Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5864 del 13/03/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 5864 Anno 2014
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: CARRATO ALDO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al N.R.G. 15272/2012 proposto da:
TRACANNA LAURA (C.F.: TRC LRA 63B60 H501W) e CONSORTE GIUSTINO (C.F.:
CNS GTN 61A24 F104B), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale in calce al
ricorso, dall’Avv. Luciano Fondi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Roma,

– ricorrenti —

v. Pompeo Magno, n. 21B;
contro

CONSORZIO COLLI DEL VIVARO (C.F.: 80440800581), in persona dell’amministratore
pro-tempore, e FIORUCCI SANDRO, quale amministratore dello stesso Consorzio,
rappresentati e difesi, in virtù di procura in calce all’atto di costituzione nel giudizio di
merito instaurato ai sensi degli artt. 1168 e 1170 c.c., dall’Avv. Mauro Germani ed
elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Roma,Iplazz .4 v. dei Valeri, n. 1;

– controricorrenti –

1

Data pubblicazione: 13/03/2014

v

per la cassazione dell’ordinanza ex art. 669 terdecies c.p.c. (relativa al proc. Iscritto al n.
76/2010 reclami) del Tribunale di Velletri (in composizione collegiale), depositata il 13
dicembre 2011 (e comunicata dalla cancelleria il 19 dicembre 2011).
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 febbraio 2014

dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: << Con ricorso depositato il 15 aprile 2010 i sig.ri Tracanna Laura e Consorte Giustino adivano il Tribunale di Velletri, esperendo un'azione ex art. 1168 c.c. nei confronti del Consorzio Colli del Vivaro, lamentando di essere stati illegittimamente spogliati dell'esercizio del diritto di passaggio attraverso la sostituzione dei telecomandi del cancello delimitante l'ingresso del comprensorio consortile dove risiedevano. Nella costituzione del suddetto Consorzio, il giudice adito, preso atto dell'avvenuta consegna dei telecomandi, dichiarava, con ordinanza, estinto il giudizio, per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, compensando le spese tra le parti. Tale provvedimento veniva impugnato dai sig.ri Tracanna e Consorte con reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., con la richiesta di condanna dei convenuti, alla refusione in favore dei reclamanti delle spese legali di entrambe le fasi del procedimento possessorio. Si costituiva il Consorzio, insistendo per la conferma dell'ordinanza. Il Tribunale di Velletri, con ordinanza, depositata il 13 dicembre 2011 e notificata il 19 dicembre 2011, rigettava il reclamo proposto, condannava le parti reclamanti alla re fusione delle spese del procedimento e al pagamento, in favore della parte reclamata, dell'importo di euro 500.00, ai sensi dell'art. 96, ultimo comma, c.p.c. . I sig.ri Tracanna e Consorte impugnavano detta ordinanza con ricorso straordinario per cassazione ex ad. 111, comma 7°, Cost., notificato 11 12 giugno 2012 e depositato il 2 luglio 2012, sulla base di un unico motivo. 2 Rilevato che il consigliere designato ha depositato, in data 12 marzo 2013, la Ritiene il relatore che, nella fattispecie in esame, sembrano sussistere le condizioni per la definizione del ricorso nelle forme camerali di cui all'art. 380 c.p.c., stante l'inammissibilità dello stesso, avuto riguardo all'art. 375 n. 1 c.p.c.. Invero, secondo il costante e consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte e, come ben evidenziato nella sentenza Cass., n. 10069 del 20120, ai fini quali caratteri indefettibili, la definitività e la decisorietà dei provvedimenti contro i quali è proposto lo stesso ricorso, nel senso che essi devono essere in grado di incidere, con efficacia di giudicato, su situazioni soggettive di natura sostanziale. Orbene, l'ordinanza con cui il tribunale, a norma dell'art. 669 terdecies c.p.c., abbia rigettato il reclamo proposto contro il diniego di reintegrazione del possesso ex art. 703 c.p.c., non è connotata dai suddetti caratteri, costituendo, piuttosto, un provvedimento incidente su situazioni di mero carattere processuale, avente carattere interinale e strumentale, conclusivo della prima fase del procedimento possessorio, e non definitivo rispetto all'esame ed alla decisione adottabile nella successiva fase del merito. Non assumono rilevanza, ai fini della qualificazione in termini di ordinanza, del suddetto provvedimento, né la liquidazione delle spese, né la mancata fissazione del termine per la prosecuzione del giudizio di merito (cfr. Cass., n. 17211 del 2010; in senso conforme cfr. Cass., n. 1832 del 1996; Cass., n. 3388 del 2002; Cass., n. 8446 del 2006; Cass., n. 23410 del 2009). Alla stregua delle precedenti considerazioni, i ricorrenti non potevano proporre ricorso straordinario per cassazione, mancando i presupposti richiesti della decisorietà e della definitività del provvedimento. In conclusione, si riconferma che, nel caso di specie, sembrano sussistere le condizioni per definire il ricorso nelle forme camerali di cui all'art. 380 bis c.p.c., ravvisandosene 3 dell'ammissione del ricorso straordinario per cassazione, ex art. 111 Cost., sono richiesti, h l'inammissibilità, avuto riguardo all'ipotesi contemplata nell'art. 375 n. 1 c.p.c. e valorizzandosi il disposto dell'ad. 360 bis n. 1) c.p.c. >>.
Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella
relazione di cui sopra (la cui prospettata soluzione è stata confermata, da ultimo, anche
dall’ordinanza di questa Sezione n. 3629 del 2014), avverso la quale, peraltro, il difensore

che, ai fini della conferma della profilata soluzione decisoria, possa aver alcuna incidenza
la circostanza che la pronuncia adottata con l’ordinanza impugnata adottata in sede di
reclamo conteneva anche la statuizione di condanna ai sensi dell’art. 96, ultimo comma,
c.p.c., stante la natura accessoria di quest’ultima pronuncia e la conseguente necessità
della individuazione del regime impugnatorio (eventualmente) applicabile con riferimento
alla natura giuridica della statuizione principale emessa;
ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza che
possa farsi luogo alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di questa fase di
legittimità, poiché i controricorrenti non risultano validamente costituiti, avendo il loro
difensore esercitato il mandato in virtù della sola procura conferita nel giudizio di merito,
senza munirsi della necessaria procura speciale richiesta prescritta dagli artt. 365, 366,
369 e 370 c.p.c., in relazione all’art. 82, commi 2 e 3, c.p.c. (cfr., ad es., Cass. n. 14749 del
2007 e, da, ultimo, Cass. n. 9462 del 2013).
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI Sezione civile della Corte Suprema
di Cassazione, in data 21 febbraio 2014.

della ricorrente non ha depositato alcuna memoria ex art. 380 bis, comma 2, c.p.c., senza

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA