tuttavia ultroneo ed inutilmente dispendioso e defatigante ordinare la notifica al predetto anche del ricorso incidentale, come sarebbe altrimenti necessario a tutela del contraddittorio.

Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone infatti al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perchè non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato a produrre i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti (v. Cass. Sez. U. 22/03/2010, n. 6826; Cass. 21/05/2018, n. 12515; 10/05/2018, n. 11287; 17/06/2013, n. 15106).

7. Tale ipotesi si verifica nella specie, appalesandosi inammissibile l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato, limitandosi esso a prospettare la necessità di un ulteriore supplemento di consulenza (e più precisamente di una consulenza specialistica, da parte di un oculista) per la valutazione dei postumi invalidanti.

7.1. E’ dirimente al riguardo il rilievo che, secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, la consulenza tecnica d’ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio e spetta al giudice di merito lo stabilire se essa è necessaria o opportuna, fermo restando l’onere probatorio delle parti. La relativa valutazione, se adeguatamente motivata in relazione al punto di merito da decidere, non può essere sindacata in sede di legittimità (v. ex multis Cass. n. 3423 del 03/04/1998; n. 105 del 08/01/1999; n. 4602 del 11/04/2000).

7.2. Pur leggendo la censura, in una prospettiva sostanzialistica (v. Cass. Sez. U. 24/07/2013, n. 17931), come diretta a sollecitare un sindacato sulla motivazione, ne risulta comunque palese la lontananza dal paradigma censorio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Varrà in proposito rammentare che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella vigente formulazione (introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012), applicabile ratione temporis, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U. 07/04/204, nn. 8053 e 8054).

Nella specie, la censura omette di evidenziare un “fatto storico” e decisivo, il cui esame sia stato omesso, poichè non può ricondursi, di per sè, alla nozione di “fatto storico” (principale o secondario) la “consulenza tecnica d’ufficio” in quanto tale.

Giova, infatti, precisare che il “fatto storico” di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. è accadimento fenomenico esterno alla dinamica propria del processo, ossia a quella sequela di atti e di attività disciplinate dal codice di rito che, dunque, viene a caratterizzare la diversa natura e portata del “fatto processuale”, il quale segna il differente ambito del vizio deducibile, in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 (v. Cass. 09/07/2019, n. 18328).

E’, pertanto, evidente che, non avendo il ricorrente evidenziato quale “fatto storico”, decisivo, egli abbia omesso di esaminare, la doglianza che lamenta una omessa e/o insufficiente indagine tecnica si risolve nella prospettazione di un vizio di motivazione non coerente con il paradigma di cui all’attuale formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

8. In accoglimento, pertanto, del ricorso principale, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al giudice a quo al quale va anche demandato il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

9. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

accoglie il ricorso principale, nei termini di cui in motivazione; dichiara inammissibile quello incidentale condizionato; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2021

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