Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5864 del 11/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 11/03/2010, (ud. 09/12/2009, dep. 11/03/2010), n.5864

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

BRISTOL MYERS SQUIBB S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E. GIANTURCO 6,

presso lo studio dell’avvocato MELIADO’ GIOVANNI, che la rappresenta

e difende, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

F.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POLIBIO 15,

presso lo studio degli avvocati LEPORE MARIO, LEPORE GIUSEPPE che lo

rappresentano e difendono, giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1578/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 11/07/2008 R.G.N. 5639/06;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

09/12/2009 dal Consigliere Dott. MELIADO’ Giuseppe;

udito l’Avvocato SILVANA MELIAMBRO per delega GIOVANNI MELIADO’;

udito l’Avvocato LEPORE GIUSEPPE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PIVETTI Marco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 22.2/11.7.2008 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale della stessa sede il 2.3.2006, dichiarava l’illegittimita’ del licenziamento irrogato a F.M. dalla Bristol Myers Squibb srl, datrice di lavoro dello stesso, con la condanna al pagamento dell’indennita’ di mancato preavviso e dell’indennita’ supplementare ex art. 19 CCNL dei dirigenti di aziende industriali.

Osservava in sintesi la corte territoriale che il licenziamento era stato applicato senza provvedere alla richiesta audizione orale e che, pertanto, era configurabile la violazione dell’art. 7 dello Statuto, nel caso applicabile, per non rivestire il dirigente una posizione apicale nell’ambito dell’organizzazione aziendale e per non essere lo stesso munito di un ampio potere gestorio, tale da consentirne la qualificazione come alter ego dell’imprenditore.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la Bristol- Meyers Squibb srl con tre motivi.

Resiste con controricorso F.M..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, svolto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 la societa’ ricorrente lamenta vizio di motivazione, osservando che l’asserita natura non apicale delle funzioni dirigenziali svolte dall’intimato contrastava, sulla base di quanto allegato negli stessi suoi scritti difensivi, con gli ampi poteri allo stesso concessi, con l’entita’ della retribuzione, con i numerosi benefits riconosciuti.

Con il secondo motivo la ricorrente prospetta violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7 e della L. n. 604 del 1966, art. 10 osservando che la sentenza impugnata aveva trascurato di considerare che le necessita’ organizzative e produttive dei grandi complessi aziendali imponevano la presenza di una rete di dirigenti che, pur essendo fra loro legati da vincoli di gerarchia, conservavano l’autonomia e il potere decisionale che sono propri della figura dirigenziale, con conseguente superamento, almeno in tali realta’, della tradizionale configurazione del dirigente quale alter ego dell’imprenditore, tanto che il F., per come da esso stesso sostenuto, aveva “non solo…il compito di concludere contratti commerciali…essendo deputato alla loro sottoscrizione, ma addirittura (aveva) contribuito a creare le linee di una nuova politica commerciale della societa’….”.

Con l’ultimo motivo, infine, la societa’ ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7 osservando che, benche’ non tenuta, aveva in concreto osservato le prescrizioni di cui alla norma statutaria, avendo il F. avuto accesso a tutta la documentazione inerente la contestazione formulata e provveduto a presentare ampie giustificazioni, con la conseguenza che la richiesta di audizione orale appariva meramente dilatoria, non potendo nulla aggiungere alle difese gia’ esperite.

Va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso, avanzata dal controricorrente con riferimento al primo motivo di impugnazione, per asserita violazione dell’art. 366 bis c.p.c., ultima parte.

Deve, al riguardo, rilevarsi, in conformita’ all’insegnamento di questa Corte, che, allorche’ la parte ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a fatti processuali controversi e decisivi per il giudizio, e’ necessario che dal testo contrattuale risulti, per come richiesto dalla norma indicata, un quid pluris rispetto all’illustrazione dei motivi, e cioe’ una autonoma e sintetica rilevazione dei fatti processuali rispetto ai quali si assume il vizio di motivazione.

L’onere imposto in parte qua dall’art. 366 bis c.p.c. deve essere, infatti, adempiuto non solo illustrando il motivo, ma anche formulando, al termine di esso e, comunque, in una parte del motivo a cio’ espressamente dedicata, una indicazione riassuntiva e sintetica che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del ricorso e valga ad evidenziare, in termini immediatamente percepibili, il vizio motivazionale prospettato, e quindi l’ammissibilita’ del ricorso stesso (cfr. Cass. ord. n. 8897/2008; Cass. ord. n. 20603/2007; Cass. ord. n. 16002/2007).

Nel caso in esame, tali requisiti risultano senz’altro rispettati avendo la societa’ ricorrente individuato il fatto controverso (e cioe’, la situazione di pseudodirigente) rispetto al quale la motivazione si assume inadeguata, in relazione alle circostanze di fatto puntualmente descritte in seno al quesito stesso.

1 primi due motivi, in ragione della loro connessione sul piano logico e giuridico, ben possono essere esaminati congiuntamente e vanno disattesi.

Deve, in proposito, rammentarsi come le Sezioni Unite di questa Corte, con recente decisione (s. n. 7880 del 2007), rivisitando criticamente i precedenti arresti della giurisprudenza di legittimita’, abbiano avallato, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata del dato normativo, la tesi favorevole ad estendere a tutti coloro che rivestono la qualifica di dirigenti in ragione della rilevanza dei compiti assegnati dal datore di lavoro, e, quindi, senza alcuna distinzione tra dirigenti apicali ed altri dirigenti (c.d. dirigenti “medi” o “minori”) appartenenti alla stessa categoria, l’iter procedurale previsto dalla L. n. 300 del 1979, art. 7. Si e’, infatti, osservato che se il tratto caratterizzante della norma dell’art. 7 va individuato, sulla base delle stesse indicazioni fornite dal giudice di legittimita’ (v.

Corte Cost. n. 220/1995; n. 427/1989), nell’esigenza di garantire ad ogni lavoratore, nel momento in cui gli siano addebitate condotte con finalita’ sanzionatorie, il diritto di difesa, e se non e’ di certo estranea alla ratio della norma l’intento di tutelare la persona del lavoratore nella professionalita’, nel decoro e nella sua stessa immagine, tutto cio’ implica che non risponde a consequenzialita’ logica una lettura restrittiva del dato normativo che finisca per penalizzare i dirigenti, i quali, specialmente se con posizioni di vertice e se dotati di piu’ incisiva autonomia funzionale, possono subire danni, con conseguenze irreversibili per la loro futura collocazione nel mercato del lavoro.

Convincentemente si e’ soggiunto che le ragioni che fanno propendere per l’estensione delle garanzie dell’art. 7 dello Statuto a tutti i dirigenti mostrano la loro utilita’ anche con riferimento all’evoluzione che tale figura presenta nelle moderne organizzazioni produttive e nella stessa contrattazione collettiva, che evidenziano un palese superamento dei tradizionali criteri definitori della qualifica, incentrati nella formula riassuntiva dell’alter ego dell’imprenditore, portando a ricomprendere all’interno della stessa pure quei dipendenti che, sebbene privi dei poteri degli alti dirigenti, assumono, tuttavia, ampie responsabilita’ gestionali per l’alta qualificazione sul piano tecnico, scientifico e professionale che li colloca ugualmente in una posizione di vertice nel mercato del lavoro.

E fermo restando che l’accrescimento della categoria non puo’, pero’, spingersi sino al limite estremo dei c.d. pseudodirigenti, cioe’ di quei lavoratori che, seppure hanno di fatto il nome ed il trattamento dei dirigenti, non sono come tali classificabili dalla contrattazione collettiva, per non rivestire nell’organizzazione aziendale un ruolo di incisivita’ e rilevanza analogo a quello dei dirigenti apicali, medi o minori, e per non potersi operare alcuno scambio fra un piu’ favorevole trattamento economico e la tutela garantistica ad essi assicurata dalle norme inderogabili sul recesso. Le considerazioni che precedono (operata l’opportuna correzione della motivazione, nella parte in cui ha ritenuto applicabile la disciplina dell’art. 7 Statuto, sulla base del precedente insegnamento della giurisprudenza, solo ai dirigenti apicali) escludono la fondatezza delle censure proposte con il motivo in esame, si ritenga l’intimato un dirigente minore (per come prospetta la societa’ ricorrente), ovvero uno pseudo dirigente (per come ha, invece, ritenuto la sentenza impugnata, sulla base della procedura in concreto applicata e della natura degli addebiti contestati, fondati sull’assunto che la conclusione degli accordi commerciali e la definizione delle strategie aziendali competevano in via esclusiva al legale rappresentante della societa’).

Infondato e’ anche il terzo motivo.

La corte romana ha, in realta’, fatto corretta applicazione del principio, acquisito nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, che la disposizione della L. n. 300 del 1970, art. 7, comma 2 deve essere interpretato nel senso che il lavoratore e’ libero di discolparsi nelle forme da lui prescelte – e, quindi, per iscritto o a voce, con l’assistenza o meno di un rappresentante sindacale – con la conseguenza che, ove il lavoratore eserciti il proprio diritto chiedendo espressamente di essere “sentito a difesa” nel termine previsto dallo stesso art. 7, comma 5 il datore di lavoro ha l’obbligo della sua audizione, pena l’illegittimita’ del procedimento di irrogazione della sanzione disciplinare (cfr. ad es. Cass. n. 1661/2008; Cass. n. 7848/2006; Cass. n.9066/2005; Cass. n. 7006/1999;

Cass. n. 467/1992). Piu’ in particolare, va ribadito che le garanzie apprestate dall’art. 7 per consentire al lavoratore di esporre le proprie difese in relazione al comportamento addebitato non comportano per il datore di lavoro un dovere autonomo di convocazione del dipendente per l’audizione orale, ma solo un obbligo correlato alla richiesta del lavoratore di voler essere sentito di persona, sicche’ le discolpe fornite dal lavoratore per iscritto consumano il diritto di difesa dello stesso solo quando dalla dichiarazione scritta emerga la rinuncia ad essere sentito ovvero la richiesta appaia, sulla base delle circostanze del caso, ambigua o priva di univocita’, di tal che l’esistenza e la tempestivita’ della richiesta vanno provate dal lavoratore e le relative circostanze costituiscono un apprezzamento di fatto, insindacabile in cassazione se correttamente motivato.

Corollario di tali principi e’ che la richiesta di audizione del lavoratore, al di fuori dei casi in cui appaia ambigua o incerta, non risulta sindacabile dal datore di lavoro in ordine alla sua effettiva idoneita’ difensiva, per essere tale esito, garantito dall’art. 7, comma 2 non solo conforme alla chiara lettera della norma, ma, ancor prima, funzionale a consentire la piena rispondenza del giudizio disciplinare al principio del contraddittorio fra le parti, e,quindi, alla piena realizzazione del diritto di difesa dell’incolpato, con l’espressa previsione dell’impossibilita’ di applicare qualsiasi sanzione piu’ grave del rimprovero verbale senza che il lavoratore, che ne abbia fatto richiesta, sia sentito a sua discolpa.

In tal contesto, quindi, che evidenzia anche la particolare brevita’ del termine concesso, nel lavoro privato, per l’apprestamento delle difese (con una non trascurabile diversificazione rispetto al lavoro pubblico: v. D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5) e la conseguente rilevanza cha assume la possibilita’ dell’audizione orale, il riferimento all’obbligo delle parti di conformare la propria condotta a buona fede e lealta’ contrattuale, se puo’ rilevare sotto il profilo della valutazione dell’ambiguita’ ed incertezza della richiesta di audizione, non puo’ certo determinare una restrizione della portata delle garanzie previste dalla norma, dando ingresso ad una valutazione di compatibilita’ della facolta’ di audizione esercitata dal lavoratore incolpato alla luce delle difese gia’ svolte e della sua idoneita’ ad utilmente integrare quest’ultime (in tal senso Cass. n. 4187/2002), che non determinerebbe un mero criterio di valutazione dell’esercizio del diritto, ma risulterebbe, in realta’, sostanzialmente conformativa del precetto legale.

Nel caso in esame la corte territoriale ha accertato, sulla base dei criteri indicati, che la richiesta di audizione era stata chiaramente ed univocamente formulata e ribadita e ha, peraltro, aggiunto che non si ravvisavano elementi per poter ritenere che la stessa fosse meramente dilatoria o del tutto insuscettibile di apportare elementi ulteriori a giustificazione del fatto addebitato, in considerazione della gravita’, complessita’ e delicatezza dello stesso e della particolare natura fiduciaria del rapporto di lavoro esistente col dirigente.

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la societa’ ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 54,00 oltre ad Euro 2500,00 per onorario, nonche’ spese generali, IVA e CPA. Cosi’ deciso in Roma, il 9 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2010

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