Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5860 del 03/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/03/2021, (ud. 21/01/2021, dep. 03/03/2021), n.5860

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26333-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

e contro

ASSOCIAZIONE AGRICOLA ANGLONA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 88/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI BASILICATA, depositata il 15/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CAPRIOLI

MAURA.

 

Fatto

Ritenuto che:

La CTR della Basilicata, con sentenza nr. 88/2019, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di Potenza con cui era stato accolto il ricorso dell’Associazione Agricola Anglone nei riguardi della cartella di pagamento relativa al recupero del credito d’Iva a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi del 2012(anno di imposta 2011).

Il Giudice di appello, condividendo il ragionamento della CTP, riteneva che pur in assenza della dichiarazione annuale, l’eccedenza dell’Iva risultante dalle dichiarazioni periodiche e dai regolari versamenti deve essere riconosciuta dall’Ufficio qualora, come nella specie siano stati rispettati tutti i requisiti sostanziali per la detrazione.

A tali considerazioni aggiungeva che la contribuente aveva provveduto, se pur tardivamente all’inoltro della comunicazione annuale Iva esponendo le operazioni rilevanti ai fini dell’imposta e ad esibire i registri e i relativi documenti contabili consentendo all’Agenzia dell’entrate il riscontro dell’effettiva del credito risalente alle annualità precedenti.

Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo; nessuno si è costituita per l’intimato.

Diritto

Considerato che:

Con l’unico motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 30 e 54 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

Si lamenta, in particolare, che la CTR avrebbe omesso di pronunciarsi sul gravame avendo l’Amministrazione finanziaria specificatamente contestato l’assenza dell’intera documentazione probatoria del credito di Iva che traeva origine dalle liquidazioni periodiche a partire dall’anno 2007 ed in specie dalla differenza del credito iva riportato per i costi sostenuti nelle singole annualità con l’Iva a debito per le cessioni effettuate nell’anno 2010 oggetto di recupero. Si osserva in proposito che per l’anno 2009 l’amministrazione aveva rettificato la dichiarazione con cartella divenuta definitiva per omessa impugnazione nei termini di legge sicchè la contribuente avrebbe dovuto provare l’effettività del credito non solo con riferimento all’anno 2010 ma anche al 2009.

Si evidenzia che la CTR avrebbe negato rilievo probatorio alle eccezioni dell’Ufficio circa la mancata esibizione di documentazione contabile relativa alle annualità precedenti quella in contestazione, il cui credito era stato in parte esposto nella dichiarazione oggetto di accertamento.

La censura è inammissibile.

L’inammissibilità discende per un verso dall’applicazione del principio in forza del quale l’interpretazione della domanda e delle eccezioni rientra nel compito del giudice di merito, il cui apprezzamento, al pari di ogni altro giudizio di fatto, può essere sindacato in Cassazione sotto il profilo del vizio di motivazione e non anche per il suo contenuto naturalmente entro i limiti in cui il sindacato della motivazione è tuttora consentito, e cioè nell’ipotesi in cui essa non soddisfi il requisito del “minimo costituzionale” (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053): soglia, quella del “minimo costituzionale”, nel caso di specie senz’altro rispettata.

Si è infatti osservato che, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia, non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass. n. 20311/2011, Cass. n. 3756/2013)). In particolare, si è precisato (Cass. n. 5444/2006), la differenza fra l’omessa pronuncia di cui all’art. 112 c.p.c. e l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, si coglie nel senso che, nella prima, l’omesso esame concerne direttamente una domanda od un’eccezione introdotta in causa (e, quindi, nel caso del motivo d’appello, uno dei fatti costituitivi della “domanda” di appello), là dove, nel caso dell’omessa motivazione, l’attività di esame del giudice che si assume omessa non concerne la domanda o l’eccezione direttamente, bensì una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione su uno dei fatti costitutivi della domanda o su un’eccezione e, quindi su uno dei tatti principali della controversia (Cass. 2020 nr. 8439; cass 2020 nr. 18997; Cass. 2019 nr. 15255).

Ciò posto nel caso in esame la censura proposta mira a far valere un omesso esame di argomenti difensivi diretti a paralizzare il credito azionato dalla contribuente che non ha nulla a che vedere con il paradigma dell’art. 112 c.p.c. ma è diretta a rimettere in discussione il percorso argomentativo seguito dal giudice del gravame il quale peraltro ha rilevato che la contribuente attraverso l’esibizione dei registri e dei documenti contabili aveva messo in condizione l’Amministrazione di effettuare il riscontro sull’effettività del credito risalente alle annualità precedenti.

Valutazione questa che non è insindacabile in sede di impugnazione per nullità. Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nessuna determinazione in punto spese per la mancata costituzione della parte.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2021

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