Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5866 del 03/03/2020

Cassazione civile sez. I, 03/03/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 03/03/2020), n.5866

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo A. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24404/2017 proposto da:

Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex

lege;

– ricorrente –

contro

K.J.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1777/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 27/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/12/2019 dal cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO.

Fatto

RILEVATO

che:

il Ministero dell’Interno ricorre per cassazione contro la sentenza della corte d’appello di Milano in data 24-4-2017, corretta nel dispositivo con ordinanza del 18-9-2017, che ha accolto il gravame di K.J. concedendogli la protezione umanitaria;

l’intimato non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

col primo motivo l’amministrazione denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost., artt. 132 e 156 c.p.c. per avere la corte d’appello reso la decisione in evidente contrasto tra motivazione e dispositivo, la prima facente comunque riferimento – nonostante la correzione del solo dispositivo – a tale B.A.; col secondo motivo l’amministrazione ulteriormente denunzia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e art. 5 t.u. imm. poichè la sentenza avrebbe riconosciuto il diritto al permesso umanitario a fronte di un presupposto insufficiente, non indicativo di seri motivi rilevanti ai fini della norma; il primo motivo è fondato e assorbente;

la corte d’appello di Milano, con ordinanza in data 18-9-2017, ha corretto la sentenza a riguardo dell’errore materiale contenuto nel dispositivo, facente riferimento a un soggetto diverso dal richiedente (tale B.A.);

ciò nondimeno residua la non conferenza della motivazione, la quale persevera nel riferire i fatti a quel nominativo e a considerare la storia personale di questi come proveniente dal (OMISSIS); ciò a fronte della ben diversa provenienza del richiedente K.J., che è (OMISSIS);

per effetto di tale incongruenza diventa incomprensibile la motivazione della sentenza;

in particolare non è dato di coniugare la motivazione alle ragioni necessariamente autonome e personalizzate (cfr. Cass. n. 13088-19, Cass. n. 28990-18) – di riconoscimento della protezione umanitaria, che è affermata in base a fatti asseritamente verificatisi in (OMISSIS), ritenuti decisivi ai fini dello stato di vulnerabilità personale;

la sentenza va dunque cassata;

segue il rinvio alla corte d’appello di Milano che, in diversa composizione, rinnoverà l’esame e provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte d’appello di Milano.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 18 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2020

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