Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5861 del 11/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 11/03/2010, (ud. 20/10/2009, dep. 11/03/2010), n.5861

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 22, presso lo studio dell’avvocato TURCO IGOR, rappresentato

e difeso dall’avvocato DI FEDE ANGELO giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

RETE FERROVIARIA ITALIANA – Societa’ per Azioni (gia’ FERROVIE DELLO

STATO S.p.A. Societa’ di Trasporti e Servizi per Azioni), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato MARESCA

ARTURO, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

SOCIETA’ COOPERATIVA PORTABAGAGLI PALERMO CENTRALE A.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1060/2005 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 03/11/2005 R.G.N. 816/02;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

20/10/2009 dal Consigliere Dott. STILE Paolo;

udito l’Avvocato ROMEI ROBERTO per delega MARESCA ARTURO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 4.5.1998 S.A. conveniva in giudizio le F.S. s.p.a e la coop. Portabagagli (OMISSIS) chiedendo dichiararsi — previo accertamento della violazione del divieto di intermediazione della manodopera di cui alla L. n. 1369 del 1960 — che il rapporto di lavoro instaurato con la cooperativa era in realta’ imputabile, fin dal 1991, alle F.S. s.p.a e, per l’effetto, condannarsi quest’ultima a corrispondergli le differenze tra il trattamento economico percepito e quello dovuto, pari a quanto spettante ad un dipendente inquadrato nell’area (OMISSIS) del ccnl di settore nonche’ a risarcirgli i danni, anche in via equitativa.

Esponeva di essere stato assunto alle dipendenze della cooperativa convenuta, appaltatrice di servizi affidatile dalle F.S. S.p.A. e di essere stato impiegato in mansioni di guardiania ai passaggi a livello, di addetto al servizio “posti prenotati”, di controllo sulla composizione dei treni e (dal 1996 in modo prevalente) di addetto al servizio “auto al seguito”; aggiungeva di avere svolto le proprie mansioni avvalendosi di strumenti di lavoro (in specie, modulistica ) di proprieta’ delle F.S. s.p.a e di avere ricevuto direttive dagli impiegati di quest’ultima; precisava che detti servizi, in precedenza, erano stati svolti da personale dipendente della predetta; che — in ogni caso — si trattava di compiti estranei al capitolato d’appalto.

Instauratosi il contraddittorio resistevano le due convenute chiedendo il rigetto delle domande e le F.S. S.p.A. eccependo anche la prescrizione quinquennale delle pretese avversarie.

Con sentenza del 29.11.2001 il GL. del Tribunale di Palermo — negata la dedotta interposizione di manodopera alla luce della compiuta istruttoria — rigettava la domanda. Avverso tale decisione proponeva appello lo S. con ricorso depositato il 30.4.2002 dolendosi delle conclusioni cui il primo Giudice era pervenuto, sulla base di una non corretta valutazione degli atti di causa e delle prove raccolte e chiedendo l’accoglimento delle domande a suo tempo avanzate.

La societa’, costituitasi, il rigetto del gravame, mentre la Cooperativa a.r.l..

Portabagagli (OMISSIS) rimaneva contumace.

Con sentenza del 22 settembre – 30 novembre 2005, l’adita Corte di Appello di Palermo, rilevato che dalla espletata istruttoria era emersa l’assenza dei presupposti configuranti la lamentata violazione del divieto di intermediazione nelle prestazioni di lavoro, stante, al contrario, la presenza di una autonoma organizzazione e gestione dell’appaltatore, con specifico riferimento alle prestazioni lavorative concretamente affidate allo S., rigettava il gravame.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre S.A. con tre motivi.

Resiste con controricorso la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A..

La Cooperativa a.r.l. Portabagagli (OMISSIS) non si e’ costituita.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, S.A., denunciando violazione e falsa applicazione della L. 23 ottobre 1960, n. 1369 e dell’art. 2127 c.c. nonche’ violazione, falsa ed errata interpretazione di norme di legge ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), lamenta che la Corte territoriale avrebbe ignorato circostanze decisive e fondamentali ai fini dell’accertamento della violazione del divieto di intermediazione, limitandosi soltanto alla enunciazione di alcuni principi, senza tuttavia mai verificare in concreto la sussistenza o meno della dedotta violazione. Contesta poi le conclusioni del Giudice a quo in ordine al “prezzo chiuso”fissato nel contratto d’appalto, insistendo nel sostenere che i dipendenti della Cooperativa svolgevano mansioni “esulanti” dall’oggetto dell’appalto, prendendo direttive dall’azienda appaltante e svolgendo funzioni proprie dei dipendenti delle Ferrovie; cio’ con riguardo al servizio “auto al seguito”.

Analoghe lamentele sono esposte negli altri due motivi di ricorso in relazione ai diversi servizi ai quali e’ stato adibito il ricorrente.

Il ricorso, pur valutato nelle sue diverse articolazioni, e’ infondato.

Giova premettere che in tema di interposizione di mano d’opera, la valutazione dei presupposti fattuali ai fini del relativo accertamento da luogo ad un giudizio di fatto riservato al giudice di merito ed e’, percio’, insindacabile in sede di legittimita’ se sorretta da adeguata motivazione, (tra le tante, Cass. n. 657/08).

Nella specie – come accennato – la sentenza di appello viene, in primo luogo, censurata in quanto il Giudice avrebbe erroneamente escluso la sussistenza di un’interposizione vietata anche in ragione della previsione, nel contratto di appalto, di un corrispettivo fisso e per la mancata previsione di una revisione dei prezzi per l’intera durata dell’appalto.

In particolare nel ricorso si contesta il presupposto fattuale di tale valutazione, ravvisandosi un’espressa pattuizione di revisione dei prezzi nell’art. 6 del contratto di appalto.

Come osservato dal Giudice di appello, le parti hanno pattuito in misura fissa e non modificabile gli importi annui dovuti, individuati sulla base dei parametri di rideterminazione del budget FS che risultano nell’Accordo – Quadro allegato al contratto stipulato con la Cooperativa Portabagagli. Tali importi sono espressamente definiti nel contratto quali “prezzi chiusi”, gia’ contenenti delle revisioni percentuali fisse riconosciute in ragione dei parametri contrattuali suddetti. Le parti si danno reciprocamente atto, peraltro, che nessun altro tipo di revisione dei prezzi potra’ essere richiesta, dovendosi ritenere completamente a carico dell’impresa appaltatrice ogni eventuale ulteriore onere.

Si legge in tale articolo: “Con riferimento alle maggiorazioni percentuali riconosciute a titolo di revisione prezzi del tipo prezzo chiuso, l’appaltatore espressamente riconosce che il meccanismo revisionale applicato compensa integralmente ed assorbe ogni eventuale ulteriore onere, connesso con l’esecuzione dell’appalto, anche discendente da leggi, regolamenti o contratti collettivi di lavoro (a titolo esemplificativo: aumenti dei materiali e prodotti comunque impiegati, rinnovi del C.C.N.L., trattamenti retributivi, contributivi e di fine rapporto del personale…)”. Ed ancora: “In conseguenza di quanto sopra, l’I.A. (Impresa Appaltatrice) non avra’ diritto — ne’ l’Ente F.S. corrispondera’ — maggiorazioni o compensi aggiuntivi, restando ogni ulteriore eventuale onere integralmente ad esclusivo carico dell’I.A.”.

Da quanto esposto ed appena riportato, la Corte di merito ha coerentemente ricavato la sussistenza – negata dal ricorrente – di quel rischio d’impresa indicativo della la natura squisitamente imprenditoriale della cooperativa convenuta. Ne’ appare fondata l’ulteriore censura dello S. secondo cui egli – contrariamente a quanto affermato dal Giudice a quo- avrebbe svolto mansioni diverse da quelle specificate nel capitolato d’appalto.

Invero, come accertato da entrambi i Giudici di merito, lo S. non si e’ mai occupato di attivita’ diverse da quelle oggetto specifico dei contratti di appalto, i quali riguardano sia le attivita’ inerenti la vigilanza dei passaggi a livello sia le attivita’ di carico e scarico delle autovetture al seguito.

Infine, e con piu’ stretto riferimento alla pretesa violazione della L. n. 1369 del 1960, art. 1 la Corte territoriale ha accertato come l’appaltatrice avesse un’autonoma struttura imprenditoriale che, con l’impiego di capitale e forza lavoro propri, forniva (e fornisce) prestazioni di servizi a piu’ clienti, e non solo alla resistente.

Inoltre, la gestione del personale, la rilevazione delle presenze e delle assenze, l’esercizio del potere disciplinare hanno sempre fatto capo al Coop. Portabagagli. Ne’ puo’ ritenersi che sia sufficiente a far configurare un appalto illecito la circostanza, rimarcata in ricorso, per cui occasionalmente il ricorrente, per specifici e contingenti motivi tecnici, doveva raccordarsi con il personale FS, ricevendone delle direttive.

Viene infatti correttamente ricordato nella sentenza impugnata che tali episodi si limitano a quelle direttive di coordinamento sempre ritenute legittime dalla giurisprudenza.

Si’ e’ peraltro gia’ avuto modo di evidenziare che, per il tipo di corrispettivo pattuito nel contratto di appalto, non puo’ in alcun modo escludersi la sussistenza dell’assunzione del rischio di impresa da parte della societa’ appaltatrice.

In proposito, peraltro, la giurisprudenza e’ costante nell’affermare che l’intermediazione vietata e’ configurabile solo quando il soggetto interposto manchi di una gestione di impresa a proprio rischio e di un’autonoma organizzazione. (Cass., 1 febbraio 1993, n. 1191). Non ricorre infatti l’ipotesi di intermediazione di mere prestazioni di lavoro “allorche’ l’appaltatore sia un imprenditore ed il rapporto con l’appaltante abbia ad oggetto l’esecuzione di un servizio rientrante nell’attivita’ imprenditoriale normalmente svolta dall’imprenditore stesso” (Cass., 10 gennaio 1996, n. 103).

Anche la circostanza, richiamata nel ricorso, che la struttura immobiliare del passaggio a livello in cui lo S. svolgeva le proprie mansioni di guardiania fosse di proprieta’ della F.S. S.p.a.

non e’ idonea ad integrare un’ipotesi di appalto illecito. Allo stesso modo non e’ a tal fine idoneo l’utilizzo della modulistica fornita da F.S. al fine di documentare il servizio svolto, avendo tale utilizzo carattere meramente ausiliario ed accessorio rispetto al contenuto del servizio prestato in via principale.

Questa Corte ha infatti affermato che “Ai fini della configurabilita’ del divieto di appalto di manodopera di cui alla L. n. 1369 del 1960, art. 1 al di fuori delle ipotesi presuntive previste dal comma 3 di tale articolo, occorre in concreto accertare la qualita’, le caratteristiche e la specializzazione dell’impresa, dovendosi verificare, in particolare, anche in caso di attivita’ esplicate all’interno dell’azienda appaltante, se il presunto appaltatore abbia dato vita in tale ambito, ad un’organizzazione lavorativa autonoma ed abbia assunto, con la gestione dell’esecuzione e la responsabilita’ del risultato, il rischio d’impresa relativo al servizio fornito, tenuto conto che un’autonomia gestionale, relativa alla conduzione aziendale, alla direzione del personale alla scelta delle modalita’ e dei tempi di lavoro, e’ configurabile anche se le caratteristiche del servizio affidato siano determinate dal committente (cfr. Cass. 19 novembre 2003 n. 17574; Cass. 12 dicembre 2001, n. 15665).

Per quanto precede, il ricorso va rigettato.

Le difficolta’ presenti negli accertamenti operati dai Giudici di merito, inducono a compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2010

 

 

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