Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 586 del 12/01/2011

Cassazione civile sez. II, 12/01/2011, (ud. 09/12/2010, dep. 12/01/2011), n.586

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.O. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA TREVISO 15, presso lo studio dell’avvocato MONETA MANTUANO

F, rappresentato e difeso dagli avvocati PINTIMALLI GIOVANNI,

SQUILLACE FRANCESCO;

– ricorrente –

e contro

COND. (OMISSIS), SA.OL.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2042/2004 del GIUDICE DI PACE di CHIARAVALLE

CENTRALE, depositata il 10/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

09/12/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Condominio (OMISSIS) chiedeva ed otteneva dal Giudice di Pace di Chiaravalle Centrale un decreto ingiuntivo nei confronti di S.O., conduttore dell’appartamento di proprieta’ della condomina Sa.Ol., relativo al pagamento di Euro 814,56 oltre interessi quale saldo dovuto per oneri condominiali.

Avverso tale decreto proponeva opposizione lo S. assumendo che nessun credito poteva vantare il Condominio nei suoi confronti in qualita’ di conduttore e non di proprietario.

Si costituiva in giudizio il Condominio chiedendo il rigetto della opposizione.

Successivamente interveniva in giudizio la Sa. per sostenere le ragioni del Condominio opposto.

Con sentenza del 10-12-2004 il Giudice di Pace adito ha rigettato l’opposizione rilevando che lo S., quale conduttore dell’appartamento di proprieta’ della Sa. compreso nel Condominio (OMISSIS), in base all’art. 7 del contratto di locazione stipulato con la proprietaria aveva assunto l’obbligo di pagare le spese condominiali; pertanto il Condominio, stante l’omesso pagamento da parte della Sa. di quanto dovuto, ben poteva agire in via di surrogazione con l’esercizio dell’azione spettante a quest’ultima nei confronti del proprio debitore, attesa l’inerzia della suddetta condomina e ricorrendo nella fattispecie tutti i requisiti di cui all’art. 2900 c.c..

Per la cassazione di tale sentenza lo S. ha proposto un ricorso affidato a quattro motivi; le parti intimate non hanno svolto attivita’ difensiva in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente, deducendo violazione dell’art. 2900 c.c., assume che, contrariamente a quanto asserito dalla Sa., il Condominio (OMISSIS) non aveva mai dichiarato di agire nei confronti dell’esponente in surrogazione della condomina propria debitrice, avendo in realta’ chiesto l’emissione del suddetto decreto ingiuntivo ignorando la disciplina della materia e le disposizioni di cui alla L. n. 392 del 1978, artt. 9 e 10; invero il suddetto Condominio non si era mai richiamato all’azione surrogatoria, ne’ nel ricorso per decreto ingiuntivo ne’ nella comparsa di risposta dove aveva soltanto dedotto che “l’opposizione e’ infondata, illegittima, non e’ fondata su prova scritta e pertanto non merita accoglimento”.

La censura e’ fondata.

La sentenza impugnata, dopo aver premesso che il Condominio (OMISSIS) aveva chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti dello S. per la somma di Euro 814,56 oltre interessi quale saldo dovuto per oneri condominiali, ha affermato che il Condominio stesso, costituendosi nel giudizio di opposizione, aveva dedotto di aver esercitato legittimamente l’azione surrogatoria sostituendosi alla proprietaria dell’immobile Sa.Ol., propria debitrice, attesa l’inerzia di quest’ultima in ordine al recupero di quanto a lei dovuto contrattualmente dallo S. a titolo di oneri condominiali.

Orbene dall’esame diretto sia del ricorso per l’emissione del decreto ingiuntivo sia della comparsa di costituzione e risposta (esame consentito a questa Corte dalla natura essenzialmente processuale del vizio denunciato) emerge che in realta’ il Condominio (OMISSIS) non aveva assolutamente invocato l’azione surrogatoria ne’ espressamente ne’ implicitamente (non avendo fatto alcun riferimento, neppure indiretto, ai presupposti di legge che la caratterizzano ai sensi dell’art. 2900 c.c.); pertanto erroneamente il Giudice di Pace adito ha accolto una domanda mai formulata dal predetto Condominio violando il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato prescritto dall’art. 112 c.p.c..

Con il secondo motivo lo S., denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 105 c.p.c., rileva che la Sa., avendo dichiarato di voler svolgere un intervento adesivo dipendente a sostegno delle ragioni del Condominio opposto, era priva di interesse ad agire; del pari neppure il Condominio (OMISSIS) aveva interesse ad agire nei confronti dell’esponente, invece che agire nei confronti della propria debitrice Sa..

Con il terzo motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione della L. n. 392 del 1978, art. 9 afferma che, se nella controversia fosse stato fatto valere il contratto di locazione intervenuto tra la Sa. e lo S. (ipotesi in realta’ non verificatasi), la locatrice avrebbe avuto l’onere di provare di aver inviato al conduttore l’elencazione specifica degli oneri di cui chiedeva il rimborso, concedendogli il termine di mesi due per soddisfare la richiesta; ma in realta’ la Sa. si era costituita soltanto per sostenere le ragioni del Condominio, alle quali aveva aderito totalmente evitando di introdurre nel giudizio le questioni relative al rapporto di locazione.

Con il quarto motivo lo Sc., denunciando violazione dell’art. 1372 c.c., censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che il Condominio (OMISSIS) era legittimato ad agire nei confronti dell’esponente in forza del contratto stipulato tra quest’ultimo e la Sa., trascurando cosi’ di considerare che il contratto ha forza di legge soltanto tra le parti e non produce effetti nei confronti dei terzi; in ogni caso non poteva essere concesso il decreto ingiuntivo opposto che avrebbe dovuto essere revocato, salvo poi statuire nel merito del giudizio introdotto con l’opposizione.

Tutti gli enunciati motivi restano assorbiti all’esito dell’accoglimento del primo motivo.

In definitiva la sentenza impugnata deve essere cassata; non essendo poi necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte, decidendo nel merito, deve revocare il suddetto decreto ingiuntivo e rigettare la domanda proposta dal Condominio (OMISSIS) nei confronti dello S..

Il predetto Condominio soccombente deve essere condannato al pagamento delle spese sia del giudizio di primo grado sia del presente giudizio; ricorrono giusti motivi per compensare le spese stesse tra il ricorrente e la Sa..

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, revoca il decreto ingiuntivo emesso il 1-10-2003 dal Giudice di Pace di Chiaravalle Centrale e rigetta la domanda proposta dal Condominio (OMISSIS) nei confronti dello S.; condanna il suddetto Condominio al pagamento di Euro 597,22 (di cui Euro 284,05 per onorari di avvocato) per le spese relative al giudizio dinanzi al Giudice di Pace, e di Euro 550,00 (di cui Euro 250,00 per onorari di avvocato) per le spese riguardanti il presente giudizio, e compensa le spese stesse tra il ricorrente e la Sa..

Cosi’ deciso in Roma, il 9 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA