Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5862 del 03/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/03/2021, (ud. 21/01/2021, dep. 03/03/2021), n.5862

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26594-2019 proposto da:

POLIGRAFICA F.LLI A. EDITORI s.a.s. DI E.A. & C.,

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA

CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’Avvocato MARIO GRAMEGNA;

– ricorrente –

contro

COMUNE NAPOLI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 50-A, presso lo studio

dell’avvocato NICOLA LAURENTI, rappresentato e difeso dagli avvocati

FABIO MARIA FERRARI, MARIA ANNA AMORETTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 745/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 29/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CAPRIOLI

MAURA.

 

Fatto

Ritenuto che:

La CTR della Campania, con sentenza nr. 745/2019 rigettava l’appello proposto dalla Poligrafica f.lli A. Editori s.a.s. di E.A. & C s.p.a. avverso la pronuncia della CTP di Napoli con cui era stato respinto il ricorso nei riguardi dell’avviso di accertamento Tari relativa all’anno 2013 riferita ai locali siti a Napoli, (OMISSIS).

Rilevava che le contestazioni sollevate in merito al calcolo delle superfici, alla destinazione d’uso degli ambienti e all’omesso sgravio dovuto in ragione dell’attività svolta per la quale la contribuente aveva provveduto allo smaltimento in proprio dei rifiuti speciali non avevano trovato corpo nelle risultanze di causa.

Osservava al riguardo, richiamati i principi normativi applicabili nella materia de qua, che la società non aveva dimostrato di aver inoltrato alcuna dichiarazione o informato l’amministrazione comunale circa la produzione di rifiuti speciali su parte della superficie al fine di ottenere l’esclusione del tributo sicchè il tributo va corrisposto sull’intera superficie.

Avverso tale sentenza la società Poligrafica f.lli A. Editori s.a.s. di E.A. & C s.p.a. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi cui resiste con controricorso il Comune di Napoli.

La ricorrente ha depositato tardivamente in data 18.1.2021 memoria illustrativa che pertanto non verrà esaminata.

Diritto

Considerato che:

Con il primo motivo la ricorrente si duole della violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Lamenta infatti che non le sarebbe stato notificato da parte del Comune l’invito a partecipare alla fase endoprocessuale alla formazione dell’avviso di accertamento impedendo in tal modo il corretto instaurarsi del contraddittorio nella fase prodromica all’emissione dell’atto impositivo.

Con il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Censura la decisione nella parte in cui non aveva ritenuto rilevante il mancato adempimento da parte del Comune all’onere di provare la fonte dell’atto impositivo assumendo invece come decisivo ai fini della definizione della controversia la mancata dichiarazione preliminare al predetto ente da parte del contribuente circa le aree soggette all’imposta Tares senza prendere in considerazione l’impossibilità della società di fornire tali dati in vista della mancata comunicazione dell’istruttoria endoprocedimentale.

Lamenta in particolare che la CTR violando il disposto dell’art. 2697 c.c. degli artt. 115 e 166 c.p.c. non avrebbe valutato con una attenta analisi la documentazione prodotta verificando la legittimità dell’atto impositivo.

Il primo motivo è inammissibile per difetto di specificità mancando di indicare in quale atto difensivo la censura fosse stata posta all’attenzione della Corte di merito

In tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù dell’autosufficienza del motivo e della sua specificità anche indicare in quale atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto; i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel “thema decidendum” del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito nè rilevabili di ufficio (tra le altre: Cass. 09/08/2018 n. 20694; in termini: Cass. 13/06/2018 n. 15430; Cass. 2020 nr. 15040).

Con riferimento alla violazione dell’art. 2697 c.c., dedotto con il secondo motivo, è stato osservato che incombe sull’impresa contribuente l’onere di fornire all’amministrazione comunale i dati relativi all’esistenza ed alla delimitazione delle aree che, per il detto motivo, non concorrono alla quantificazione della complessiva superficie imponibile; infatti, pur operando anche nella materia in esame – per quanto riguarda il presupposto della occupazione di aree nel territorio comunale – il principio secondo il quale l’onere della prova dei fatti costituenti fonte dell’obbligazione tributaria spetta all’amministrazione, per quanto attiene alla quantificazione della tassa è posto a carico dell’interessato (oltre all’obbligo della denuncia, D.Lgs. n. 507 del 1993, ex art. 70) un onere di informazione, al fine di ottenere l’esclusione di alcune aree dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale (Cass. nn. 4766 e 17703 del 2004, 13086 del 2006,17599 del 2009, 775 del 2011; n. 1635/2015; n. 10787 del 2016; n. 21250/2017; in termini, più recentemente, Cass. n. 10161/19).

Con la conseguenza che alcuna illegittima inversione dell’onere probatorio è stata disposta dalla C.T.R. campana.

Il presupposto impositivo è costituito (D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, comma 3) dall’occupazione o conduzione di locali o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, salva l’applicazione sulla stessa, così come determinata dagli enti locali, di un coefficiente di riduzione proporzionale di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi (D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, comma 14). E ciò anche, con riferimento al diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile, costituendo l’esenzione, anche parziale, un’eccezione alla regola generale del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale. (Cass. n. 9790/2018; 17622/2016).

Alla luce degli indirizzi sopra enunciati la CTR ha correttamente escluso proprio in assenza di una dichiarazione da parte del contribuente in merito alla produzione di rifiuti speciali la ricorrenza di una ipotesi di esenzione ritenendo legittimo l’avviso di accertamento notificato alla società.

Nessun rilievo in assenza di tale dichiarazione possono assumere le perizie o altri documenti cui fa richiamo peraltro in termini generici la ricorrente.

Il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i criteri normativi vigenti.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano nell’importo complessivo di Euro 3500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma degli stessi artt. 1-bis e 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2021

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