Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5861 del 03/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/03/2021, (ud. 21/01/2021, dep. 03/03/2021), n.5861

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26382-2019 proposto da:

TARI SPA, in persona dell’Amministratore e legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OTTAVIANO 42, presso

lo studio dell’avvocato BRUNO LO GIUDICE, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIUSEPPE SERA;

– ricorrente –

contro

RTI – AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE – GESET ITALIA SPA – OTTOGAS SRL -,

in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA GIOVANNI BETTOLO 52, presso lo studio

dell’Avvocato LEOPOLDO BRINDISI, rappresentati e difesi

dall’Avvocato MARIA VOCCIA DE FELICE;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1405/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 13/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CAPRIOLI

MAURA.

 

Fatto

Ritenuto che:

La CTR della Campania, con sentenza nr. 1405/2019, rigettava l’appello proposto dalla società Tari s.p.a. avverso la sentenza della CTP di Napoli con cui era stato rigettato il ricorso della contribuente avente ad oggetto l’impugnativo di un avviso di accertamento relativo alla Tarsu per gli anni di imposta 2010 e 2011 riferito ad un immobile adibito ad attività industriale conciaria e quindi produttivo di rifiuti speciali e sottoposto a tassazione per mq 864 adibiti a deposito e mq 484 adibiti ad uffici.

Rilevava per gli aspetti che qui interessano che l’ente impositore non era incorso in alcuna decadenza dal potere accertativo trattandosi di infedele dichiarazione per il quale il termine di 5 anni decorre dal 20 gennaio dell’anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Con riguardo alla determinazione delle superfici tassabili osservava che la contribuente non aveva presentato la dichiarazione sicchè l’accertamento era pienamente giustificato.

Evidenziava che dalla perizia giurata prodotta non si evinceva che l’intero immobile fosse destinato alla produzione di rifiuti speciali ma che al contrario molte aree erano adibite ad uffici e depositi, magazzini e servizi a conferma di quanto rilevato dal Comune in sede di accertamento.

Avverso detta sentenza la società tari s.p.a. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi cui resiste con controricorso Agenzia delle Entrate-Riscossione Epe già Raggruppamento temporaneo di Imprese Equitalia Sud.

Diritto

Considerato che:

Con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 70 comma 1, del D.L. n. 507 del 1993 e della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto che l’ente impositore non fosse decaduto dal diritto alla riscossione di ciascuno dei pretesi crediti.

Con il secondo motivo deduce la nullità della sentenza per violazione del D.L. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Critica in particolare l’affermazione riportata nell’impugnata sentenza secondo la quale la contribuente avrebbe dovuto fornire all’amministrazione comunale i dati relativi all’esistenza e alla delimitazione delle aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani che pertanto non concorrono alla quantificazione della base imponibile.

Rileva infatti che la società era tassata da diversi anni con esclusione delle aree produttive di rifiuti speciali e dei relativi depositi sicchè non essendo variati i presupposti la contribuente non sarebbe stata onerata della denuncia. Sottolinea che nell’avviso di accertamento sono assoggettata a tassazione gli uffici e le aree adibite a deposito con esclusione delle superfici produttive di rifiuti speciali.

Osserva però che nei locali adibiti a deposito vengono stoccate le pelli e i materiali necessari per la conciatura e la tintura, materiali che data la loro natura costituiscono rifiuti speciali tossici e nocivi.

Il primo motivo è infondato.

Come è noto, il rapporto tributario relativo alla T.A.R.S.U. è connesso ad una dichiarazione ultrattiva del contribuente che ha efficacia fino ad una successiva denuncia di variazione ovvero ad un accertamento dell’ente (Cass., Sez. 5″, 1 ottobre 2007, n. 20646). Ai fini della riscossione del tributo l’ente impositore, ai sensi del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 71, può procedere all’emissione di un avviso di accertamento quando il contribuente non abbia presentato la denunzia prescritta dal precedente art. 70, oppure nel caso in cui ritenga che la denuncia presentata sia infedele o incompleta (Cass., Sez. 5″, 16 dicembre 2003, n. 19255; Cass., Sez. 5″, 23 settembre 2004, n. 19181; Cass., Sez. 5″, 1 ottobre 2007, n. 20646).

Qualora, invece, la denuncia sia stata presentata, e l’ente ritenga di non contestarla, il medesimo D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 72, comma 1, consente al Comune di procedere direttamente alla liquidazione della T.A.R.S.U., sulla base degli elementi dichiarati dallo stesso contribuente originariamente, ed alla conseguente iscrizione a ruolo, attraverso la meccanica applicazione dei ruoli dell’anno precedente e dei dati in esso contenuti, procedendo alla notificazione di una cartella esattoriale, senza previa emissione di alcun avviso di accertamento. Secondo quanto già ritenuto da questa Corte, in tema di T.A.R.S.U., il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 72, comma 1, attribuisce ai Comuni la facoltà eccezionale, non suscettibile di applicazioni estensive, di procedere direttamente alla liquidazione della tassa ed alla conseguente iscrizione a ruolo sulla base dei ruoli dell’anno precedente, purchè sulla base di dati ed elementi già acquisiti e non soggetti ad alcuna modificazione o variazione, sicchè, salvo il caso di omessa denuncia o incompleta dichiarazione da parte del contribuente, non occorre la preventiva notifica di un atto di accertamento (Cass., Sez. 5, 30 ottobre 2015, n. 22248; Cass., Sez. 5, 28 settembre 2016, n. 19120).

Nell’ipotesi in cui il Comune proceda ad un accertamento, trova applicazione la L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 161, secondo cui “gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonchè all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d’ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”.

Tale disciplina ha aumentato a cinque anni il termine di decadenza, essendo stato abrogato dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 172, con decorrenza dall’1 luglio 2007, il previgente D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 71, comma 1, che prevedeva, invece, il termine triennale (Cass. 2020 nr. 7849)

La norma, che ha disciplinato e modificato solo l’ipotesi della riscossione coattiva di tributi locali a seguito di accertamento, non può trovare invece applicazione nell’ipotesi in cui il Comune decida di avvalersi del sistema di riscossione tramite ruolo. In tal caso, infatti, opera il più breve termine annuale di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 72, secondo cui la formazione e la notifica del ruolo debbono aver luogo entro l’anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo, termine annuale applicabile anche in caso di liquidazione in base a denuncia tardiva o ad accertamento, ma con diversa decorrenza, e cioè entro l’anno successivo a quello nel corso del quale è prodotta la predetta denuncia ovvero l’avviso di accertamento è notificato (Cass., Sez. 5, 23 maggio 2019, n. 14043).

Ne deriva, quindi, che il termine di decadenza per gli avvisi di accertamento, in rettifica o d’ufficio, con riguardo al periodo compreso dall’anno 2010 all’anno 2012 sarebbero venuti a scadenza il 20.1.2011 (come è stato correttamente valutato dal giudice di appello riguardando la violazione più antica). Per cui, nella specie, è evidente che l’avviso di accertamento è stato tempestivamente notificato, essendo congiuntamente pervenuti al contribuente il 31.12.2016. Il secondo motivo è inammissibile in quanto sotto lo schermo di una violazione di legge censura la valutazione delle aree tassabili espressa dalla CTR non sindacabile in sede di legittimità.

La critica inoltre non è specifica.

La società ricorrente si è limitata a richiamare a proposito dell’individuazione delle zone da escludere dalla tassazione in quanto adibite a deposito di stoccaggio pelli e di materiali per la conciatura, una perizia giurata, in tesi, non adeguatamente apprezzata dal giudice di merito, documento rispetto al quale non è però dato valutare concretamente il contenuto e quindi l’incidenza causale sulla decisione;

La critica non si conforma ai principi affermati da questa Corte secondo cui i requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l’atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza (vedi, ex aliis, Cass. 13/11/2018 n. 29093).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano nell’importo complessivo di Euro 4500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma degli stessi artt. 1-bis e 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2021

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