Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5861 del 08/03/2017

Cassazione civile, sez. lav., 08/03/2017, (ud. 06/12/2016, dep.08/03/2017),  n. 5861

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18186-2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del Presidente e

legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA G.

MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE TRIFIRO’, che

la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

F.E. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZALE DON MINZONI 9, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO

AFELTRA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUIGI

ZEZZA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 568/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 05/07/2010 R.G.N. 819/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/12/2016 dal Consigliere Dott. BOGHETICH ELENA;

udito l’Avvocato CHIODETTI GUIDO per delega orale Avvocato TRIFIRO’

SALVATORE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

1. Con sentenza depositata il 5.7.2010 la Corte d’Appello di Milano, in riforma della pronuncia di prime cure, dichiarava illegittimo il contratto di lavoro a termine stipulato tra F.E. e Poste Italiane spa, relativo al periodo 6.4.2008 – 30.6.2008 in quanto contratto stipulato, ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, in successione ad un precedente relativo al periodo 17.9.2007 – 31.10.2007.

2. La Corte distrettuale, per quel che qui rileva, a sostegno del decisum, pur rilevando la natura aggiuntiva (nel senso di tipizzata e speciale) di tale tipologia di contratti a termine, in quanto contratti acausali previsti per il settore dei servizi postali, ha sottolineato che il D.Lgs. n. 368, art. 2, comma 1 bis, non prevede nè una durata massima complessiva dei contratti a tempo determinato nè un arco temporale massimo in cui stipulare e rinnovare detti contratti, in violazione dei criteri dettati dalla direttiva 1999/70 CE in materia di successioni di contratti; nè, ha aggiunto la Corte, è possibile applicare la novella legislativa di cui all’art. 1, commi 4043, della L. n. 247 del 2007, trattandosi di successione di contratti realizzata in parte sotto la vigenza della precedente normativa.

3. Avverso la suddetta sentenza della Corte territoriale, la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi. La lavoratrice intimata ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

4. Il collegio ha autorizzato la redazione di motivazione semplificata come da decreto del Primo Presidente in data 14.09.2016.

5. Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente deduce vizio di motivazione (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.) avendo, la Corte territoriale, contraddittoriamente ritenuto, da una parte, la legittimità dei contratti acausali in considerazione della peculiarità del settore dei servizi postali e, dall’altra, la violazione della clausola 5 dell’accordo quadro di cui alla direttiva 1999/70/CE.

6. Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), avendo la Corte, trascurato, di considerare – come anche rilevato dal giudice delle leggi (sentenza n. 124/2009) – che la disposizione costituisce la tipizzazione legislativa di un’ipotesi di valida apposizione del termine, in cui l’assenza di necessità di una causale è controbilanciata da altri specifici limiti (servizi postali, periodi determinati dell’anno e durata massima dei contratti, percentuale rispetto all’organico aziendale, obbligo di informativa alle organizzazioni sindacali).

7. Con il terzo motivo parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 5, comma 4 bis, nonchè della L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 43, lett. b), (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), avendo, la Corte territoriale, trascurato che il secondo contratto stipulato tra le parti rientrava nell’ambito di applicazione della novella del 2007 (in quanto stipulato in periodo successivo all’1.1.2008) ed erroneamente interpretato la disciplina transitoria, che ha previsto espressamente il cumulo dei contratti già effettuati alla data di entrata in vigore della novella con quelli successivi, spostando all’1.4.2009 esclusivamente l’applicazione della sanzione.

8. Con il quarto motivo parte ricorrente deduce vizio di motivazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) nella misura in cui la Corte territoriale ha escluso dall’applicazione della novella legislativa del 2007 anche il secondo contratto stipulato tra le parti (relativo al periodo 6.4.2008 – 30.6.2008).

9. Con il quinto motivo parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1419 c.c., comma 1, con riguardo al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) avendo, la Corte territoriale, convertito il contratto a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato in assenza di previsione specifica sul punto nell’ambito del D.Lgs. n. 368 ed a fronte del disinteresse delle parti, esplicitato nel contratto individuale, di conservazione del contratto a fronte della nullità della clausola del termine.

10. Con il sesto motivo di ricorso (erroneamente indicato come settimo) parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1206, 1207, 1217, 1219, 2697, 2094 e 2099 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) avendo, la Corte territoriale, effettuato un’errata applicazione dei principi sulla messa in mora e sulla corrispettività delle prestazioni, in base ai quali il lavoratore avrebbe semmai diritto, a titolo risarcitorio, alle retribuzioni solo dal momento dell’effettiva ripresa del servizio.

11. I motivi del ricorso, che per connessione logica possono affrontarsi congiuntamente, sono fondati.

12. Questa Corte di legittimità ha recentemente affermato il seguente principio di diritto: “Le assunzioni a tempo determinato effettuate da imprese concessionarie di servizi nel settore delle poste, che presentino i requisiti specificati dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 – bis, non necessitano anche dell’indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo ai sensi dell’art. 1, comma 1 del medesimo decreto legislativo” (S.U. n.11374/2016).

Invero, dalla lettura sistematica del D.Lgs. n. 368 del 2001 emerge che l’apposizione del termine è consentita in generale dall’indicazione delle causale di cui all’art. 1, mentre nello specifico settore del trasporto aereo e dei servizi aeroportuali l’apposizione del termine è consentita in presenza di altri specifici requisiti. Si tratta di due regole autonome, che operano in parallelo, come emerge dal verbo che regge ciascuna delle due disposizioni. Nella generalità dei settori produttivi il contratto a tempo determinato è consentito se si indicano le ragioni di ordine produttivo, tecnico, organizzativo o sostitutivo della scelta; nel trasporto aereo è consentito in presenza di alcuni requisiti specificamente indicati dal legislatore.

Al pari del settore del trasporto aereo (che configura un’eccezione alla regola della necessità di indicare la causale dell’apposizione del termine), lo spazio in cui è consentita l’apposizione del termine senza necessità di specificare nel contratto le ragioni organizzative, produttive, tecniche o sostitutive, viene individuato delineando un settore (nel primo caso il trasporto aereo e i servizi aeroportuali, nel secondo i servizi postali) e una serie di delimitazioni temporali e quantitative (periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per i periodi diversamente distribuiti; comunicazione alle organizzazioni sindacali provinciali e “percentuale non superiore al quindici per cento dell’organico aziendale, riferito al 1 gennaio dell’anno in cui le assunzioni si riferiscono”).

Quindi, se l’assunzione avviene nei settori su indicati e nel rispetto di tali limiti, non è necessario indicare in contratto, ai sensi dell’art. 1, le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che lo giustificano. La valutazione in ordine alla sussistenza della giustificazione è stata fatta ex ante dal legislatore.

La ricostruzione esegetica che propone la sommatoria dei requisiti previsti dall’art. 1, comma 1, con i limiti dettati dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, – invece che l’alternatività – contrasta con le ragioni testuali, teleologiche e sistematiche indicate, ed è già stata respinta sia dalla Corte di Cassazione (sentenze nn. 11659/2012, 13221/2012; con riguardo al personale navigante e alla L. n. 230 del 1962, art. 1, lett. f), sentenza n. 3309/2006), sia dalla Corte di giustizia dell’ Unione europea (11 novembre 2010, Vino c. Poste italiane.spa, C20/10) sia dalla Corte costituzionale (sentenza n. 214 del 2009).

Nè in caso di successione di contratti può essere ravvisata l’incompatibilità con la clausola n. 5 dell’accordo quadro recepito nella direttiva 1999/70 CE della normativa italiana che permette la stipulazione di più contratti a termine senza necessità di indicare le ragioni della scelta (come previsto dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1) ma in presenza dei soli presupposti richiesti dall’art. 2, commi 1 e 1- bis.

Invero, come hanno sottolineato le Sezioni Unite (sentenza n. 11374/2016), la Corte di giustizia ha precisato (Grande sezione, 4 luglio 2006, in proc. C-212/04, Adeneler c. Ellenikos Organismos Galaktos) che quella indicata dalla lett. a) del punto n. 1 della clausola 5 dell’accordo quadro (“ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo”) è una delle tre misure considerate idonee a prevenire gli abusi, che non devono essere tutte presenti in quanto è sufficiente che lo Stato membro ne adotti una.

Con riferimento ai settori indicati nei commi 1 e 1-bis dell’art. 2, il legislatore italiano introducendo, con la L. n. 247 del 2007, il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 5, comma 4 – bis, il limite massimo dei 36 mesi, da calcolare “indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro” – ha adottato la misura prevista dalla lett. b) (“durata massima totale dei contratti o rapporti a tempo determinato successivi”), in aggiunta peraltro ad altre restrizioni specifiche. In particolare, poi, il meccanismo di cui alla disciplina transitoria dettata dalla L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 43, introduce una forma di tutela dei lavoratori con contratti a termine in corso alla data dell’entrata in vigore della legge (1.1.2008) in base alla quale non solo sono conteggiati i contratti a termine precedenti, ma il periodo oltre il quale si determina la conversione è ridotto al 31/3/09 e, dunque senza necessità di attendere i 36 mesi a decorrere dall’entrata in vigore della legge (cfr. S.U. n. 11374/2016 che richiama Cass. nn. 19998/2014 e 13609/2015).

Nel caso di specie, la sommatoria dei contratti a tempo determinato stipulati tra le parti si colloca ben al di sotto della soglia legale dei 36 mesi.

13. Ne deriva che il ricorso va accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito, con il rigetto delle domande introduttive del giudizio.

14. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c..

PQM

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata; decidendo nel merito, rigetta le domande introduttive del giudizio. Compensa le spese del procedimento di merito e condanna la controricorrente al pagamento delle spese di lite a favore della società ricorrente, liquidate in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 4.500,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017

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