Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5860 del 03/03/2020

Cassazione civile sez. I, 03/03/2020, (ud. 29/11/2019, dep. 03/03/2020), n.5860

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25182/2018 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in Roma Via Del Casale Strozzi

31, presso lo studio dell’avvocato Barberio Laura che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato Tartini Francesco;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 614/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 13/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/11/2019 da LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

M., cittadino del Senegal, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia, indicata in epigrafe, di rigetto del gravame avverso l’ordinanza del tribunale della stessa città che aveva rigettato la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria, avendo giudicato non credibile il resoconto sulle ragioni della partenza dal suo paese (il timore di ritorsioni della famiglia di una ragazza cristiana dalla quale aveva avuto un figlio) e, in ogni caso, indicativo di una vicenda privata,irrilevante ai fini delle protezioni invocate; la Corte ha escluso l’esistenza di pericolo di danno grave in caso di rimpatrio, ai fini della protezione sussidiaria, anche in relazione al profilo della violenza indiscriminata derivante da conflitto armato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo, che denuncia omesso esame di un fatto decisivo circa le diverse versioni fornite dal cittadino straniero (nella fase amministrativa aveva riferito che la ragazza era morta e nel giudizio che credeva che fosse morta) a causa di un errore di traduzione imputabile ad un altro cittadino straniero resosi disponibile a riassumere per iscritto la sua storia, è inammissibile, appuntandosi su un profilo che, seppure evidenziato dai giudici di merito, non ha assunto rilievo decisivo ai fini della valutazione della credibilità e dell’esito delle sue domande.

Il secondo motivo, riguardante l’asserita natura privatistica della vicenda narrata, è inammissibile per difetto di specificità, non specificando se egli abbia dedotto (nel giudizio di merito) di essersi rivolto alle autorità locali per avere protezione.

Il terzo motivo ripropone la questione inerente alla valutazione del periodo di carcerazione in Libia, paese di transito, sulla quale la Corte si è già pronunciata in senso contrario (cfr. Cass. n. 2861 e n. 31676 del 2018).

E’ inammissibile anche il quarto motivo, riguardante l’omessa valutazione della integrazione del cittadino straniero in Italia, ai fini della protezione umanitaria, sollecitando il riesame di apprezzamenti di fatto adeguatamente e incensurabilmente compiuti dai giudici di merito.

Non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero dell’interno svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 29 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2020

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