Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5862 del 03/03/2020

Cassazione civile sez. I, 03/03/2020, (ud. 29/11/2019, dep. 03/03/2020), n.5862

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 29620/2018 proposto da:

K.F.G., elettivamente domiciliato in Roma Via Sistina

n. 121 presso lo studio dell’avvocato Emanuele Biondi che lo

rappresenta e difende per procura speciale in calce;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., domiciliato ex

lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12 presso l’Avvocatura Generale

dello Stato;

– intimato –

avverso la sentenza n. (072/2018 della Corte di appello di Napoli

pubblicata il 06/03/2018;

udita la relazione della causa svolta dal Cons. Dott. Laura Scalia

nella camera di consiglio del 29/11/2019.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. K.F.G. ricorre in cassazione con due motivi avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui la Corte di appello di Napoli ha rigettato l’impugnazione dal primo proposta avverso l’ordinanza ex art. 702-bis c.p.c. del locale Tribunale che aveva, a sua volta, respinto il ricorso contro il provvedimento con cui la Commissione territoriale di Roma aveva rigettato le richieste di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, nella ritenuta insussistenza dei presupposti di legge.

2. Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente, cittadino del (OMISSIS) e di religione (OMISSIS), deduce di aver abbandonato il proprio Paese quando, in seguito alla morte del padre ed al successivo matrimonio della propria madre con un uomo di fede (OMISSIS), avendo egli rifiutato la conversione al nuovo culto, avrebbe per ciò stesso ricevuto pesanti minacce. Lo scarso livello di istruzione, la mancanza di lavoro e di contatti con la famiglia lo avrebbero quindi portato in Italia attraverso la Libia.

1.1. Sull’indicata premessa, con il primo motivo il ricorrente fa valere la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,3,7,8 e 14 in cui sarebbe incorsa la Corte di merito nel denegare la protezione.

I fatti narrati avrebbero avuto gravità tale da integrare ragioni di persecuzione e da legittimare il riconoscimento della protezione sussidiaria rispetto alla quale i giudici del merito non avevano attivato alcun onere di collaborazione. istruttoria sulle condizioni del (OMISSIS).

Il motivo è inammissibile per genericità.

Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito.

Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., sicchè è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito (ex multis: Cass. n. 11603 del 14/05/2018).

2. Con il secondo motivo il ricorrente fa valere la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6. La Corte non avrebbe verificato le condizioni oggettive in cui si trovava il (OMISSIS) e se il sistema di vendette provate riferite nel racconto reso avrebbe integrato la condizione di vulnerabilità e non avrebbe valutato altri fattore pure integrativi dell’indicata protezione come il diritto alla salute ed all’alimentazione.

Il motivo è inammissibile perchè generico perchè manca invero di dedurre in modo puntuale sui fatti integrativi di una condizione di vulnerabilità che solo genericamente viene fatta valere per richiamo a categorie che, in quanto meramente elencate e non puntualizzate in relazione alla condizione del richiedente, sono da intendersi come dirette in modo inconcludente ad evocare la tutela umanitaria.

Il motivo è inammissibile perchè aspecifico, in applicazione del principio per il quale, la natura residuale ed atipica della protezione umanitaria se da un lato implica che il suo riconoscimento debba essere frutto di valutazione autonoma, caso per caso, e che il suo rigetto non possa conseguire automaticamente al rigetto delle altre forme tipiche di protezione, dall’altro comporta che chi invochi tale forma di tutela debba allegare in giudizio fatti ulteriori e diversi da quelli posti a fondamento delle altre due domande di protezione c.d. “maggiore” (Cass. n. 21123 del 07/08/2019).

3. Il ricorso, in via conclusiva, è inammissibile.

Nulla sulle spese non avendo l’Amministrazione intimata svolto difese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello ove dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello ove dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 29 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2020

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