Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 586 del 12/01/2017

Cassazione civile, sez. trib., 12/01/2017, (ud. 02/12/2016, dep.12/01/2017),  n. 586

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14662-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Z.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA ULPIANO 29,

presso lo studio dell’avvocato FELICE ASTORINO, rappresentato e

difeso dall’avvocato DOMENICO PALERMO giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 68/2012 della COMM.TRIB.REG. di CATANZARO,

depositata il 04/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/12/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;

udito per il ricorrente l’Avvocato MADDALO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MASELLIS Mariella, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 1. L’agenzia delle entrate propone un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza n. 68/4/12 del 4 giugno 2012 con la quale la commissione tributaria regionale di Catanzaro, in riforma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo il silenzio-rifiuto opposto all’istanza con la quale Z.G. chiedeva il rimborso della ritenuta fiscale operata a suo carico dall’Inps sullo sconto praticatogli, in quanto pensionato Enel, sul consumo di energia elettrica negli anni 2004/2005 (per Euro 333,87).

Ha ritenuto la commissione tributaria regionale, in particolare, che la riduzione tariffaria in oggetto – costituente beneficio riconosciuto da Enel ai propri dipendenti ed ex dipendenti – non sia assimilabile nè a reddito di lavoro dipendente ex art. 51 Tuir, facendo difetto il rapporto di lavoro, nè ad erogazione pensionistica, in quanto non derivante dal versamento di contributi previdenziali.

Resiste con controricorso lo Z..

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

p. 2. Con l’unico motivo di ricorso l’agenzia delle entrate lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui all’art. 49, comma 2, e art. 51, comma 1 T.U.I.R..

Diversamente da quanto ritenuto dalla commissione tributaria regionale, lo sconto tariffario in oggetto avrebbe natura retributiva, in quanto vantaggio accessorio (“fringe benefit”) riconosciuto ai dipendenti dalla contrattazione collettiva (CCNL 1979); con conseguente tassazione come reddito di lavoro dipendente, ovvero reddito pensionistico a quest’ultimo equiparato.

p. 3. Il ricorso è fondato.

Secondo quanto stabilito dall’art. 51, comma 1 T.U.I.R., “il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”. Questa regola – integrante il principio della c.d. “onnicomprensività” del reddito di lavoro con riguardo a tutto quanto percepito dal dipendente “in relazione al rapporto di lavoro” – fa sì che debbano includersi in questa categoria reddituale anche gli importi e le erogazioni in genere integranti, come nel caso di specie, un vantaggio accessorio attribuito dal datore di lavoro a talune categorie di lavoratori in aggiunta alla normale retribuzione (“fringe benefit”). Tali vantaggi – che, se erogati in natura, sono quantificati economicamente secondo il criterio generale del “valore normale” di cui all’art. 9 T.U.I.R. – si ricollegano direttamente alla prestazione lavorativa ed alla retribuzione, di cui concretano un componente. Nel caso di specie, tale connessione con il rapporto di lavoro è reso, d’altra parte, tanto più palese in considerazione del fatto che la riduzione tariffaria sul consumo energetico non esplica, come vorrebbe il controricorrente, funzione di agevolazione o sostegno sociale esente; in quanto prevista dalla contrattazione collettiva, applicabile ai dipendenti Enel, sul presupposto e nel riconoscimento del rapporto di lavoro. Nulla toglie che essa continui poi ad essere attribuita, una volta cessato il rapporto di lavoro, anche a favore dei pensionati Enel; l’avvenuta cessazione del rapporto di lavoro non muta infatti i termini del problema, dal momento che anche le somme erogate dall’ente di gestione in relazione al rapporto pensionistico sono equiparati ex lege al reddito di lavoro dipendente, così come stabilito dall’art. 49, comma 2, lett. a) T.U.I.R.. Pur nella consapevolezza di un contrario precedente di legittimità – però risalente, e riferito alla previgente disciplina di cui al D.P.R. n. 797 del 1950 – secondo cui il controvalore della riduzione tariffaria Enel in questione non rientrerebbe nel concetto di retribuzione “essendo negato a soggetti che, pur avendo prestato lavoro, non possono usufruirne per la presenza di un altro beneficiario nello stesso nucleo familiare” (Cass. 4231/96), si ritiene di dare qui continuità a quanto recentemente affermato in senso opposto, e sulla base della vigente disciplina. Va in proposito richiamato il principio espresso da Cass. 25024/15, secondo cui lo sconto sul costo dell’energia elettrica consumata ad uso familiare viene riconosciuto – a dipendenti in servizio ed in pensione – in quanto componente della retribuzione o della pensione; così da legittimarne l’imposizione come reddito di lavoro dipendente o assimilato ex artt. 49-51 cit.. Ne segue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, nè essendo state dedotte altre questioni controverse, sussistono i presupposti per la decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., mediante rigetto del ricorso introduttivo del contribuente. La peculiarità della controversia e la non univocità dei precedenti in materia, per giunta in parte sopravvenuti in corso di lite, depongono per la compensazione delle spese dei gradi di merito e di legittimità.

PQM

LA CORTE

– accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente;

– compensa le spese di legittimità e merito;

– v.to il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012;

– dà atto della non-sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione quinta civile, il 2 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2017

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