Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5860 del 11/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 11/03/2010, (ud. 07/10/2009, dep. 11/03/2010), n.5860

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E.

QUIRINO VISCONTI 77, presso lo studio dell’avvocato GROSSI ANTONIO

LUIGI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

RETE FERROVIARIA ITALIANA – Società per Azioni (già FERROVIE DELLO

STATO S.p.A. Società di Trasporti e Servizi per Azioni), in persona

del legale LAVORO AUTONOMO rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II, 326 presso lo studio

dell’Avvocato SCOGNAMIGLIO RENATO, che la rappresenta e difende

giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza definitiva n. 3911/2005 della CORTE D’APPELLO di

ROMA, depositata il 20/09/2005 e avverso la sentenza non definitiva

n. 674/02 della CORTE D’APPELLO di ROMA depositata il 14/02/02 R.G.N.

2369/00;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

07/10/2009 dal Consigliere Dott. LAMORGESE Antonio;

udito l’Avvocato PORCELLI VINCENZO per delega SCOGNAMIGLIO RENATO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del primo motivo del

ricorso, accoglimento nel resto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel presente giudizio si controverte sull’entità del compenso spettante per l’incarico di presidente della commissione di collaudo dei lavori di ristrutturazione e completamento della sede ferroviaria della linea (OMISSIS) smistamento, conferito dalle Ferrovie dello Stato nel 1990 all’ing. T.G., all’epoca suo dipendente, e proseguito anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, sino alla revoca da parte della società, disposta nel gennaio 1994.

Su ricorso del T., il quale affermava di aver diritto alla liquidazione di un corrispettivo in base alla tariffa professionale, il Tribunale di Roma emetteva decreto ingiuntivo, determinando il compenso, limitatamente all’attività successiva alla risoluzione del rapporto di lavoro dipendente, in L. 69.922.620.

L’opposizione della società a tale decreto era dichiarata inammissibile dall’adito Tribunale per l’impossibilità di accertarne la tempestività, a seguito della rilevata mancanza del fascicolo di parte dell’opponente.

La società impugnava la decisione e la Corte di appello della stessa sede, con sentenza non definitiva depositata il 14 febbraio 2002, ritenuta la nullità del decreto, affermava, per quanto ancora qui rileva, che il compenso spettante al T. per l’attività in questione, nel periodo 21 febbraio 1992 – 29 marzo 1994 (cioè dopo la cessazione dell’impiego) doveva essere determinato secondo i criteri previsti dal D.M. n. 3563 del 1985, normativa vigente nel 1990 per i funzionari dell'(allora) Ente Ferrovie dello Stato in attività di servizio, incaricati di collaudi per opere ferroviarie.

Con la successiva sentenza definitiva, depositata il 20 settembre 2005, la predetta Corte territoriale, acquisiti agli atti i conteggi elaborati dal T. rispondendo ai chiarimenti richiesti ad entrambe le parti e ritenuti necessari per la quantificazione delle somme allo stesso spettanti in base alla citata normativa, determinava il compenso tabellare, considerato l’importo dei lavori, “risultante dalla situazione finale di L. 46.145.248 milioni”, in L. 17.898.000, escludendo l’applicazione della riduzione al venticinque per cento, sostenuta dalla società (la quale aveva fatto riferimento ad una prassi), in quanto inesistente nella normativa.

Il giudice del gravame negava poi la liquidazione degli ulteriori compensi indicati dal T. nei conteggi per l’esame delle riserve, nessuna prova essendo stata fornita dall’interessato circa tale attività, mentre per quanto riguardava il richiamo alle parcelle presentate dal professionista con il parere del consiglio dell’ordine degli ingegneri, il medesimo giudice argomentava che esse non costituivano prova dell’attività svolta, integrando il parere solo una valutazione di congruità della parcella ai criteri previsti dalle tariffe professionali.

Defalcato quindi l’importo già corrisposto dall’azienda (L. 4.474.500), la Corte di merito condannava la società al pagamento del residuo, determinato in L. 13.423.500, pari ad Euro 6.932,66, oltre interessi legali dalla domanda, e oltre i.v.a. e contributo professionale.

Per la cassazione di entrambe le indicate sentenze il T. ha proposto ricorso, formulando quattro motivi.

La società intimata, nella denominazione di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. già assunta nel giudizio di appello, ha resistito con controricorso, poi illustrato con memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 169 c.p.c. e vizio di motivazione. Censura la Corte di merito per avere ritenuto che il fascicolo di parte dell’appellante era rimasto depositato in cancelleria, malgrado l’annotazione “senza fascicolo”, e per avere comunque consentito che esso fosse depositato dopo l’udienza di discussione.

Il motivo è infondato. La Corte territoriale ha accertato (v. in fondo a pag. 4 e inizio di pag. 5 della sentenza non definitiva) che al momento della decisione il fascicolo di parte della Rete Ferroviaria si trovava inserito in quello di ufficio e che non risultava la tardività del deposito in cancelleria, in mancanza di annotazione in proposito. Si tratta di una statuizione non adeguatamente censurata, poichè l’odierno ricorrente a sostegno del suo assunto, circa l’omesso deposito del fascicolo di parte, richiama l’annotazione “senza fascicolo” apposta a margine della comparsa conclusionale della società, per la quale però il medesimo giudice ha escluso la rilevanza dando congrua motivazione del proprio convincimento: ha infatti considerato che non vi era certezza della provenienza dell’appunto (se cioè della cancelleria o di altri) e l’equivocità del significato, ben potendo riferirsi alla non contestualità del deposito del fascicolo.

D’altra parte, secondo la costante giurisprudenza, in tema di opposizione al decreto ingiuntivo, la mancata produzione da parte dell’opponente della copia notificata del decreto non comporta di per sè la dichiarazione d’inammissibilità dell’opposizione, qualora la prova dell’osservanza del termine di decadenza fissato dall’art. 641 c.p.c. possa essere agevolmente desunta da altri sicuri elementi ricavabili anche dalle ammissioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta o nella comparsa conclusionale dell’opposto in ordine alla data della notifica (Cass. 26 giugno 2008 n. 17495, Cass. 12 agosto 2004 n. 15687). Per cui si deve ritenere la non decisività della censura del vizio di motivazione dedotto.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 641 e 345 c.p.c. e deduce l’errore in cui è incorsa la sentenza impugnata nell’affermare che “la produzione della copia notificata del decreto nella fase di gravame è pacificamente ammissibile”, non essendo, invece, consentita la produzione di nuovi documenti in appello a seguito delle modifiche del denunciato art. 345 c.p.c., introdotte dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, secondo il principio elaborato da Cass. sez. unite 20 aprile 2005 n. 8203.

La censura è inammissibile. Una volta assodato che nel giudizio di primo grado la società aveva depositato il proprio fascicolo di parte contenente la copia notificata del decreto ingiuntivo opposto, perde rilievo ai fini della decisione l’errore di diritto lamentato, non potendo portare alla cassazione della sentenza.

Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2233 c.c. e dell’art. 12 preleggi, nonchè vizio di motivazione. Il ricorrente assume che il giudice del merito ha negato la natura libero – professionale del rapporto concernente l’incarico di collaudo in questione sulla base del principio affermato da Cass. 27 febbraio 1996 n. 1528, secondo cui i collaudatori di un’opera pubblica sono organi tecnici straordinari della Pubblica Amministrazione e la loro attività si inserisce in un rapporto di servizio in senso lato con l’amministrazione preponente: tale principio, ad avviso del ricorrente, non è però applicabile per gli appalti delle Ferrovie, poichè queste, già quando erano organizzate come azienda autonoma, facevano riferimento ad una propria regolamentazione, e così pure successivamente dopo l’entrata in vigore della L. 17 maggio 1985 n. 210, allorchè all’Azienda autonoma Ferrovie dello Stato è subentrato l’omonimo ente. D’altra parte i principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità ora richiamata sulla qualità di collaudatori non attengono alla misura dei compensi da corrispondere agli stessi, cosicchè non sono utili a superare il dato testuale dei decreti 20 marzo 1973 e 19 dicembre 1988, i quali sono applicabili solo al personale in attività di servizio. Nè per la determinazione del compenso si può, nella specie, fare riferimento all’altro decreto del 24 maggio 1966, riguardante i funzionari a riposo, perchè il decreto concerne l’ipotesi dell’incarico conferito a chi già si trovi in quiescenza, e neppure può avere rilievo la circostanza evidenziata nella sentenza impugnata, laddove si afferma che “il rapporto trova la sua fonte nell’accordo intervenuto nel marzo 1990 (incarico delle Ferrovie, accettato dall’interessato, poichè l’azienda ben avrebbe potuto revocare l’incarico di collaudo, appena cessato il rapporto di lavoro dipendente.

Neanche questo motivo può essere accolto. La sentenza impugnata nel negare la natura libero – professionale dell’incarico in questione, ha richiamato oltre al principio affermato dalla citata pronuncia di questa Corte n. 1528 del 1996, l’accordo intervenuto fra l’Ente Ferrovie e il T. nel (OMISSIS), espressamente ritenendolo fonte del rapporto, ed aggiungendo che a tale data erano ancora in vigore i decreti ministeriali che stabilivano i compensi spettanti ai propri funzionari in servizio per i collaudi a loro affidati di opere ferroviarie (i D.M. n. 4573 del 1973 e D.M. n. 3563 del 1985), e pure quello concernente i medesimi compensi per i funzionari a riposo (il D.M. n. 3789 del 1966).

Questa Corte di Cassazione è ben consapevole dell’orientamento espresso dalla decisione n. 15062 del 26 giugno 2009, secondo cui la devoluzione dell’attività negoziale dell’Ente Ferrovie dello Stato, ivi compresa la determinazione dei compensi per le prestazioni di lavoro autonomo svolte dai dirigenti in quiescenza, al suo Consiglio di Amministrazione, comporta l’automatica caducazione delle fonti regolamentari vigenti in materia, senza necessità, a tal fine, di alcun provvedimento abrogativo o sostitutivo ad opera del Consiglio di Amministrazione medesimo, con la conseguenza che, in difetto di specifiche diverse prescrizioni dettate dall’organo amministrativo, la regolamentazione dei rapporti contrattuali deve essere effettuata in base alle disposizioni normative comuni.

Detto orientamento non può però portare all’accoglimento del motivo scrutinato. Ed invero, considerato che l’incarico di collaudo trova la sua disciplina nell’accordo citato, si deve rilevare l’inosservanza di parte ricorrente all’onere della trascrizione, o comunque della specificazione, del contenuto dell’accordo intervenuto con l’azienda, così come richiede la consolidata giurisprudenza di questa Corte per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione. Determinante è infatti la verifica dell’esistenza o meno del rinvio ai fini dell’entità del compenso per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato – che è quello che qui interessa – all’indicazione fatta in proposito dai decreti ministeriali, ben potendo il T. e l’azienda nella loro autonomia essersi riferiti, con il rinvio alle disposizioni dettate da quei provvedimenti con i rapporti percentuali là previsti, indipendentemente dalla caducazione dei predetti decreti, per stabilire l’ammontare del compenso.

Sotto altro versante assume rilievo decisorio anche la considerazione che il T., nel rivendicare le sue spettanze, non ha dato prova di avere svolto tutte quelle attività con riferimento alle quali rivendica il pagamento alla stregua delle tariffe professionali. Ed invero a fronte della decisione impugnata che, nel rigettare la domanda del T. ha rilevato, come si è detto in precedenza, che le parcelle presentate dal professionista, con il parere del Consiglio dell’ordine degli ingegneri, non costituivano prova dell’attività svolta – e per la quale si era rivendicato la somma in tale parere indicata – il ricorso per cassazione doveva, per il principio di autosufficienza, attestare in maniera puntuale che tale prova era stata ritualmente e tempestivamente espletata, e che essa aveva dato esito favorevole al T..

L’ultimo motivo denuncia violazione degli artt. 9 e 112 c.p.c. e censura la sentenza definitiva perchè nel determinare il compenso spettante al T. ha fatto riferimento all’intera attività da lui prestata, senza considerare che oggetto del presente giudizio è solo quella successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

La censura è inammissibile. La sentenza definitiva ha fissato il compenso spettante al T. sulla base dei conteggi elaborati dallo stesso a seguito della richiesta di chiarimenti rivolti ad entrambe le parti nel corso del giudizio, ed il medesimo giudice del definitivo ha specificato, sulla base di quanto evidenziato nella pronuncia non definitiva, che il compenso da quantificare concerneva (v. pag. 4 della sentenza) “l’attività di collaudatore per cui è causa, nel periodo 21 febbraio 1992 – 9 marzo 1994”.

La diversa deduzione svolta dal ricorrente nel motivo in esame, allorchè sostiene che la Corte territoriale ha stabilito l’intero compenso spettante al T. per l’intera attività prestata, comprensiva cioè di quella svolta mentre era alle dipendenze dell’ente, si limita ad un’affermazione apodittica senza spiegare le ragioni dell’errore in cui è incorso il medesimo giudice, e quali gli importi fra quelli attribuiti dovevano essere riferiti all’attività di collaudo anteriore alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della società resistente, delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 22,00 e in Euro 3.000,00 (tremila/00) per onorari, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a..

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2010

 

 

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