Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5863 del 13/03/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 5863 Anno 2014
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: CARRATO ALDO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al N.R.G. 11523/2012 proposto da:
AVV. IANES PAOLO (C.F.: NSI PLA 66D16 L378I), rappresentato e difeso, ex art. 86
c.p.c., da se stesso e domiciliato “ex lege” presso la Cancelleria della Corte di cassazione;
– ricorrente —
contro
MEZZAVILLA LINO (C.F.: MZZ LNI 70M06 L378R) e PROCURATORE GENERALE
PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
– intimati –
per la cassazione dell’ordinanza depositata in data 30 gennaio 2012 nel procedimento
iscritto al N.R.V.G. 2103/’11 ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002 dal Tribunale di Trento in
composizione monocratica;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 febbraio 2014
dai Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;
Rilevato che il consigliere designato ha depositato, in data 18 febbraio 2013, la
seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: << n/ Con ordinanza Data pubblicazione: 13/03/2014 depositata il 30 gennaio 2012, il giudice designato del Tribunale di Trento, decidendo
sull'opposizione proposta — ai sensi dell'ad. 170 d.P.R. n. 115 del 2002 — avverso il
decreto di liquidazione del 12 settembre 2011 con il quale era stata liquidata in favore del
ricorrente la somma di euro 1.200,00, oltre accessori, a titolo di compenso per l'attività
professionale svolta quale difensore d'ufficio di Mezza villa Lino, in parziale riforma del 1.641,00, rigettando l'opposizione con riferimento al riconoscimento delle spese e delle
competenze relative alle procedure esperite inutilmente per il recupero dei crediti
professionali.
L'avv. Paolo lanes formulava tempestivo ricorso per cassazione ex ad. 111, co. 7°, Cost.,
avverso la menzionata ordinanza non notificata (riferito a cinque motivi), notificato al sig.
Mezza villa Lino e al Procuratore Generale presso la Code di cassazione. Nessuno degli
intimati si costituiva nella presente fase.
Rileva, in via pregiudiziale, il relatore che, nella specie, il proposto ricorso straordinario per
cassazione attiene ad un provvedimento emanato all'esito di un procedimento di
opposizione ex ad. 170 del d. P. R. n. 115 del 2002, il cui contraddittorio era stato
instaurato dall'opponente, nel grado di merito, nei soli confronti del P. M. territorialmente
competente e del sig. Mezza villa Lino (a cui favore aveva svolto il ministero di difensore
d'ufficio in un processo penale).
Senonché, alla stregua della più recente giurisprudenza delle Sezioni unite di questa Code
(v. la sentenza n. 8516 del 20 maggio 2012), posto che il suddetto procedimento di
opposizione ex ad. 170 d.P.R. n. 145 del 2002 presenta (anche se, eventualmente, riferito
a liquidazioni inerenti ad attività espletate ai fini di giudizio penale) carattere di autonomo
giudizio contenzioso avente ad oggetto controversia di natura civile incidente su situazione
soggettiva dotata della consistenza di diritto soggettivo patrimoniale, parte necessaria dei
procedimenti suddetti deve considerarsi ogni titolare passivo del rapporto di debito oggetto
2 gravato provvedimento, liquidava, in favore del predetto professionista, la somma di euro del procedimento, con la conseguenza che, nei procedimenti di opposizione a liquidazione
inerenti a giudizi civili e penali suscettibili di restare a carico dellmerario", anche
quest'ultimo, identificato nel Ministero della Giustizia (e non nell'Agenzia delle Entrate), è
parte necessaria, dal momento che, per l'appunto, è ad esso che deve essere riconosciuta
la titolarità del debito oggetto del giudizio, gravando sul suo bilancio il relativo onere Orbene, poiché nel grado di merito non ha preso parte al procedimento la suddetta parte
necessaria (peraltro nemmeno evocata nella presente fase di legittimità), l'ordinanza
impugnata in questa sede deve considerarsi "inutiliter data", con la derivante applicazione
del generale principio secondo cui la mancata partecipazione al giudizio di un litisconsorte
necessario - quando, come nel caso in esame, non ha formato oggetto di discussione e
non è stata rilevata dal giudice del merito - va rilevata di ufficio dalla Corte di legittimità,
con cassazione dell'impugnato provvedimento e la rimessione delle parti al giudice di
primo grado (nella fattispecie allo stesso giudice che ha emesso l'ordinanza ex art. 170
d.P.R. n. 115 del 2002, ricorribile ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost), ai sensi dell'art.
383, comma 3, c.p.c., affinché pronunci sulla domanda a contraddittorio integro, ovvero
esteso anche al Ministero della Giustizia.
Al riguardo, osserva il relatore, può ritenersi ammissibile la pronuncia in camera di
consiglio anche in ipotesi di necessità di cassazione con rinvio al primo giudice per
pretermissione originaria di un litisconsorte necessario, nonostante tale ipotesi non sia
testualmente prevista dall'art. 375 c.p.c., dal momento che si è già ritenuto possibile
ampliare in via interpretativa il novero delle pronunce camerali, includendovi il caso
dell'improcedibilità del ricorso, anch'essa non prevista testualmente dall'art 375 c.p.c.
(Cass., ord. 11 gennaio 2006, n. 288; Cass. 23 marzo 2005, n. 6220), come pure quello
della improseguibilità della domanda in grado di gravame (Cass., ord. 30 dicembre 2011,
n. 30425). L'identità di "ratio" con la cassazione con rinvio per pretermissione originaria di
3 economico. litisconsorte necessario si rinviene infatti: - in evidenti ragioni di economia processuale,
desumibili da una interpretazione dell'art. 375 c.p.c. costituzionalmente orientata dal
canone della ragionevole durata del processo, idoneo ad attribuire la prevalenza ad ogni
interpretazione che possa conseguire come effetto, a parità di garanzie, un maggiore
contenimento dei tempi e delle risorse processuali, donde la valorizzazione dell'esigenza processuali che, in vista della pronuncia da adottare, si rivelino manifestamente del tutto
ininfluenti sull'esito del giudizio (Cass., S. U., 22 marzo 2010, n. 6826); - nell'assenza di
conseguenze pregiudizievoli per l'esercizio del diritto di difesa delle parti in dipendenza del
rito camerale, essendo esse poste in grado di interloquire preventivamente sulla
questione, a seguito della notificazione della relazione che prospetta la soluzione, con le
memorie ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. e la richiesta di audizione in camera di consiglio; nell'identità di struttura del vizio di pretermissione originaria di litisconsorte necessario
rispetto a quelli, riguardanti casi di pronunce in rito (non integrità del contraddittorio, di cui
all'art. 375, n. 2, c.p.c.) ed in grado di rendere inutile ogni successiva pronuncia, per i quali
è prevista la pronuncia camerale: con la peculiarità che in questo caso il vizio trova la sua
origine in un'attività omessa in un grado precedente, la cui gravità è tale da trasmettersi
anche al successivo giudizio di legittimità, tanto da potersi dire immanente e persistente al
momento del rilievo dei presupposti in rito della domanda come devoluta a questa Corte
(cfr., da ultimo, Cass. n. 1316 del 30 gennaio 2012, ord.).
Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 375 c.p.c., si ritiene che sussistano le condizioni per
pronunciare sul ricorso pervenendosi, nelle forme del procedimento camerale, alla
cassazione della gravata ordinanza con rinvio al Tribunale di Trento, in persona di diverso
giudicante, affinché riesamini la domanda (alla stregua dei principi elaborati dalla
giurisprudenza di questa Corte: v. Cass. n. 27854 del 2011, ord.) nel contraddittorio anche
con il Ministero della Giustizia (in persona del Ministro pro-tempore), illegittimamente
4 di definire con immediatezza il procedimento impone la pretermissione di quelle attività pretermesso nel grado di merito, provvedendo pure sulle spese dell'intero giudizio, alla
stregua dell'effettiva condotta di tutte le parti».
Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella
relazione di cui sopra, avverso la quale, peraltro, il ricorrente non ha depositato alcuna
memoria ex art. 380 bis, comma 2, c.p.c.; impugnata per le ragioni precedentemente specificate.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa l'impugnata ordinanza e rinvia il procedimento,
anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Trento (in composizione
monocratica), in persona di altro giudicante, per la rinnovazione della decisione sul merito
della formulata opposizione anche nel contraddittorio del Ministero della Giustizia. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI Sezione civile della Corte Suprema
di Cassazione, in data 21 febbraio 2014. ritenuto che, pertanto, deve provvedersi alla cassazione dell'ordinanza