Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5866 del 11/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 11/03/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 11/03/2010), n.5866

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. VIDIRI Guido – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

E.T.P. ESPOSITO TRASPORTI PUBBLICI S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, gia’ elettivamente domiciliata in ROMA,

LUNGOTEVERE A. DA BRESCIA 9, presso lo studio dell’avvocato

COLAVINCENZO ANTONIO, rappresentata e difesa dall’avvocato MAIONE

AGOSTINO, giusta mandato a margine del ricorso e da ultimo

domiciliata d’ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

S.L., gia’ elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TORRE DI

PRATOLUNGO 7, presso lo studio dell’avvocato BUONANNI ROSSELLA,

rappresentato e difeso dall’avvocato SANNINO GIOVANNI, giusta mandato

a margine del controricorso e da ultimo domiciliato d’ufficio presso

la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– controricorrente –

e contro

S.P.E.M. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 327/2002 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 04/04/2002 r.g.n. 269/01;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

16/12/2009 dal Consigliere Dott. STILE Paolo;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’inammissibilita’ in subordine

accoglimento per quanto di ragione del primo motivo.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Pretore, Giudice del lavoro di Nola, Sezione Distaccata di Sant’Anastasia, depositato il 3 marzo 1995, S. L. esponeva:

a) di essere stato assunto nell’anno 1989, con qualifica di manovale, dalla S.P.E.M. S.r.L, con sede in (OMISSIS), ma di avere, in realta’, sempre lavorato alle dipendenze della S.p.A. Esposito Trasporti Pubblici – E.T.P. – presso il deposito della stessa sito in via (OMISSIS), dove aveva svolto le mansioni di guardiano e di addetto alla registrazione degli autoveicoli in entrata ed in uscita;

b) che, con lettera del 07.09.1992, la S.P.E.M. s.r.l., nel comunicare la cessazione dell’attivita’ e la messa in liquidazione dell’azienda, gli aveva intimato il licenziamento, pur continuando egli a prestare servizio alle dipendenze della S.p.A, E.T.P. fino al mese di novembre 1992;

c) che il detto licenziamento era radicalmente nullo, essendo stato intimato da una societa’ “fantasma”, priva di una propria struttura ed organizzazione, cosi’ come parimenti nullo era da ritenersi il secondo recesso, intimato questa volta dalla E.T.P., senza l’osservanza della forma scritta.

Tanto premesso, il S. chiedeva al Giudice adito di condannare, in solido, la E.T.P. S.p.A. e la S.P.E.M. s.r.l., al pagamento in suo favore dei danni subiti, quantificati in L. 49.577.000, oltre accessori e regolarizzazione della posizione previdenziale, nonche’ la E.T.P. a reintegrarlo nel posto di lavoro. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva tempestivamente in giudizio la E.T.P. S.p.A, chiedendo, con articolate argomentazioni, il rigetto della domanda, formulata dal S., essendo, tra l’altro, quest’ultimo incorso nella decadenza di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 6 non avendo impugnato nel termine previsto dalla citata norma il licenziamento intimato.

Nella contumacia della S.P.E.M. s.r.l. veniva ammessa ed espietata prova orale e, all’esito, il Giudice adito decideva la causa rigettando il ricorso.

Avverso tale decisione, il S. proponeva appello dinanzi il Tribunale di Nola, Giudice del lavoro, che, resistendo la sola E.T.P., con sentenza n. 303/98 rigettava il gravame.

La Corte di Cassazione, investita dell’impugnazione, da parte del soccombente lavoratore, la accoglieva, indicando come giudice di rinvio la Corte di Salerno, che, a sua volta, accoglieva l’appello, in contumacia della SPEM e della soc. E.T.P..

Quest’ultima, dopo il decorso del termine annuale, proponeva ricorso per Cassazione, nei confronti del solo S., fondato su quattro motivi, sostenendo, con il primo, l’inesistenza e, comunque, la nullita’ assoluta della citazione in riassunzione presso la Corte di Salerno, in quanto essa doveva avvenire, ex art. 392 c.p.c., con atto notificato personalmente alla parte e non – come avvenuto – al difensore costituito della ETP, nei pregressi gradi di giudizio.

Il S. resisteva con controricorso, depositando anche memoria ex art. 378 c.p.c..

Con ordinanza interlocutoria del 25 marzo 2009, depositata il successivo 23 aprile, la Corte, rilevato che il ricorso non risultava proposto nei confronti della SPEM, e che era necessario integrare il contraddittorio, rinviava la causa a nuovo ruolo, fissando il termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento per gli adempimenti.

In relazione alla regolarita’ della notificazione, da parte della S.p.A. EXP, alla “SPEM s.r.l. in liquidazione”, il S. ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente disattesa l’eccezione, sollevata dal S. con la memoria, datata 9.12.2009, con la quale si sostiene la nullita’ della notificazione alla societa’ SPEM dell’atto di integrazione del contraddittorio, con conseguente inammissibilita’ del ricorso.

Invero, dalla relata di notifica, risulta come destinatario del suddetto atto “la SPEM s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore con sede in (OMISSIS)”; risulta poi che la consegna di copia dell’atto e’ avvenuta “a mani della figlia del liq…. ivi addetta, capace e convivente t.q. che si incarica della consegna stante la sua momentanea assenza…”.

Nessuna irregolarita’ e’ dato, dunque, riscontrare nella suddetta notificazione, avvenuta nel pieno rispetto dell’art. 145 c.p.c., il cui primo comma dispone, appunto, che “La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa”. Ne’ rileva che nel certificato camerale, allegato agli atti di causa, risulta quale sede della societa’ quella di “via (OMISSIS)”, avendo, all’evidenza e del tutto correttamente, l’Uff. Giud. proceduto alla notificazione presso la “sede effettiva” della stessa.

Va invece accolta l’ulteriore eccezione, anch’essa sollevata dal S., di inammissibilita’ del ricorso per intervenuta decadenza – rilevabile, del resto, anche di ufficio- ex art. 327 c.p.c., il che rende superfluo l’esame dei proposti motivi di ricorso.

Risulta, infatti, dagli atti che la sentenza impugnata e’ stata pronunciata dalla Corte di Appello di Salerno il 12 dicembre 2001 e pubblicata il 4 aprile 2002, mentre il ricorso per Cassazione e’ stato notificato il 20 marzo 2006.

L’art. 327 c.p.c. prevede che si decada dalla proposizione del ricorso per Cassazione dopo il decorso di un anno dalla pubblicazione della sentenza, indipendentemente dalla sua notificazione. Nel caso in esame e’ di tutta evidenza come il termine annuale sia ampiamente decorso.

La parte, rimasta contumace nel giudizio concluso dalla sentenza che impugna, puo’ farlo anche dopo la scadenza del termine stabilito dall’art. 327 c.p.c., comma 1, se dimostra che, a causa della nullita’ della notificazione dell’atto che introduce la lite, non ha avuto conoscenza del processo (secondo comma dell’art. 327 c.p.c.).

In una recente decisione della Corte – la sentenza 16 aprile 2008 n. 9989 – e’ stato affermato che il convenuto non deve dare altra prova di non avere avuto conoscenza del processo, perche’ ne e’ prova sufficiente la circostanza che la notificazione dell’atto introduttivo della lite sia avvenuta con modalita’ che ne provocano la nullita’, sicche’ spetta a chi ha assunto l’iniziativa della notificazione dare dimostrazione del contrario.

Questo orientamento appare pero’ contrario alla prevalente giurisprudenza della Corte.

La Corte segue tale indirizzo nei soli casi in cui la notificazione e’ stata eseguita con modalita’ che ne determinano l’inesistenza, quando cioe’ la notificazione e’ eseguita in luogo o con consegna a persona, che non hanno alcun collegamento col destinatario della notifica, sicche’ v’e’ una presunzione che la parte non abbia potuto avere conoscenza dell’atto a lei indirizzato (in tema di distinzione tra notificazione nulla e notificazione inesistente, da ultimo: Sez. Un. 29 aprile 2008 n. 10817; sullo stesso tema, in rapporto alla prova della conoscenza del processo in sede di applicazione dell’art. 327 c.p.c., comma 2: Cass. 22 maggio 2006 n. 11991; e, in rapporto alla decorrenza del termine di cui all’art. 325 c.p.c.: Sez. Un. 22 giugno 2007 n. 14570). Quanto ai casi in cui la notificazione e’ nulla, perche’ e’ stata eseguita con modalita’ difformi da quelle prescritte, ma in luogo o con consegna a persona, che hanno con la parte un collegamento che fa presumere che la stessa parte possa avere in concreto conosciuto l’atto, perche’ e’ questo che di solito avviene, l’onere di dimostrare il contrario e’ invece accollato al convenuto, del resto in conformita’ del dettato letterale della norma (Sez. Un. 12 maggio 2005 n. 9938; Cass. 8 giugno 2007 n. 13506; 14 settembre 2007 n. 19225).

Il Collegio condivide gli argomenti che sono a base di questo indirizzo, appunto per la ragione che vale a distinguere la notificazione nulla da quella inesistente. Nella specie, la ricorrente non ha allegato di non avere avuto conoscenza della notificazione della citazione e della pubblicazione della sentenza in tempo utile per rispettare il termine di decadenza, ma ha dedotto che la notificazione dell’atto riassuntivo non e’ mai avvenuta ed e’ quindi inesistente. A sostegno dell’assunto osserva che il ricorso riassuntivo, depositato il 12.03.2001, e’ stato notificato in data 30.03.2001 all’Avv. Lombardo, quale difensore costituito della ETP Spa nei pregressi gradi di giudizio. Siffatta notifica sarebbe, pero’, inesistente, in quanto, nelle more dei giudizio di legittimita’, la suddetta societa’ era stata dichiarata fallita con sentenza n. 85/99 del 14.10.99 del Tribunale di Nola, e, di conseguenza, la notifica andava fatta al Fallimento, in persona del curatore, soggetto costituente la vera (ed unica) parte processuale e distinto rispetto alla ETP in bonis. Osserva il Collegio che la notifica alla parte e per essa ai suoi difensori anziche’ al Fallimento intervenuto nelle more del giudizio non e’ inesistente, bensi’ nulla alla luce dell’orientamento di questa Corte, secondo cui la notificazione del ricorso per Cassazione al curatore del fallimento, anziche’ al fallito che aveva partecipato alle precedenti fasi processuali, non e’ inesistente, ma solo viziata di nullita’, essendo stata effettuata nei confronti di soggetto non privo di qualche relazione con il reale destinatario, dato che la dichiarazione di fallimento non comporta la nascita di un nuovo soggetto in luogo od accanto al precedente (Cass. 18 gennaio 2002 n. 518; Cass. 1999/7012).

Tenuto conto di quanto sopra e rilevato, altresi’, che la dichiarazione di fallimento di una societa’ non comporta la nascita di un nuovo soggetto in luogo od accanto al precedente, che viene soltanto privato dell’amministrazione e della disponibilita’ dei suoi beni, deve necessariamente concludersi nel senso che l’erronea destinazione dell’atto di riassunzione, anziche’ al fallimento della ETP in persona del suo curatore, ai difensori della medesima societa’, non ha comportato l’evocazione in giudizio di un soggetto diverso dalla societa’ che aveva partecipato alla precedente fase processuale.

Sulla base di tale principio, dunque, la circostanza dell’intervenuto fallimento, non determinando la configurazione di un diverso soggetto, non solo esclude che la notificazione dell’atto riassuntivo ai difensori del fallito anziche’ al Fallimento sia causa di “inesistenza” della notificazione, ma implica, in mancanza di elementi di prova e comunque di indicazioni di circostanze in senso contrario, la conoscenza, da parte dell’E.T.P., del processo e, quindi, della stessa sentenza tardivamente impugnata.

Per quanto precede, il ricorso va dichiarato inammissibile.

La peculiarita’ della fattispecie e gli orientamenti in materia non sempre conformi, induce a compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2010

 

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