Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5863 del 22/02/2022

Cassazione civile sez. trib., 22/02/2022, (ud. 18/01/2022, dep. 22/02/2022), n.5863

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24740-2015 proposto da:

COMUNE DI PREDAPPIO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato

PAOLA MASTRANGELI, rappresentato e difeso dall’Avvocato PATRIZIA

MUSSONI giusta procura speciale estesa in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Z.L., M.C., elettivamente domiciliati in

ROMA, presso lo studio dell’Avvocato PAOLO PANARITI, che li

rappresenta e difende assieme all’Avvocato MARCO MARIA MAGNANI

giusta procura speciale estesa in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 798/10/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 16/4/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/1/2022 dal Consigliere Relatore Dott.ssa DELL’ORFANO ANTONELLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale CARDINO

ALBERTO che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso o, in

subordine, per l’accoglimento del terzo motivo di ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Comune di Predappio propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna aveva accolto l’appello di M.C. e Z.L. avverso la sentenza n. 154/2/2013 della Commissione Tributaria Provinciale di Forlì in rigetto del ricorso proposto avverso avvisi di accertamento per omessa denuncia ed omesso versamento ICI annualità 2005.

La Commissione Tributaria Regionale, in particolare, aveva accolto l’appello ritenendo che gli avvisi di accertamento fossero adeguatamente motivati e rilevando che i contribuenti esercitavano in forma di società semplice, in modo professionale ed esclusivo, l’attività agraria sui fondi ed immobili oggetto di tassazione, sussistendo pertanto il diritto ad ottenere l’esenzione stabilita dalla legge.

I contribuenti resistono con controricorso.

Il Comune ricorrente ha depositato memoria difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Va preliminarmente accolta l’eccezione, sollevata dai controricorrenti, di inammissibilità del ricorso in quanto tardivamente notificato nel termine lungo, previsto dall’art. 327 c.p.c., anziché nel termine breve, previsto dall’art. 325 c.p.c., decorrente dalla notifica della sentenza.

1.2. Come già affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 24415/2020) la prova dell’avvenuta notificazione della sentenza, ai fini del decorso del termine breve per l’impugnazione, richiede la produzione della relata di notifica e dell’eventuale avviso di ricevimento (in caso di notifica a mezzo posta), trovando applicazione, in mancanza, il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., a meno che non sia lo stesso destinatario ad ammettere, con un’esplicita dichiarazione o per facta concludentia, che la suddetta notificazione sia avvenuta nella data indicata dalla controparte.

1.3. Nella specie, lo stesso Comune ricorrente, nella memoria difensiva, non ha contestato la notificazione del provvedimento gravato (in data 15.6.2015), e dunque l’applicabilità nel caso in esame del termine breve di impugnazione di cui all’art. 325 c.p.c., che non era stato rispettato dal ricorrente, con conseguente notifica oltre il termine prescritto, per disguido dovuto a malfunzionamento informatico dell’ufficio dell’ente locale.

1.4. Va esclusa quindi, nella fattispecie, la sussistenza in concreto di una causa non imputabile, riferibile ad un evento che presenti il carattere dell’assolutezza, e non già un’impossibilità relativa, né tantomeno una mera difficoltà, non potendosi dunque dar luogo a rimessione in termini (peraltro non richiesta dalla parte).

2. Alla stregua del principio di diritto sopra enunciato, essendo stato il ricorso notificato (il 12/10/2015) oltre il termine di giorni sessanta dalla notifica della sentenza impugnata, il ricorso va dichiarato improcedibile.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore dei controricorrenti che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, alle spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 18 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2022

 

 

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