Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5863 del 13/03/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5863 Anno 2014
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: CARRATO ALDO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al N.R.G. 11523/2012 proposto da:
AVV. IANES PAOLO (C.F.: NSI PLA 66D16 L378I), rappresentato e difeso, ex art. 86
c.p.c., da se stesso e domiciliato “ex lege” presso la Cancelleria della Corte di cassazione;
– ricorrente —
contro
MEZZAVILLA LINO (C.F.: MZZ LNI 70M06 L378R) e PROCURATORE GENERALE
PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimati –

per la cassazione dell’ordinanza depositata in data 30 gennaio 2012 nel procedimento
iscritto al N.R.V.G. 2103/’11 ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002 dal Tribunale di Trento in
composizione monocratica;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 febbraio 2014
dai Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;
Rilevato che il consigliere designato ha depositato, in data 18 febbraio 2013, la
seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: << n/ Con ordinanza Data pubblicazione: 13/03/2014 depositata il 30 gennaio 2012, il giudice designato del Tribunale di Trento, decidendo sull'opposizione proposta — ai sensi dell'ad. 170 d.P.R. n. 115 del 2002 — avverso il decreto di liquidazione del 12 settembre 2011 con il quale era stata liquidata in favore del ricorrente la somma di euro 1.200,00, oltre accessori, a titolo di compenso per l'attività professionale svolta quale difensore d'ufficio di Mezza villa Lino, in parziale riforma del 1.641,00, rigettando l'opposizione con riferimento al riconoscimento delle spese e delle competenze relative alle procedure esperite inutilmente per il recupero dei crediti professionali. L'avv. Paolo lanes formulava tempestivo ricorso per cassazione ex ad. 111, co. 7°, Cost., avverso la menzionata ordinanza non notificata (riferito a cinque motivi), notificato al sig. Mezza villa Lino e al Procuratore Generale presso la Code di cassazione. Nessuno degli intimati si costituiva nella presente fase. Rileva, in via pregiudiziale, il relatore che, nella specie, il proposto ricorso straordinario per cassazione attiene ad un provvedimento emanato all'esito di un procedimento di opposizione ex ad. 170 del d. P. R. n. 115 del 2002, il cui contraddittorio era stato instaurato dall'opponente, nel grado di merito, nei soli confronti del P. M. territorialmente competente e del sig. Mezza villa Lino (a cui favore aveva svolto il ministero di difensore d'ufficio in un processo penale). Senonché, alla stregua della più recente giurisprudenza delle Sezioni unite di questa Code (v. la sentenza n. 8516 del 20 maggio 2012), posto che il suddetto procedimento di opposizione ex ad. 170 d.P.R. n. 145 del 2002 presenta (anche se, eventualmente, riferito a liquidazioni inerenti ad attività espletate ai fini di giudizio penale) carattere di autonomo giudizio contenzioso avente ad oggetto controversia di natura civile incidente su situazione soggettiva dotata della consistenza di diritto soggettivo patrimoniale, parte necessaria dei procedimenti suddetti deve considerarsi ogni titolare passivo del rapporto di debito oggetto 2 gravato provvedimento, liquidava, in favore del predetto professionista, la somma di euro del procedimento, con la conseguenza che, nei procedimenti di opposizione a liquidazione inerenti a giudizi civili e penali suscettibili di restare a carico dellmerario", anche quest'ultimo, identificato nel Ministero della Giustizia (e non nell'Agenzia delle Entrate), è parte necessaria, dal momento che, per l'appunto, è ad esso che deve essere riconosciuta la titolarità del debito oggetto del giudizio, gravando sul suo bilancio il relativo onere Orbene, poiché nel grado di merito non ha preso parte al procedimento la suddetta parte necessaria (peraltro nemmeno evocata nella presente fase di legittimità), l'ordinanza impugnata in questa sede deve considerarsi "inutiliter data", con la derivante applicazione del generale principio secondo cui la mancata partecipazione al giudizio di un litisconsorte necessario - quando, come nel caso in esame, non ha formato oggetto di discussione e non è stata rilevata dal giudice del merito - va rilevata di ufficio dalla Corte di legittimità, con cassazione dell'impugnato provvedimento e la rimessione delle parti al giudice di primo grado (nella fattispecie allo stesso giudice che ha emesso l'ordinanza ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, ricorribile ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost), ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c., affinché pronunci sulla domanda a contraddittorio integro, ovvero esteso anche al Ministero della Giustizia. Al riguardo, osserva il relatore, può ritenersi ammissibile la pronuncia in camera di consiglio anche in ipotesi di necessità di cassazione con rinvio al primo giudice per pretermissione originaria di un litisconsorte necessario, nonostante tale ipotesi non sia testualmente prevista dall'art. 375 c.p.c., dal momento che si è già ritenuto possibile ampliare in via interpretativa il novero delle pronunce camerali, includendovi il caso dell'improcedibilità del ricorso, anch'essa non prevista testualmente dall'art 375 c.p.c. (Cass., ord. 11 gennaio 2006, n. 288; Cass. 23 marzo 2005, n. 6220), come pure quello della improseguibilità della domanda in grado di gravame (Cass., ord. 30 dicembre 2011, n. 30425). L'identità di "ratio" con la cassazione con rinvio per pretermissione originaria di 3 economico. litisconsorte necessario si rinviene infatti: - in evidenti ragioni di economia processuale, desumibili da una interpretazione dell'art. 375 c.p.c. costituzionalmente orientata dal canone della ragionevole durata del processo, idoneo ad attribuire la prevalenza ad ogni interpretazione che possa conseguire come effetto, a parità di garanzie, un maggiore contenimento dei tempi e delle risorse processuali, donde la valorizzazione dell'esigenza processuali che, in vista della pronuncia da adottare, si rivelino manifestamente del tutto ininfluenti sull'esito del giudizio (Cass., S. U., 22 marzo 2010, n. 6826); - nell'assenza di conseguenze pregiudizievoli per l'esercizio del diritto di difesa delle parti in dipendenza del rito camerale, essendo esse poste in grado di interloquire preventivamente sulla questione, a seguito della notificazione della relazione che prospetta la soluzione, con le memorie ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. e la richiesta di audizione in camera di consiglio; nell'identità di struttura del vizio di pretermissione originaria di litisconsorte necessario rispetto a quelli, riguardanti casi di pronunce in rito (non integrità del contraddittorio, di cui all'art. 375, n. 2, c.p.c.) ed in grado di rendere inutile ogni successiva pronuncia, per i quali è prevista la pronuncia camerale: con la peculiarità che in questo caso il vizio trova la sua origine in un'attività omessa in un grado precedente, la cui gravità è tale da trasmettersi anche al successivo giudizio di legittimità, tanto da potersi dire immanente e persistente al momento del rilievo dei presupposti in rito della domanda come devoluta a questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 1316 del 30 gennaio 2012, ord.). Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 375 c.p.c., si ritiene che sussistano le condizioni per pronunciare sul ricorso pervenendosi, nelle forme del procedimento camerale, alla cassazione della gravata ordinanza con rinvio al Tribunale di Trento, in persona di diverso giudicante, affinché riesamini la domanda (alla stregua dei principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte: v. Cass. n. 27854 del 2011, ord.) nel contraddittorio anche con il Ministero della Giustizia (in persona del Ministro pro-tempore), illegittimamente 4 di definire con immediatezza il procedimento impone la pretermissione di quelle attività pretermesso nel grado di merito, provvedendo pure sulle spese dell'intero giudizio, alla stregua dell'effettiva condotta di tutte le parti». Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, avverso la quale, peraltro, il ricorrente non ha depositato alcuna memoria ex art. 380 bis, comma 2, c.p.c.; impugnata per le ragioni precedentemente specificate. P.Q.M. La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa l'impugnata ordinanza e rinvia il procedimento, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Trento (in composizione monocratica), in persona di altro giudicante, per la rinnovazione della decisione sul merito della formulata opposizione anche nel contraddittorio del Ministero della Giustizia. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 21 febbraio 2014. ritenuto che, pertanto, deve provvedersi alla cassazione dell'ordinanza

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