Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5865 del 11/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 11/03/2010, (ud. 09/12/2009, dep. 11/03/2010), n.5865

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

TAVOLI & TAVOLI FRANCHISING S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (gia’

S.R.L.

I.T.A. – INDUSTRIA TAVOLI AFFINI), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PASUBIO 4, presso lo studio dell’avvocato DE SANCTIS MANGELLI

SIMONETTA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GEI

GIAMPAOLO, GIUNCHI GIANNI, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI

ANTONIETTA, CORRERA FABRIZIO, SGROI ANTONINO, giusta delega in calce

al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 159/2005 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 24/01/2006 R.G.N. 117/04;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

09/12/2009 dal Consigliere Dott. MONACI Stefano;

udito l’Avvocato SGROI ANTONINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso, per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del luglio 1999; la societa’ I.T.A., Industria Tavoli Affini, chiedeva che venisse accertata la validita’ dei contratti di formazione e lavoro con i quali aveva assunto i signori D.G. C. e G.F..

Questi ultimi erano stati assunti nel 1993, sempre con contratti di formazione e lavoro, dalla societa’ Legno 80, che rientrava tra le imprese esterne cui la ricorrente affidava usualmente parte delle lavorazioni.

La stessa Legno 80 aveva cessato ogni attivita’ nel febbraio 1995, ponendosi in liquidazione e licenziando tutto il personale ed i due addetti sopra menzionati erano stati riassunti appunto dalla I.T.A. con nuovi contratti di formazione e lavoro.

In sede ispettiva l’INPS aveva contestato, pero’, la validita’ dei contratti di formazione e lavoro dei dipendenti G. e D. G. limitandone il riconoscimento, e limitando conseguentemente il diritto alle agevolazioni di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 25, comma 9 al solo periodo di 18 mesi svolti presso la Legno 80.

Costituitosi il contraddittorio ed istruita la causa, il giudice di primo grado respingeva la domanda.

Con sentenza n. 159/05, depositata in cancelleria il 24 gennaio 2006, e notificata il 22 febbraio dello stesso anno, la Corte d’Appello di Trieste confermava la sentenza di primo, grado, appellata nei confronti dell’INPS dalla Tavoli e Tavoli Franchising s.r.l. (gia’ I.T.A. Industria Tavoli e Affini, s.r.l.) e condannava la societa’ a rifoindere all’INPS le spese del grado. La Corte d’Appello riteneva, in estrema sintesi, che sussistesse un collegamento saldissimo tra le due societa’ I.T.A. e Legno 80, anche perche’ le due titolari delle quote della societa’ Legno 80, signore V.G. e P. M.T., erano le consorti dei signori V.O. (sposato con la V.G.) e B.A. (coniugato con la P.M.T.), titolari delle quote azionarie della I.T.A., e le attivita’ svolte dalle due imprese erano strettante collegate.

Anche i dipendenti della I.T.A., compresi i signori D.G. e G., avevano continuato a svolgere le medesime lavorazioni.

Riteneva percio’ che la I.T.A. non avesse diritto alle agevolazioni contributive previste dalla L. n. 223 del 1991. Avverso la sentenza d’appello, la societa’ Tavoli e Tavoli Franchising s.r.l. presentava ricorso per Cassazione, con sei motivi di impugnazione, notificato, in termine, 21 aprile 2006. L’istituto assicuratore resisteva con controricorso notificato, in termine, il 16 maggio 2006.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Nei vari motivi del ricorso la societa’ Tavoli e Tavoli Franchising denunzia rispettivamente:

1) nel primo motivo di impugnazione la violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 8, nn. 4 e 4 bis, e art. 25, n. 9 nonche’ l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisive all’inesistenza, nella della controversia, relativamente fattispecie, di “assetti proprietari sostanzialmente coincidenti”;

2) nel secondo l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia, relativamente all’affermata “probabilita’” che V.G. e P.M.T. fossero titolari solo in via fiduciaria delle quote della s.r.l. Legno 80;

3) nel terzo la violazione e falsa applicazione dell’art. 2359 c.c. nonche’ l’omesse, insufficiente e contraddittoria; motivazione circa un sfatto controverso e decisivo della controversia, relativamente all’inesistenza, nella fattispecie, di un “collegamento saldissimo esistente fra I.T.A. e Legno 80”;

4) nel quarto la violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 8, nn. 4 e 4 bis, e art. 25, n. 9, nonche’ l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia, relativamente all’esclusione dei benefici rivendicati, quando non vengano creati nuovi posti di lavoro;

5) nel quinto la violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 c.c.;

6) nel sesto la violazione e falsa applicazione della L. n. 863 del 1984, nonche’ l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia, relativamente alla riduzione dei benefici richiesti per le assunzioni dei signori D.G.C. e G.F..

2. Piu’ in dettaglio, i primi tre motivi di impugnazione contestano – ciascuno con riferimento alle circostanze indicate nelle rispettive rubriche (rispettivamente, la coincidenza degli, assetti societari nelle due societa’ I.T.A. e Legno 80 nel primo motivo, il carattere fiduciario: delle intestazioni delle quote della Legno 80 alle signore V.G. e P.M.T., consorti dei soci della I.T.A. nel secondo, l’esistenza di un collegamento saldissimo fra I.T.A. e Legno 80 nel terzo)- l’interpretazione dei fatti e la ricostruzione delle prove contenute nella sentenza impugnata.

Nel terzo motivo la ricorrente argomenta, inoltre, che sarebbe stato erroneo il richiamo all’art. 2359 cpv c.c., n. 3 perche’ la norma individuava una tipologia di societa’ “controllate”, non di societa’ “collegate” e la Corte d’Appello assumeva, invece, che tra Legno 80 ed I.T.A. sussistesse una ipotesi di “collegamento” e non di “controllo”.

Nel quarto motivo la ricorrente critica, sostenendo anche che non era motivato, il passaggio della sentenza in cui si afferma che erano escluse dal beneficio tutti quei casi in cui l’assunzione di lavoratori non faceva seguito ad una reale creazione di nuovi posti di lavoro.

Nel quinto motivo la societa’ critica la Corte d’Appello per avere negato alla I.T.A. i benefici di contribuzione invocati, ritenendo che l’azienda originaria, nel suo complesso, avesse continuato ad operare o avesse ripreso & farlo, e che la prosecuzione o la riattivazione del contratto di lavoro derivavano da un obbligo di legge.

Sostiene che – attraverso la citazione della sentenza 4 marzo 2000, n. 2443 di questa Corte – la Corte d’Appello avrebbe fatto un implicito richiamo all’art. 2112 c.c. ma facendo erroneamente riferimento al testo attuale della norma (quello introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 18, art. 1), e non a quello precedente vigente all’epoca dei fatti.

Infine, il sesto motivo la societa’ I.T.A. di impugnazione contesta la ricostruzione dei fatti su cui si basa la sentenza impugnata relativamente alle posizioni dei dipendenti D.G.C. e G.F..

Secondo la ricorrente sussistevano differenze, che la sentenza non aveva presso in considerazione tra le posizioni dei due lavoratori presso la Legno 80 e presso la I.T.A., e, in particolare, erano diverse le qualifiche ed i livelli iniziali loro riconosciuti.

3. Il ricorso non e’ fondato.

Il primo, il secondo, il terzo ed il sesto motivo di impugnazione in realta’ si limitano semplicemente a riproporre questioni di fatto, relative alla ricostruzione degli eventi ed alla valutazione delle prove.

Questo vale appunto per il primo motivo che concerne la coincidenza – o meno – degli Assetti societari tra la societa’ I.T.A. e l’altra societa’ Legno 80, per il secondo relativo al carattere fiduciario – o meno – dell’intestazione delle quote della Legno 80, alle signore V.G. e P.M.T., mogli dei due soci della I.T.A., per il terzo, sull’esistenza di un collegamento societario tra l’I.T.A. e la Legno 80, e per il sesto motivo, sulle posizioni, l’inquadramento e le successive mansioni, dei due lavoratori D.G. e G..

Si tratta sempre di questioni che investono la motivazione e che, proprio perche’ concernono il fatto, non sono suscettibili di un ulteriore esame in questa fase di legittimita’. Peraltro la motivazione della porte d’Appello e’, anche su questi punti, puntuale, precisa e del tutto adeguata, e non viene scalfita dalle critiche della societa’ ricorrente.

4. Per la verita’, nel terzo motivo la ricorrente contesta anche il richiamo contenuto nella sentenza all’art. 2359 c.c., comma 3 (in materia di “societa’ controllate e societa’ collegate”), e sostiene che questo richiamo’ al “n. 3 del cpv dell’art. 2359 c.c. e’ doppiamente errato” innanzi tutto perche’ tale norma individua (non le societa’ “collegate” – per cui si deve prendere in considerazione l’ultimo comma – ma) una tipologia di societa’ “controllate”; quindi perche’ nella fattispecie la Corte d’Appello assume sussistere un’ipotesi di collegamento (e non di controllo).

L’argomentazione e’ parzialmente errata nei suoi presupposti di fatto, parzialmente non pertinente, e, in ogni caso, non decisiva.

In realta’, anche un richiamo eventualmente non corretto (in ipotesi, all’art. 2359 c.c., comma 1 n. 3 e non al comma 3) non incide sulla correttezza logica delle argomentazioni della Corte d’Appello, che ha ritenuto che attraverso l’intestazione formale delle quote della Legno 80 alle due mogli dei soci della I.T.A. sussistesse una comunanza di interessi e di assetto proprietario tra le due societa’, e che in questo modo la stessa I.T.A. avesse il pieno controllo dell’altra societa’.

Questa stessa considerazione vale anche per una possibile imprecisione dei riferimenti, nel caso di specie, in ipotesi, alle societa’ collegate (oggetto del terzo comma dell’art.2359) e non alle societa’ controllate (che sono oggetto, invece, delle tre ipotesi menzionate nel primo comma dello stesso articolo).

La sentenza, peraltro, non fa uso di nessuno dei due termini, non parla ne’ di “societa’ “collegate”, ne’ di quella “societa’ controllate”, ma utilizza locuzioni di carattere generale, e prive di una espressa regolamentazione, quali “collegamento saldissimo” e “stretto legame” (cfr. pag. 11 della motivazione), che possono valere indifferentemente sia per “societa’ collegate” che per le “societa’ controllate”; sotto questo profilo la censura si basa su di un presupposto di fatto errato e diviene fuorviante. Sempre su questo punto va sottolineato che, nel caso di specie rimane irrilevante stabilire se la Legno 80 fosse una societa’ “controllata” dalla I.T.A. (come, per la verita’, sembra piu’ esatto alla luce di una rilettura complessiva della motivazione di merito), oppure invece, una societa’ ad essa “collegata”. La differenza, in realta’, rimane irrilevante ai fini della risoluzione della problematica oggetto di causa (ne’, per la verita’, la ricorrente spiega perche’ dovrebbe essere altrimenti): sia nell’uno che nell’altro caso rimane valido il coerente percorso logico della motivazione della Corte d’Appello.

5. Il quarto motivo di impugnazione concerne, oltre ad una denunzia di vizio di motivazione (anch’essa inammissibile per le medesime ragioni – della mera riproposizione di questioni di fatto e della congruita’ delle motivazioni sui punti specifici – per le quali sono inammissibili le censure esaminate nel paragrafo precedente).

La ricorrente, peraltro, propone anche una questione indubbiamente di diritto, relativa all’interpretazione di alcune norme della L. n. 223 del 1991.

La critica concerne, in particolare, l’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale le disposizioni normative miravano ad escludere dal beneficio degli sgravi contributivo tutte le ipotesi in cui in concreto non vi fosse stata una creazione di nuovi posti di lavoro (cosi’ a pag. 13 della motivazione).

In astratto, l’argomento e’ esatto, perche’ il fine della normativa di sgravio contributo contenuta nella stessa L. n. 223 non e’ quello della creazione di nuovi posti di lavoro, ma quello della riconversione dei lavoratori con la loro utilizzazione in altri posti di lavoro (che potrebbero anche non essere di nuova istituzione, ma, ad esempio dovuti ad un normale ricambio presso l’azienda di destinazione).

Questo non significa pero’ che il motivo di impugnazione sia fondato.

In realta’, la formula, non precisa, utilizzata dal giudice di merito, va letta alla luce dell’intero contesto di quella motivazione, e dalla ricostruzione in fatto secondo la quale i posti di lavoro occupati presso la Legno 80 dai due lavoratori D.G. C. e G.F.; sotto questo profilo e’ vero che non vi era stata una creazione di “nuovi” posti di lavoro, ma solamente un passaggio di una parte delle lavorazioni, e di una parte dei lavoratori, da una azienda controllata all’impresa principale che in precedenza Esercitava il controllo sull’altra.

L’operazione in se puo’ non essere illecita, ma non puo’ essere utilizzata per conseguire agevolazioni contributive, perche’ allora si risolve in una forma di parziale elusione degli obblighi contributi.

6. E’ infondato, infine, anche il quinto motivo di impugnazione, in cui la societa’ ricorrente contesta che vi fosse stata cessione di azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c., come disciplinata dal testo, della norma in vigore all’epoca dei fatti (prima che quel testo venisse sostituito dal D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 18, art. 1).

La censura non e’ pertinente, perche’ sentenza impugnata non afferma che vi fosse stata cessione di azienda (ne’ un affitto di azienda), e non richiama l’art. 2112 c.c., ma si limita ad affermare, che l’azienda, intesa nel suo complesso, aveva continuato ad operare o aveva ripreso a farlo.

E’ appunto quanto – secondo l’accertamento di fatto contenuto nella sentenza impugnata aveva fatto la I.T.A. che aveva continuato a svolgere, in proprio, le stesse lavorazioni prima svolte tramite la societa’ Legno 80, di cui in realta’ aveva il controllo.

7. In conclusione, tutti i motivi di impugnazione sono infondati, o inammissibili, ed anche il ricorso nel suo complesso e’ infondato e non puo’ che essere rigettato.

Le spese, liquidate cosi’ come in dispositivo, seguono la soccombenza in danno della societa’ ricorrente ed in favore dell’INPS.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese che liquida in Euro 10,00, oltre ad Euro 3.000,00 (tremila/00) per onorari, oltre accessori.

Cosi’ deciso in Roma, il 9 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2010

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