Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5862 del 11/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 11/03/2010, (ud. 17/11/2009, dep. 11/03/2010), n.5862

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AZIENDA AGRICOLA LORENZON DI LORENZON ENZO & C. S.S., in persona

del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE MAZZINI 117, presso lo studio dell’avvocato ADAMO ROBERTO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato BELLETTI CATERINA,

giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

T.L.N., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GERMANICO N. 172, presso lo studio dell’avvocato PANICI PIER LUIGI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALLEVA

PIERGIOVANNI, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 43/2006 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 13/04/2006 R.G.N. 309/04;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

17/11/2009 dal Consigliere Dott. STILE Paolo;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’inammissibilita’ o, in

subordine, rigetto nel merito del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Gorizia T.L.N. esponeva di essere stata oggetto, da parte della propria datrice di lavoro – Azienda Agricola Lorenzon di Lorenzon Enzo & C.societa’ semplice – di comportamenti vessatori e discriminatosi con carattere “mobizzante”, dai quali era conseguito anche uno stato morboso, e di essere stata illegittimamente licenziata.

Tanto esposto, chiedeva la reintegra nel posto di lavoro, con conseguente ristoro del danno patito per l’illegittimo licenziamento e del danno biologico subito in conseguenza delle illecite condotte di mobbing, che le avevano procurato una malattia psico somatica.

Con sentenza del 2 agosto 2003, il Tribunale accoglieva in parte la domanda, disponendo la reintegra della lavoratrice e condannando la societa’ agricola a risarcire il danno conseguente, pero’ riducendolo nella misura dei due terzi, ritenendo concorrere la condotta del creditore valutabile ex art 1227 c.c., comma 2, e rigettando la domanda di ristoro del danno biologico.

Avverso tale decisione proponeva appello la Tornasi in relazione alle pretese non accolte.

L’Azienda Lorenzon resisteva al gravame chiedendone il rigetto. Con sentenza del 13 aprile 2006, l’adita Corte di Appello di Trieste, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, confermata nel resto, dichiarava il diritto della T. ad ottenere, senza decurtazione alcuna, il risarcimento del danno, come quantificato dal primo Giudice, mancando la prova, gravante sulla datrice di lavoro, che, qualora la lavoratrice si fosse iscritta nelle liste di collocamento, avrebbe reperito adeguata occupazione, nelle more della lite, cosi’ da ridurre od elidere il danno patito a seguito del licenziamento illegittimo. Per la cassazione di tale pronuncia ricorre l’Azienda Agricola Lorenzon di Lorenzon Enzo & C. s.s. con un unico motivo.

Resiste T.L.N. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il proposto ricorso l’Azienda Agricola Lorenzon, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 1127 c.c., comma 2 (art. 360 c.p.c., n. 3), sostiene che la Corte triestina, erroneamente interpretando la richiamata disposizione, ha altrettanto erroneamente ritenuto che essa richiedesse una prova concreta – gravante sulla datrice di lavoro – del nesso causale tra la negligenza del lavoratore e la produzione del danno, consistente nel dimostrare che “se la T. si fosse iscritta nelle liste di collocamento pubblico o del lavoro interinale avrebbe, di certo, reperito adeguata occupazione nelle more – della lite e cosi’ ridotto ed eliso il danno patito a seguito del licenziamento illegittimo”. Il ricorso e’ fondato.

La elaborazione giurisprudenziale di questa Corte sull’art. 1227 c.c. si puo’ riassumere nei seguenti principi:

1) tale articolo contiene ai commi 1 e 2 due distinte norme che regolano fattispecie diverse (Cass. 14 gennaio 1992 n. 320; Cass. 22 agosto 2003 n. 12352): il comma 1 regola il concorso del danneggiato nella produzione del fatto dannoso ed ha come conseguenza una ripartizione di responsabilita’, rappresentando un’ipotesi particolare della piu’ generale previsione del concorso di piu’ autori del fatto dannoso (art. 2055 c.c.), nel quale uno dei coautori e’ lo stesso danneggiato. Il comma 2 contempla una situazione, del tutto diversa, di danno causato dal solo debitore, e quindi non concerne problemi di nesso causale, ma solo di estensione o di evitabilita’ del danno; si tratta di conseguenze dannose che si sono effettivamente verificate, ma che il creditore avrebbe potuto evitare, usando la ordinaria diligenza.

2) Quanto al contenuto dell’ordinaria diligenza esigibile, l’art. 1227 c.c., comma 2, non si limita a prescrivere al danneggiato un comportamento meramente negativo, consistente nel non aggravare con la propria attivita’ il danno gia’ prodottosi, ma richiede un intervento attivo e positivo, volto non solo a limitare, ma anche ad evitare le conseguenze dannose. La norma che onera il danneggiato ad uniformarsi ad un comportamento attivo ed attento dell’altrui interesse, rientra tra le fonti di integrazione del regolamento contrattuale, per cui la stessa “evitabilita’” del danno e’ coordinata con i principi di correttezza e di buona fede oggetti va, contenuti nell’art. 1175 c.c., applicabile ad entrambe le parti del rapporto obbligatorio e non al solo debitore, nel senso che costituisce onere sia del debitore che del creditore di salvaguardare l’utilita’ dell’altra parte nei limiti in cui cio’ non comporti un’apprezzabile sacrificio a suo carico (Cass. 7 aprile 1983 n. 2468;

Cass. 320/1992 cit.).

3) Il limite alla esigibilita’ del comportamento attivo e’ costituito dalla “ordinaria” e non “straordinaria” diligenza, nel senso che le attivita’ che il creditore avrebbe dovuto porre in essere al fine dell’evitabilita’ del danno, non siano gravose o straordinarie, come esborsi apprezzabili di denaro, assunzione di rischi, apprezzabili sacrifici (Cass. 15 luglio 1982 n. 4174; Cass. 14 novembre 1978 n. 5243; Cass. 25 gennaio 1975 n. 304; Cass. 6 luglio 2002 n. 9850). In applicazione degli esposti principi alla malaria in oggetto, questa Corte ha affermato che il lavoratore, licenziato senza giusta causa, deve collocare sul mercato la propria attivita’ lavorativa per ridurre, ex art. 1127 c.c., il pregiudizio subito (ex multis Cass. 18.2.1980 n. 1208; Cass. 11 novembre 2002 n. 15838; Cass. 22 agosto 2003 n. 12352).

La sentenza impugnata non ha applicato tale principio, perche’ ha ritenuto che era onere del datore di lavoro, non gia’ solo ipotizzare ma dare adeguata prova che l’iscrizione nelle liste del collocamento pubblico o del lavoro interinale avrebbe, con certezza, consentito alla T. di reperire altra occupazione confacente alla sua professionalita’.

Cosi’ argomentando, ha violato il principio secondo cui, in tema di risarcimento del danno cui e’ tenuto il datore di lavoro in conseguenza del licenziamento illegittimo e con riferimento alla limitazione dello stesso ex art. 1227 c.c., comma 2, l’onere della ordinaria diligenza nella ricerca di una nuova occupazione deve ritenersi assolto dal lavorai ore con l’iscrizione nelle liste di collocamento, mentre spetta al debitore provare ulteriori elementi significativi della mancanza dell’ordinaria diligenza. (Cass. 11 maggio 2005 n. 9898). Per quanto precede, il ricorso va accolto. Ne discende la cassazione della impugnata sentenza e, decidendosi la causa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, va confermata la sentenza di primo grado.

L’alterno esito dei giudizi di merito, comprovanti l’obiettiva difficolta’ dell’apprezzamento dei fatti, giustifica la compensazione delle spese di Appello e di Cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, conferma, anche per le spese, la sentenza di primo grado.

Compensa le spese di Appello e di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2010

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