Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5861 del 03/03/2020

Cassazione civile sez. I, 03/03/2020, (ud. 29/11/2019, dep. 03/03/2020), n.5861

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 26031/2018 proposto da:

M.S., elettivamente domiciliato in Roma Via Antonio Bertoloni 31

presso lo studio dell’avvocato Fabio Pulsoni che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Stefania Pattarello;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., domiciliato ex

lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12 presso l’Avvocatura Generale

dello Stato;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2770/2018 della Corte di appello di Napoli

pubblicata il 08/06/2018;

udita la relazione della causa svolta dal Cons. Dott. Laura Scalia

nella camera di consiglio del 29/11/2019.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. M.S. ricorre in cassazione con due motivi avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui la Corte di appello di Napoli ha rigettato l’impugnazione dal primo proposta avverso l’ordinanza ex art. 702-bis c.p.c. del locale Tribunale che aveva, a sua volta, respinto il ricorso contro il provvedimento con cui la Commissione territoriale di Roma aveva rigettato le richieste di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, nella ritenuta insussistenza dei presupposti di legge.

2. Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente, cittadino del (OMISSIS) che deduce di aver abbandonato il proprio Paese in seguito all’uccisione di uno o due sostenitori del partito (OMISSIS), denuncia la nullità della sentenza impugnata ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e art. 132 c.p.c. e la sua manifesta illogicità e contraddittorietà “per mancanza di coerenza e incompatibilità tra le ragioni esposte”. La Corte di appello, dopo aver dato atto che il giudice di primo grado aveva ritenuto i fatti narrati inverosimili, avrebbe ritenuto l’appello infondato a prescindere dalla credibilità del racconto, fondando la propria decisione sul presupposto che corrispondesse a verità la circostanza che il ricorrente avesse commesso l’omicidio.

Il motivo è inammissibile perchè poggia su di una errata lettura della sentenza; la Corte partenopea si è invero limitata a mettere da un canto la questione della credibilità del dichiarante per poi esaminare la versione fatta valere dall’appellante e ritenere, nella gravità della condotta assunta da questi, la non riconoscibilità della protezione internazionale D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 10 per avere il primo commesso un grave reato ostativo alla richiesta misura.

Nei fatti narrati si espone l’esistenza di un timore di persecuzione del richiedente in quanto attivo esponente del partito “(OMISSIS)” nella dedotta evidenza di aver subito un’aggressione fisica per tale ragione e di aver ucciso, nel corso di un litigio occorso presso un seggio elettorale, un esponente del partito “(OMISSIS)”.

Rispetto al fatto così narrato e circostanziato, vero è, osserva questo Collegio, che anche ove lo stesso fosse vero integrerebbe un grave reato ostativo alla protezione.

Nel percorso argomentativo della Corte di merito non vi è pertanto alcuna aporia logica: la Corte afferma o il racconto è attendibile ed allora c’è l’omicidio e quindi non vi sono gli estremi per il riconoscimento o il racconto è inattendibile ed allora non vi è nessun fatto in grado di sostenere la richiesta misura; all’indicata evidenza non vi è alternativa ulteriore.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente fa valere la violazione dell’art. 116 c.p.c. La valutazione imprudente della prova sarebbe stata così grave da determinare una interpretazione non sostenibile in punto di logica e quindi una erronea applicazione della norma di diritto.

I giudici di appello avrebbero erroneamente inteso le dichiarazioni del richiedente, a cui avevano negato la protezione internazionale, là dove lo stesso aveva solo riferito che quanto occorso avrebbe potuto essere inteso dalle autorità del suo paese come un omicidio, ragione, questa, per la quale egli non si era presentato alle forze di polizia ed era fuggito.

Il motivo è inammissibile.

In tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicchè la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012.

La diversa valutazione del dato probatorio in difetto di deduzione in punto di decisività del racconto non vale a sostenere la critica proposta.

La diversità tra il fatto dedotto e quello ritenuto non è illustrata in ricorso: la parte avrebbe dovuto dedurre di avere fatto valere circostanze diverse da quelle indicate dalla Corte d’appello con espresso, e puntuale allegazione delle difese ivi spiegate non valendo altrimenti ed in tal senso quanto dichiarato avanti alla competente Commissione territoriale.

5. Il ricorso, in via conclusiva, è inammissibile.

Nulla sulle spese non avendo l’Amministrazione intimata svolto difese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo o unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 29 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA