Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5866 del 04/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 04/03/2021, (ud. 15/10/2020, dep. 04/03/2021), n.5866

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 34197-2019 R.G. proposto da:

G.M.R., elettivamente domiciliata in Roma, via G.

Belloni 78, presso lo studio dell’avvocato Elisabetta Anagni,

rappresentata e difesa dall’avvocato Marcello Fabbrocini;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Cavalier d’Arpino

31, presso lo studio dell’avvocato Enrica Ferrari, rappresentata e

difesa dall’avvocato Renato Magaldi;

– controricorrente –

contro

C.A., CENTRO EMODIALISI (OMISSIS);

– intimati –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Tribunale di

Nola, depositata il 25/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. Cosimo

D’Arrigo;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. Mistri Corrado, che ha concluso per la

fondatezza dell’istanza di regolamento di competenza.

 

Fatto

RITENUTO

G.M.R. ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Nola, C.A. ed il Centro Emodialisi (OMISSIS) s.r.l., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti per responsabilità sanitaria. Il Centro ha chiamato in giudizio la Generali Italia s.p.a., chiedendo di essere da questa manlevata in caso di condanna.

Il Tribunale di Nola ha ritenuto che, ai fini della decisione della causa, avesse rilievo decisivo l’esito di altra controversia, definita in primo grado dal medesimo Tribunale con sentenza n. 2017 del 2015, ancora sub iudice in grado d’appello. Pertanto, ha disposto la sospensione del giudizio, ai sensi dell’art. 337 c.p.c. fino alla definizione, con sentenza passata in giudicato, del predetto giudizio.

Avverso tale decisione la G. ha proposto regolamento di competenza, ex art. 42 c.p.c. Ha resistito in giudizio la Generali Italia s.p.a., che ha successivamente depositato memorie. Le altre parti non hanno svolto in questa sede attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

Anzitutto va premesso che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, il provvedimento di sospensione del processo ex art. 337 c.p.c., comma 2, può essere impugnato, in applicazione analogica di quanto previsto dall’art. 42 c.p.c. per le ordinanze di sospensione del processo per c.d. “pregiudizialità-dipendenza”, mediante regolamento di competenza, rimedio che, anche in tale ipotesi, conserva la propria struttura e funzione (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 14337 del 24/05/2019, Rv. 654020 – 01; Sez. 6 5, Ordinanza n. 18494 del 12/07/2018, Rv. 649642 – 01; Sez. 6 3, Ordinanza n. 16142 del 30/07/2015, Rv. 636387 – 01).

In tal caso il sindacato esercitabile dalla Corte di cassazione è limitato alla verifica dell’esistenza dei presupposti giuridici in base ai quali il giudice di merito si è avvalso del potere discrezionale di sospensione, nonchè della presenza di una motivazione non meramente apparente in ordine al suo esercizio.

Facendo applicazione di tali principi nel caso di specie, il regolamento deve essere accolto.

Infatti, tanto con riferimento alla natura delle “delicate” questioni trattate in questo giudizio e alle “penetranti eccezioni preliminari” formulate dalle parti, quanto con riferimento all’accertamento contenuto nella sentenza n. 2017 del 2015, quanto, infine, all’illustrazione delle ragioni per le quali l’esito di quel giudizio sarebbe pregiudicante rispetto alla presente controversia, il provvedimento in esame si limita ad affermazioni generiche e non circostanziate, prive di un effettiva valenza descrittoria.

In tal modo, se, da un lato, il provvedimento risulta viziato dalla mancanza di motivazione (meramente apparente), dall’altro questa Corte non è posta nelle condizioni di verificare l’effettiva sussistenza di un rapporto di pregiudizialità fra i due giudizi e, tantomeno, di sindacare la sussistenza dei presupposti di diritto per l’esercizio del potere discrezionale di sospensione.

Ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della resistente Generali Italia s.p.a.. Queste vengono liquidate nella misura indicata nel dispositivo, poichè il valore effettivo della causa deve essere considerato indeterminabile, non potendo trovare applicazione alcuno dei criteri previsti dal D.M. n. 55 del 2014, art. 5 del Ministero della Giustizia quando la questione oggetto del giudizio abbia rilievo meramente processuale (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 504 del 14/01/2020, Rv. 656577 – 01).

P.Q.M.

ordina la prosecuzione del giudizio.

Condanna Generali Italia s.p.a. al pagamento, in favore di G.M.R., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2021

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