Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5867 del 03/03/2020

Cassazione civile sez. I, 03/03/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 03/03/2020), n.5867

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo A. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24010/2018 proposto da:

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, nonchè

Questura Milano, elettivamente domiciliati in Roma Via Dei

Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li

rappresenta e difende ex lege;

– ricorrente –

contro

C.D.U.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 838/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 16/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/12/2019 dal cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO.

Fatto

RILEVATO

che:

il Ministero dell’Interno ricorre per cassazione con unico mezzo contro la sentenza della corte d’appello di Milano che, in data 16/2/2018, ha accolto il gravame di C.D.U., nigeriano, concedendogli la protezione umanitaria;

l’intimato non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico mezzo l’amministrazione denunzia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e art. 5 t.u. imm. poichè la sentenza avrebbe riconosciuto il diritto al permesso umanitario in base a un presupposto insufficiente, costituito dalla possibile integrazione in Italia;

il motivo è fondato;

la corte d’appello di Milano ha motivato la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari semplicemente osservando che il richiedente “sta seguendo con buoni risultati un percorso di integrazione in Italia” e che “si trova da circa quattro anni e mezzo in Italia, ove ha svolto attività lavorativa in agricoltura, pure contrattualizzata”, con “costante attività di volontariato” e altro (frequentazione di istituti scolastici, corsi di formazione, creazione di una stabile famiglia e così via);

in sintesi, secondo l’impugnata sentenza, il presupposto per il riconoscimento della protezione umanitaria starebbe nel fatto che il richiedente è “sostanzialmente inserito nel tessuto sociale italiano”, così da poter “subire ripercussioni dannose in caso di rimpatrio”;

una tale motivazione si pone in contrasto con l’orientamento di questa Corte, già anticipato da Cass. n. 4455-18 e altre e oggi definitivamente sancito da Cass. Sez. U n. 29459-19;

in guisa di tale orientamento va riconosciuta la validità del principio per cui l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini della protezione umanitaria, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine in raffronto alla situazione di integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, fermo che la mera condizione di integrazione – isolatamente intesa – non è di per sè sufficiente al rilascio del permesso;

ne segue che l’impugnata sentenza va cassata con rinvio alla medesima corte d’appello, la quale, in diversa composizione, rinnoverà l’esame della domanda relativa alla protezione umanitaria uniformandosi al principio di diritto appena esposto;

la corte d’appello provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte d’appello di Milano.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 18 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2020

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