Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5865 del 04/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 04/03/2021, (ud. 15/10/2020, dep. 04/03/2021), n.5865

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25873-2018 proposto da:

A.A., AM.AN., M.F., M.S.,

M.R., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LUIGI CALAMATIA 16,

presso lo studio dell’avvocato MANUELA MARIA ZOCCALI, rappresentati

e difesi dall’avvocato FRANCESCO NIZZARI;

– ricorrenti –

contro

AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO 27,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

L.C., S.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 593/2017 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 02/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

ROSSETTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2001 A.A., M.S. ed Am.An. (gli ultimi due sia in proprio che quali rappresentanti ex art. 320 c.c. dei figli minori M.R. e M.F.) convennero dinanzi al Tribunale di Palmi L.C., S.D. e la società Levante Nord Italia S.p.A. (che in seguito muterà ragione sociale dapprima in Carige Assicurazioni S.p.A., e poi in Amissima Assicurazioni s.p.a.; d’ora innanzi, per brevità, “la Amissima”), chiedendone la condanna al risarcimento dei danni rispettivamente patiti in conseguenza di un sinistro stradale.

Esposero che il sinistro era stato causato da L.C., mentre era alla guida di un autoveicolo di proprietà di S.L. ed assicurato dalla Amissima.

2. Con sentenza 9 gennaio 2006 n. 12 il Tribunale di Palmi accolse la domanda, ma attribuì a M.S. ed Am.An. un concorso di colpa nella misura del 20%, per non avere allacciato le cinture di sicurezza ai figli minori; compensò le spese legali nella misura di un quarto (così il ricorso a p. 2; lo stesso ricorso, a p. 11, parla tuttavia di compensazione nella misura di “un terzo”), e condannò i soccombenti alla rifusione dei rimanenti tre quarti a favore degli attori.

3. La sentenza venne appellata dagli originari attori, i quali imputarono al Tribunale sia di avere ingiustamente attribuito ai danneggiati un concorso di colpa, sia di avere sottostimato il danno.

Con sentenza 2 ottobre 2017 n. 593 la Corte d’appello di Reggio Calabria accolse il gravame solo parzialmente. Escluse infatti la sussistenza d’un concorso colposo delle vittime nella causazione del danno, ed incrementò il risarcimento spettante a M.R., ma in misura inferiore a quanto richiesto dagli appellanti.

La Corte d’appello condannò inoltre gli appellati (assicuratore ed assicurati) alla rifusione in favore degli appellanti (i danneggiati) delle spese del grado, quantificate globalmente in Euro 3.000.

4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dagli originari attori con ricorso fondato su cinque motivi.

Ha resistito con controricorso la Amissima, la quale ha altresì depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso riguarda la sola posizione di M.R..

Con esso il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli artt. 1226,2059 e 2727 c.c..

Nella illustrazione del motivo si sostiene una tesi così riassumibile:

-) in conseguenza del sinistro, M.R. patì lesioni personali guarite con postumi antiestetici, fra cui la perdita del lobo dell’orecchio destro;

-) queste cicatrici avevano provocato una “sindrome dismorfofobica”;

-) la Corte d’appello aveva tenuto conto di questa sindrome neurologica nella determinazione del grado di invalidità permanente, ma aveva trascurato di prendere in esame le “ripercussioni negative che le lesioni avrebbero avuto sulla vita del giovane”.

Così decidendo, conclude il ricorrente, la Corte d’appello aveva violato il principio della necessaria personalizzazione del risarcimento del danno biologico.

1.1. Il motivo è in parte inammissibile, ed in parte infondato.

La Corte d’appello ha accertato in punto di fatto che M.R., in conseguenza del sinistro, aveva sofferto:

a) una frattura dell’omero, guarita con postumi permanenti stimati dal giudice di merito (sulla scorta del parere d’un ausiliario medico legale) corrispondenti ad una invalidità permanente del 2%;

b) esiti cicatriziali deturpanti, valutati come un’invalidità permanente del 17%;

c) una sindrome dismorfofobica (e cioè la preoccupazione ossessiva per il proprio aspetto fisico) di rilievo neurologico, valutata come un’invalidità permanente del 5%.

Ciò posto in facto, la Corte d’appello ha liquidato a M.R. il danno biologico da invalidità permanente, monetizzando l’invalidità complessiva del 24% in base alla tabella diffusa dal Tribunale di Milano e comunemente applicata dagli uffici giudiziari di merito.

Dopo avere liquidato nei termini che precedono il danno non patrimoniale, la Corte d’appello ha aggiunto:

a) che la misura standard del risarcimento del danno non patrimoniale causato da una lesione della salute può essere anche aumentata nel caso concreto, per tenere conto delle peculiarità del caso concreto: e tra queste, in particolare, dell’intensità delle sensazioni dolorose provate dalla vittima, e dello sconvolgimento delle sue abitudini quotidiane;

b) che tuttavia l’una e le altre debbono essere puntualmente allegate e debitamente provate dal danneggiato;

c) che nel caso di specie vi era tuttavia “assoluta mancanza di prova (…) in ordine alla gravità dell’evento lesivo e delle sue ripercussioni sull’esistenza del danneggiato” (così la sentenza impugnata, p. 14, terzultimo capoverso).

1.2. Così decidendo, la Corte d’appello non solo non ha violato alcuna delle norme indicate dal ricorrente (e cioè gli artt. 1226,2059 e 2727 c.c.), ma si è attenuta puntualmente ai principi di diritto più volte affermati da questa Corte in tema di liquidazione del danno non patrimoniale.

Questi principi sono pochi e semplici, e possono essere riassunti come segue.

1.2.1. Primo: il danno non patrimoniale è una categoria unitaria ed omnicomprensiva. Non esistono pregiudizi non patrimoniali tra loro “ontologicamente” differenti; esiste in iure la categoria del danno non patrimoniale, ed in facto le singole forme concrete che esso può assumere (lesione dell’onore, della reputazione, del nome, della salute, e via dicendo: così Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008).

1.2.2. Secondo: dire che il danno non patrimoniale sia una categoria unitaria non vuol certo dire che, in presenza d’una lesione della salute, la monetizzazione col sistema c.d. “a punto” del grado di invalidità permanente ristori di per sè ogni e qualsiasi pregiudizio subito dalla vittima.

Moltiplicare il grado di invalidità permanente per una somma di denaro dà per risultato una somma di denaro idonea a ristorare il pregiudizio non patrimoniale consistente nell’incidenza dei postumi sulla vita quotidiana ed avente queste due caratteristiche: fondamento medico-legale ed intensità standard, cioè comunemente derivante da quel tipo di lesioni, per tutte le persone aventi lo stesso sesso e la stessa età (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 10912 del 07/05/2018).

Si tratta dunque d’una liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., basata sull’assunto (medico legale prima che giuridico) secondo cui a parità di età e sesso, postumi identici comportano pregiudizi analoghi.

Ma proprio in quanto basata su una presunzione semplice, la misura del risarcimento del danno alla salute risultante dal c.d. “calcolo a punto” può essere aumentata o diminuita dal giudice, per tenere conto delle conseguenze dannose non rientranti in quella misura standard: e cioè le conseguenze dannose non accertabili medico legalmente (ad es. vergogna, tristezza, disistima di sè, sofferenza morale), oppure le conseguenze accertabili medico legalmente, ma non comuni a tutti, e peculiari del caso concreto (Sez. 3 -, Sentenza n. 28988 del 11/11/2019).

1.2.3. Terzo: le “peculiarità del caso concreto” che, se sussistenti, possono giustificare un aumento della misura standard del risarcimento devono essere fatti, non vuote etichette. Non sarebbe, infatti, sufficiente chiamare pregiudizi identici con nomi diversi, per pretenderne la contemporanea risarcibilità (ex multis, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 8895 del 4.5.2016).

Per stabilire dunque se il giudice di merito abbia correttamente liquidato il danno non patrimoniale non si deve avere riguardo alle formule definitorie invocate dall’attore, o richiamate dal giudicante (come “danno morale”, “danno biologico”, “danno alla vita di relazione”, e via dicendo), ma occorre considerare:

(a) quali siano stati i concreti pregiudizi dedotti dalla vittima e provati in giudizio;

(b) quali siano stati i concreti pregiudizi esaminati dal giudice (per tutti questi principi si vedano, tra le tante, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 10912 del 07/05/2018; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 4535 del 22.2.2017; Sez. 3, Sentenza n. 20630 del 13.10.2016; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 1305 del 25 gennaio 2016).

1.2.4. Quarto: il danno alla salute in null’altro consiste, che nella compromissione del compimento degli atti della vita quotidiana. Non è quindi concepibile, come invece mostra di ritenere il ricorrente, un danno “da lesione della salute”, ed un diverso ed ulteriore danno da “incidenza della lesione della salute sulla vita quotidiana”. Un danno alla salute che non incidesse sulla vita quotidiana non sarebbe nemmeno un danno risarcibile (per le ragioni già esposte da questa torte nell’ordinanza Sez. 3 -, Ordinanza n. 7513 del 27/03/2018, cui in questa sede è possibile rinviare).

Non è dunque corretto nè dal punto di vista medico legale, nè dal punto di vista giuridico, sostenere che nella stima del danno alla persona debba tenersi conto dapprima dei postumi permanenti, e poi dell’incidenza di essi sulla vita della vittima.

I postumi permanenti, per essere tali, debbono necessariamente incidere sulla vita della vittima: per danno biologico deve intendersi infatti non la semplice lesione all’integrità psicofisica in sè e per sè, ma piuttosto la conseguenza del pregiudizio stesso sul modo di essere della persona (così Cass. 7513/18, cit.).

La distinzione giuridicamente rilevante in tema di liquidazione del danno alla persona è piuttosto quella tra conseguenze indefettibili dell’invalidità e conseguenze peculiari.

Le prime sono le conseguenze inevitabili per tutti coloro che abbiano patito identici postumi permanenti: ad es. la zoppia per chi abbia sofferto un accorciamento dell’arto inferiore, oppure la rinuncia all’attività fisica per chi abbia patito una grave riduzione della capacità respiratoria.

Le conseguenze peculiari sono invece quelle sofferte solo da quella particolare vittima, in conseguenza delle sue pregresse condizioni o del tipo di attività da essa svolte, ma non comuni necessariamente a tutte le vittime che abbiano sofferto identiche lesioni guarite con identici postumi.

1.3. Alla luce dei principi appena riassunti, il primo motivo di ricorso risulta – come anticipato – in parte infondato, ed in parte inammissibile. Il motivo è infondato, innanzitutto, nella parte in cui lamenta che la Corte d’appello avrebbe violato l’art. 2059 c.c., per non avere tenuto conto delle ripercussioni del danno patito da M.R. sulla sua vita quotidiana.

Per quanto detto, infatti, la liquidazione del danno biologico permanente è di per sè un ristoro per equivalente delle conseguenze che la lesione della salute ha avuto sulla vita quotidiana.

Per pretendere la maggiorazione della misura standard del risarcimento non basta dunque allegare che i postumi hanno inciso sulla vita quotidiana della vittima: questo tipo di pregiudizio è infatti già ristorato dalla semplice monetizzazione del grado di invalidità permanente.

E’ necessario, invece, allegare e provare che i postumi hanno inciso sulla vita quotidiana della vittima in misura differente e maggiore rispetto a tutte le altre persone della stessa età e dello stesso sesso, che abbiano sofferto postumi di identica misura.

Nel caso di specie la Corte d’appello ha monetizzato l’invalidità permanente nella misura percentuale risultante dalla sommatoria di tutti i postumi permanenti accertati in corpore, e così facendo ha ristorato il danno non patrimoniale “standard”.

Ha, poi, escluso che tale misura dovesse essere maggiorata, per mancanza di prova di ulteriori conseguenze: e così facendo ha rispettato il principio per cui la variazione in aumento del danno non patrimoniale alla persona esige l’allegazione e la prova.

1.7. Il primo motivo di ricorso è invece inammissibile nella parte in cui lamenta, in sostanza, che il giudice di merito avrebbe dovuto ricavare in via presuntiva, partendo dal fatto noto dell’entità delle lesioni, sia l’esistenza d’una sofferenza morale, sia la sussistenza dei presupposti di fatto giustificativi d’una maggiorazione della misura standard del risarcimento del danno biologico.

La deduzione è teoricamente corretta, in quanto la prova regina in tema di danno non patrimoniale non può che essere la presunzione semplice di cui all’art. 2727 c.c..

E tuttavia questa Corte in tanto potrebbe sindacare se il giudice di merito abbia, nella liquidazione del danno, violato il principio di integrale riparazione, in quanto il ricorrente abbia avuto cura di esporre nel ricorso, in ossequio al disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 3:

a) quali fossero i pregiudizi concreti dei quali aveva chiesto il ristoro nell’atto introduttivo del primo grado di giudizio, ulteriori e diversi da quelli comunemente provocati da postumi permanenti del medesimo grado;

b) come fossero stati provati (così già Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 8985 del 15/05/2020).

Nel caso di specie, per contro, il ricorrente nulla riferisce sui fatti posti a fondamento della domanda nell’atto introduttivo del giudizio, limitandosi a dedurre che la Corte d’appello avrebbe omesso ogni valutazione “circa l’incidenza negativa dei postumi sulle attività quotidiane di vita quotidiana” (così, testualmente, il ricorso, p. 5); che per il tipo di postumi patiti dalla vittima la Corte d’appello “avrebbe dovuto considerare il vulnus patito come effettivamente accertato e suffragato dalle risultane della relazione peritale” (ibidem, p. 5); che la sentenza avrebbe perciò dovuto riconoscere “una equa personalizzazione del danno biologico in ragione degli ulteriori pregiudizi non patrimoniali (danno esistenziale, danno estetico)” (ibidem, p. 6).

Formule di così sconfinata latitudine impediscono a questa Corte di stabilire quali furono i concreti pregiudizi dedotti dall’attore in primo grado; quale il loro grado di specificità; quale la loro autonomia concettuale rispetto al danno biologico.

2. Anche il secondo motivo di ricorso è riferibile al solo M.R..

Con tale motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 112 c.p.c..

Sostiene che la corte d’appello avrebbe violato la norma suddetta non procedendo ad un adeguato aumento del quantum del risarcimento del danno biologico, al fine di tenere conto della “riduzione della capacità lavorativa generica”, qualificata dal ricorrente come “evidente”.

2.1. Va preliminarmente rilevato come il motivo, nonostante la sua intitolazione, denunci in realtà non una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma piuttosto un error in indicando, consistito nella sottostima del danno non patrimoniale.

Il motivo, anche a prescindere da qualsiasi rilievo circa l’esaustività del modo in cui è formulata la censura, è comunque manifestamente infondato in punto di diritto.

Il ricorrente muove dall’assunto che:

a) esista un pregiudizio non patrimoniale definibile “incapacità lavorativa generica”;

b) questo pregiudizio non solo nel caso di specie sussisterebbe, ma avrebbe dovuto giustificare un incremento della liquidazione del danno biologico permanente.

Il presupposto giuridico su cui il ricorrente fonda la censura in esame è insussistente.

Nel nostro ordinamento giuridico non esiste alcun concreto pregiudizio, patrimoniale o non patrimoniale, definibile “incapacità lavorativa generica”.

L’espressione “incapacità lavorativa generica” fu coniata dal legislatore allorchè, tra la fine del XIX e l’inizio del XX sec., iniziò ad introdurre forme di tutela assicurativa a favore dei lavoratori contro il rischio di infortuni sul lavoro (ad esempio, nella L. 21 agosto 1921, n. 1312, art. 6 sull’assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche amministrazioni e nelle aziende private; od ancora nella L. 18 marzo 1968, n. 313, sul “Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra”).

In quelle leggi l’aggettivo “generica” stava a significare che la misura dell’indennizzo normativamente o contrattualmente previsto prescindeva dalle ripercussioni che concretamente l’infortunio aveva avuto o poteva avere sul reddito lavorativo della vittima, come è normale in qualsiasi assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

L’espressione fu mutuata dalla prassi in materia di responsabilità civile solo quando, esclusa dalle Sezioni Unite la risarcibilità del danno non patrimoniale (Cass. sez. un. 20.10.1924, in Giur. it., 1924, I, 1, 952), la giurisprudenza fu costretta a ricorrere a vari escamotage per accordare il risarcimento del danno alla salute anche in assenza di contrazioni reddituali. Si iniziò allora a designare, con l’espressione “danno alla capacità lavorativa generica”, il pregiudizio (teoricamente) consistente nella perdita o nella riduzione della capacità della vittima d’una lesione personale di svolgere non già il proprio lavoro, ma un qualsiasi altro lavoro, anche diverso dal proprio, che non richiedesse particolari competenze o capacità.

Si trattava, com’è evidente, d’una fictio iuris, dal momento che non sarebbe nemmeno seriamente pensabile – ad esempio – che un top manager il quale abbia patito un’anchilosi del ginocchio possa dolersi di non poter più svolgere, se volesse, l’attività di carpentiere o minatore. Tale nozione è ormai divenuta superflua da molti anni, e cioè da quando il danno non patrimoniale, in caso di lesioni personali, e integralmente risarcibile senza limitazioni di sorta: e dunque non v’è più bisogno, per garantirne il ristoro, di ricorrere a più o meno fantasiose fictiones juris.

2.2. Oggi infatti, alla luce degli artt. 138-139 cod. ass., oltre che dei principi ripetutamente affermati da questa Corte sulla integrale risarcibilità dei danni non patrimoniali in caso di lesioni della salute, la nozione di “incapacità lavorativa generica” è divenuta scientificamente e giuridicamente erronea.

E’ scientificamente erronea, perchè la dottrina medico-legale pressochè unanimemente nega che possa apprezzarsi in misura percentuale la riduzione della capacità generica di lavoro, giungendo ad affermare che “la capacità (lavorativa) generica è sostanzialmente un’invenzione concettuale ed allo stato un non senso giuridico”.

E’, altresì, nozione giuridicamente erronea, perchè mescola e confonde le conseguenze patrimoniali della lesione della salute, con quelle non patrimoniali. Confusione non consentita, in quanto delle due l’una:

-) o la vittima di lesioni personali ha conservato il suo reddito e la capacità di produrlo, ed allora l’unico danno risarcibile sarà quello non patrimoniale;

-) oppure la vittima in conseguenza dell’infortunio ha perduto o verosimilmente perderà in tutto od in parte un reddito di lavoro; in questo caso avrà patito un danno patrimoniale da lucro cessante la cui liquidazione prescinde dal grado di invalidità permanente e dipenderà solo dalla misura del reddito perduto, sia esso effettivo, figurativo o presunto (come nel caso di danni ai minori od ai disoccupati).

2.3. Nel caso di specie la Corte d’appello ha liquidato correttamente, per quanto detto, il danno non patrimoniale, ed escluso esservi prova d’una potenziale compromissione del reddito futuro della vittima. Ha, quindi, rispettato i principi sopra esposti.

3. Col terzo motivo i ricorrenti lamentano, formalmente prospettando il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, la mancanza di motivazione sulla richiesta, da essi formulata in appello, di rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio.

3.1. Il motivo è inammissibile sia perchè la mancata rinnovazione della consulenza tecnica non costituisce un vizio di “omesso esame del fatto decisivo” ex art. 360 c.p.c., n. 5; sia perchè la scelta di rinnovare o non rinnovare la consulenza tecnica è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità (così, in particolare, in motivazione, Cass. civ., sez. un., 22-05-2012, n. 8077, ove si afferma (5 4.1) che il legislatore ha conferito al giudice di merito “il potere di operare nel processo scelte discrezionali, che, pur non essendo certamente libere nel fine, lasciano tuttavia al giudice stesso ampio margine nel valutare se e quale attività possa o debba essere svolta. Si pensi, a titolo d’esempio, alla scelta di disporre o meno una consulenza tecnica (…): situazioni tutte nelle quali la decisione si riferisce, certo, ad un’attività processuale, ma è intrinsecamente ed inscindibilmente intrecciata con una valutazione complessiva dei dati già acquisiti in causa ed, in definitiva, della sostanza stessa della lite. Il che spiega perchè siffatte scelte siano riservate in via esclusiva al giudice di merito.

4. Col quarto motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.M. n. 55 del 2014, artt. 4 e 5.

Deducono che la Corte d’appello ha liquidato le spese giudiziali del grado di appello in misura inferiore al minimo tabellare, importo che nel caso di specie si sarebbe dovuto determinare assumendo a base del calcolo quale valore della causa la somma di Euro 120.000.

4.1. Il motivo è fondato.

Ai fini della liquidazione dei compensi a carico del soccombente il valore della causa si determina ai sensi del c.p.c. (D.M. n. 55 del 2014, art. 5, comma 1).

Il codice di procedura civile prevede che più domande proposte contro il convenuto si sommano solo se proposte dalla stessa persona (art. 10 c.p.c., comma 2).

Quando, invece, più parti agiscono in giudizio contro il medesimo convenuto proponendo domande connesse, ai sensi dell’art. 103 c.p.c., o cumulate ex art. 104 c.p.c., la regola di cui all’art. 10, comma 2, non s’applica, ed il valore di ogni causa deve essere separatamente considerato, anche ai fini della liquidazione degli onorati di avvocato (così già Sez. L, Sentenza n. 1640 del 05/03/1983, Rv. 426482 – 01).

Nel caso di specie uno dei danneggiati, M.R., patì un danno liquidato dalla Corte d’appello in 121.078,99 Euro.

Per cause di tale valore il compenso minimo tabellare, esclusa la fase istruttoria che in appello mancò, è pari a 4.758 Euro (e non 5.993 Euro, come sostenuto dalla Amissima nel controricorso, e tanto meno 4.253 Euro, come sostenuto dalla medesima società nella memoria ex art. 380 bis c.p.c.).

Il suddetto importo, al netto della riduzione di un terzo ex art. 92 c.p.c. applicata dalla Corte d’appello, risulta pari ad Euro 3.172, il quale si sarebbe poi dovuto aumentare in considerazione della pluralità di parti, D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 4, comma 2. La Corte d’appello, invece, ha accordato agli appellanti (odierni ricorrenti) a titolo di rifusione delle spese d’appello l’importo complessivo di Euro 3.000, e dunque inferiore al minimo, senza alcuna motivazione.

5. Col quinto motivo i ricorrenti lamentano che la Corte d’appello avrebbe erroneamente omesso di provvedere sulle spese del primo grado di giudizio. Deducono che l’accoglimento dell’appello aveva determinato la caducazione della regolazione delle spese disposta dal Tribunale, e che di conseguenza la Corte d’appello avrebbe dovuto provvedere sul punto.

5.1. Il motivo è fondato.

Infatti l’art. 336 c.p.c., comma 1, stabilisce il principio che la riforma della sentenza di primo grado ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno).

Pertanto la riforma anche parziale della sentenza di primo grado determina la caducazione ope legis della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d’appello, di provvedere d’ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 13059 del 05/06/2007, Rv. 599178 – 01).

Nè può ritenersi che la Corte d’appello abbia voluto implicitamente confermare la regolazione delle spese disposta dal Tribunale per il primo grado di giudizio, in quanto tale possibilità può ammettersi solo in presenza di espressioni, nella sentenza d’appello, del tipo “conferma del resto l’impugnata sentenza” o simili (Sez. 3, Sentenza n. 15360 del 28/06/2010, Rv. 613956 – 01), che nella specie mancano.

5.2. Non convincenti, per contro, appaiono le deduzioni svolte a tal riguardo dalla Amissima a p. 3 della memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., secondo cui i ricorrenti col quinto motivo del proprio ricorso avrebbero inteso dolersi non della omessa liquidazione, da parte della Corte d’appello, delle spese del primo grado, ma soltanto della mancata riforma della statuizione del Tribunale, nella parte in cui aveva compensato parzialmente le spese del primo grado.

Tale eccezione tuttavia non ha fondamento: in primo luogo perchè domandare al giudice d’appello di escludere la compensazione parziale disposta dal Tribunale significa, per secundam, invocare la riforma della regolazione delle spese compiuta dal primo giudice; in secondo luogo perchè il ricorso esprime chiaramente, a p. 11, secondo capoverso, la volontà di censurare il fatto che la Corte d’appello ha “omesso di pronunciarsi sulla liquidazione delle spese di primo grado”.

6. La ritenuta erroneità della sentenza d’appello non ne impone, tuttavia, la cassazione con rinvio.

Infatti, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, procedendo alla liquidazione delle spese del primo e del secondo grado di giudizio.

6.1. Per quanto attiene le spese del primo grado, va in primo luogo rilevato che la sentenza del Tribunale di Palmi venne pubblicata il 9.1.2006. Le spese relative a quel grado di giudizio andranno pertanto liquidate in base ai criteri stabiliti dal D.M. 8 aprile 2004, n. 127.

E’ infatti consolidato, nella giurisprudenza di questa corte, il principio secondo cui la liquidazione delle spese di lite deve avvenire in base alla tariffa vigente al momento della pronuncia che conclude ciascun grado del giudizio, perchè è in quel momento che si esaurisce la corrispondente prestazione difensiva ed il diritto al compenso diventa esigibile (così già Sez. U, Sentenza n. 2493 del 03/10/1964, Rv. 303741 – 01; in seguito, da ultimo ed ex multis, Sez. 6 – L, Ordinanza n. 31884 del 10/12/2018, Rv. 651920 – 01).

In base al suddetto decreto, esclusa qualsiasi compensazione, ed avuto riguardo alla natura dell’attività effettivamente svolta per come risultante dagli atti, vanno liquidati per il primo grado di giudizio Euro 200 per spese, Euro 1.323 per diritti ed Euro 9.472,50 per onorari.

6.2. Le spese del grado di appello, esclusa qualsiasi compensazione, e tenuto conto del numero delle parti (che nel caso di specie può giustificare un incremento complessivo del 50%, D.M. n. 55 del 2014, ex art. 4, comma 2), vanno liquidate nella misura complessiva di Euro 7.137.

6.3. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno compensate interamente tra le parti, in considerazione del rilevante iato tra decisum e petitum.

P.Q.M.

(-) rigetta il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso;

(-) accoglie il quarto ed il quinto motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito:

(-) condanna L.C., S.L. e la Amissima Assicurazioni s.p.a., in solido, alla rifusione in favore di A.A., M.S., Am.An., M.R. e M.F., in solido, delle spese del primo grado di giudizio, che si liquidano in Euro 200 per spese, Euro 1.323 per diritti ed Euro 9.472,50 per onorari, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie, e che si distraggono in favore dell’avv. Francesco Nizzari, il quale ha dichiarato ex art. 93 c.p.c. di avere anticipato le spese e non riscosso gli onorari;

(-) condanna L.C., S.L. e la Amissima Assicurazioni s.p.a., in solido, alla rifusione in favore di A.A., M.S., Am.An., M.R. e M.F., in solido, delle spese del grado di appello, che si liquidano in Euro 100 per spese ed Euro 7.137 per onorari, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2, che si distraggono in favore dell’avv. Francesco Nizzari, il quale ha dichiarato ex art. 93 c.p.c. di avere anticipato le spese e non riscosso gli onorari;

(-) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 15 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA