Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5860 del 08/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 08/03/2017, (ud. 06/12/2016, dep.08/03/2017),  n. 5860

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16021-2011 proposto da:

C.F. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

CORSO TRIESTE 185, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE VERSACE,

rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO DI PALMA, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del Presidente e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO

MARESCA, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1287/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 22/02/2011 R.G.N. 1420/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/12/2016 dal Consigliere Dott. BRONZINI GIUSEPPE;

udito l’Avvocato SCANU CESIRA TERESINA per delega orale Avvocato

MARESCA ARTURO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Roma rigettava la domanda proposta da C.F. diretta all’accertamento del termine apposto al contratto stipulato con le Poste italiane spa indicato in ricorso ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, con i conseguenti provvedimenti di cui alle conclusioni del ricorso introduttivo. La Corte di appello di Roma con la sentenza impugnata in questa sede rigettava l’appello del C.; la Corte territoriale osservava che i contratti erano stati stipulati D.Lgs. n. 368 del 2001, ex art. 2, comma 1 bis, e che, quindi, non occorreva alcuna indicazione nel contratto individuale della causale giustificativa del contratto stabilita già a monte per legge. Il citato art. 2, comma 1 bis era applicabile alle Poste spa come emergeva anche dai lavori parlamentari preparatori; la normativa non era violativa del diritto Ue in ordine ai contratti a termine come anche affermato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. Il limite posto dalla clausola di contingentamento risultava comprovato e non era stata contestata, la sussistenza delle ulteriori condizioni previste per legge.

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso il C. con tre motivi; resiste controparte con controricorso corredato da memoria.

La Corte ha autorizzato la motivazione semplificata della presente sentenza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si allega la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto. Violazione della clausola di non regresso dell’ Accordo quadro recepito dalla direttiva comunitaria 99/70. Violazione dei principi di non discriminazione e di uguaglianza comunitaria. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 3, Regolamento n. 1/03 del Consiglio 16.12.2002, violazione e falsa applicazione della legge comunitaria n. 422/2000; violazione dell’art. 117 Cost.. L’interpretazione offerta dalla Corte di appello della normativa in esame per cui si tratterebbe di un’ipotesi legale di contratto acausale porta ad un contrasto con la normativa sovranazionale sui contratti a termine. La normativa di cui in premessa costuisce una violazione delle regole di concorrenza ed un abuso di posizione dominante.

Con il secondo motivo si allega la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in riferimento al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, nonchè l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Secondo il motivo la norma non sarebbe applicabile alle mansioni in concreto svolte dal lavoratore.

Con il terzo motivo si allega l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in ordine al mancato rispetto della clausola di contingentamento sia perchè non erano stati scorporati il numero di addetti al cosidetto servizio universale, sia perchè la percentuale del 15% doveva intendersi full time equivalent;

rilevato che le questioni poste al primo e secondo motivo risultano già risolte da questa Corte con la sentenza n. 13609/2015, che si condivide e cui si intende dare continuità, secondo cui “in tema di contratto di lavoro a tempo determinato, il D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 2, comma 1 bis, fa riferimento esclusivamente alla tipologia di imprese presso cui avviene l’assunzione – quelle concessionarie di servizi e settori delle poste – e non anche alle mansioni del lavoratore assunto, in coerenza con la “ratio” della disposizione, ritenuta legittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 214 del 2009, individuata nella possibilità di assicurare al meglio lo svolgimento del cd. “servizio universale” postale, ai sensi del D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 1, comma 1, di attuazione della direttiva 1997/67/CE, mediante il riconoscimento di una certa flessibilità nel ricorso allo strumento del contratto a tempo determinato, pur sempre nel rispetto delle condizioni inderogabilmente fissate dal legislatore. Ne consegue che al fine di valutare la legittimità del termine apposto alla prestazione di lavoro, si deve tenere conto unicamente dei profili temporali, percentuali (sull’organico aziendale) e di comunicazione previsti dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis”;

rilevato ancora che questa Corte a sezioni unite con la più recente decisione n. 11374/2016 ha poi ribadito che “le assunzioni a tempo determinato, effettuate da imprese concessionarie di servizi nel settore delle poste, che presentino i requisiti specificati dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, non necessitano anche dell’indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo ai sensi dell’art. 1, comma 1, del medesimo D.Lgs., trattandosi di ambito nel quale la valutazione sulla sussistenza della giustificazione è stata operata “ex ante” direttamente dal legislatore”.

ritenuto pertanto che la norma in discorso si riferisce alla tipologia di imprese che effettuano l’assunzione (e non già alle mansioni destinate al lavoratore) con la conseguenza che le ragioni giustificatrici dell’apposizione del termine non devono essere apposte al contratto in quanto già accertate a monte dalla legge e che i profili di compatibilità con il diritto dell’Unione sono state già esaminate nelle ricordare decisioni (segnatamente nella decisione delle Sezioni Unite) anche alla luce della chiarificatrice decisione della Corte di giustizia già menzionata nella sentenza impugnata:

atteso che, circa la questione dell’abuso di posizione dominante, già questa Corte ha ricordato nella sentenza n. 19998/2014 che “anche la Corte di Giustizia ha valorizzato l’assunto che l’adozione dell’art. 2, comma 1 bis, era finalizzata a consentire alle imprese operanti nel settore postale un certo grado di flessibilità allo scopo di garantire l’attuazione della direttiva 1997/67/CE (in tema di sviluppo del mercato interno dei servizi postali), con particolare riferimento allo sviluppo del mercato interno dei servizi postali e il miglioramento della qualità del servizio. Tale disposizione perseguiva, pertanto, ad avviso della Corte, uno scopo distinto da quello consistente nella garanzia dell’attuazione, nell’ordinamento nazionale, dell’accordo quadro di cui alla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 prevista dal D.Lgs. n. 368 del 2001. Ciò trova conferma nel fatto che essa è stata introdotta nell’ordinamento dalla L. 23 dicembre 2005, n. 266 (art. 1, comma 558) che, data la sua natura di legge finanziaria, non era finalizzata a garantire il raggiungimento dell’obiettivo perseguito dall’accordo quadro e, quindi, ad integrare le misure di recepimento dell’accordo quadro. Sulla base dei suddetti rilievi la Corte di giustizia ha affermato il principio secondo cui la citata clausola 8, punto 3 dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato di cui pila Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, deve essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale quale quella prevista dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2. comma 1. bis, la quale consente a un’impresa, quale Poste Italiane, di concludere, rispettando determinate condizioni, un primo o unico contratto di lavoro a tempo determinato con un lavoratore senza dover indicare le ragioni obiettive che giustifichino il ricorso a un contratto concluso per una siffatta durata, dal momento che questa normativa non è collegata all’attuazione di detto accordo quadro” e che pertanto la normativa risponde ad esigenze già ritenute dal Giudice sovranazionale conforme ad interessi che trovano copertura nei Trattati e che, d’altra parte, la normativa in questione incontra limiti e restrizioni molto esigenti che escludono effetti di alterazione della concorrenza come quelli prospettati (peraltro molto genericamente);

ritenuto ancora che, circa il terzo motivo, le censure sono del tutto generiche perchè si contesta la documentazione offerta dalle Poste senza che la stessa sia nè prodotta (in evidente violazione dell’art. 369 c.p.c.) nè riprodotta, nè sintetizzata in alcun modo, nè ancora si offre alcun elemento da cui potersi desumere la decisività dei rilievi posti in questa sede e cioè la specifica allegazione che, effettuate le detrazioni e i computi che si assumono corretti, sarebbe stata violata la quota di riserva che la Corte di appello ha, invece, ritenuto rispettata.

rigetta il ricorso: le spese di lite – liquidate come al dispositivo- seguono la soccombenza.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 100,00 per esborsi nonchè in Euro 4.500,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA