Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5859 del 13/03/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 5859 Anno 2014
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: GIUSTI ALBERTO
regolamento
di competenza
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza proposto da:
RUGGERI Daniele, rappresentato e difeso dall’Avv. Fabrizio Saladino, con domicilio eletto nel suo studio in Roma, via Monte Pertica, n. 39;
– ricorrente contro
IMMOBILIARE GAREGNANO, in persona del legale rappresentante
pro tempore,
rappre-3entata e difesa dagli Avv.
Salvatore Cicogna e Paolo Giovannelli, con domicilio eletto nello studio di quest’ultimo in Roma, via Giovanni
Nicotera, n. 29;
– resistente e nei confronti di
CHOULIKHINA Maia Vladimirovna ved. Ruggeri; RUGGERI Alessandro; TANASE Liliana;
Data pubblicazione: 13/03/2014
- intimati avverso la sentenza del Tribunale di Tempio Pausania,
sezione distaccata di La Maddalena, in data 28 gennaio
2013.
di consiglio del 21 febbraio 2014 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.
Ritenuto che il Tribunale di Tempio Pausania, sezione distaccata di La Maddalena, con sentenza in data
28 gennaio 2013, in accoglimento della domanda proposta
dalla società Immobiliare Garegnano, ha ordinato a Maia
Vladimirovna Choulikhina il rilascio immediato
dell’immobile sito in Santa Teresa Gallura, loc. Santa
Reparata, via Costellazione n. 10, di proprietà
dell’attrice;
che con la stessa sentenza il Tribunale ha rigettato l’eccezione di incompetenza per territorio sollevata
dalla convenuta in favore del Tribunale di Milano, come
pure la richiesta della medesima convenuta di estendere
il contraddittorio nei confronti di Daniele e Alessandro
Ruggeri;
che avverso detta sentenza Daniele Ruggeri, con atto notificato il 16 maggio 2013, ha proposto ricorso per
regolamento di competenza;
2
Udita la relazione della causa svolta nella camera
che ha resistito l’Immobiliare Garegnano, mentre
gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva;
che il regolamento è stato avviato alla trattazione
in camera di consiglio sulla base di relazione del con-
proc. civ., nel senso della inammissibilità del ricorso;
che la relazione è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, il 5 ed il 13 dicembre 2013.
Considerato che, prima della data fissata per adunanza in camera di consiglio, il ricorrente, con atto
depositato nella cancelleria di questa Corte il 6 dicembre 2013, ha rinunciato al ricorso, dichiarando di non
avervi più interesse;
che a tale rinuncia ha aderito la parte resistente
società Immobiliare Garegnano;
che, pertanto, ricorrendo i presupposti di cui
all’art. 390 cod. proc. civ. (Sez. Un., 16 luglio 2008,
n. 19514), va dichiarata l’estinzione del processo per
intervenuta rinuncia;
che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, stante
l’adesione della resistente.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del processo per intervenuta rinuncia.
sigliere designato, ai sensi dell’art. 380-bis cod.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione,
il 21 febbraio 2014.