Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5859 del 08/03/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 08/03/2017, (ud. 02/12/2016, dep.08/03/2017),  n. 5859

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18622-2011 proposto da:

C.A.M. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CALCUTTA 25 PAL. D SC.B, presso lo studio dell’avvocato

MAURIZIO BRUNO, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A. (già NUOVA TIRRENA S.P.A.) C.F.

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIULIA N. 59,

presso lo studio dell’avvocato MICHELE DE MEO, che la rappresenta e

difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

nonchè contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA C.F.

(OMISSIS), (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 3790/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 27/09/2010 r.g.n. 5173/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/12/2016 dal Consigliere Dott. DE FELICE ALFONSINA;

E’ presente l’Avvocato IVANA ABENAVOLI per delega verbale Avvocato

MAURIZIO BRUNO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO RICCARDO, che ha concluso per: estinzione per rinuncia.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.A.M. ricorre avverso la decisione n. 3790/2010 della Corte d’Appello di Roma, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma che aveva rigettato il ricorso col quale la stessa, docente in servizio presso l’Istituto Scolastico “Piero della Francesca” di Roma, chiedeva la condanna del Ministero dell’Istruzione – nella qualità di datore di lavoro – al risarcimento del danno per lesioni personali causate alla ricorrente da un infortunio occorso all’uscita da scuola, per essere la stessa scivolata su una larga chiazza di liquido incolore e invisibile mentre accompagnava gli alunni a raggiungere i propri genitori.

La ricorrente si richiama alla violazione degli obblighi di sicurezza (2087 c.c.) e di custodia (2051 c.c.), e comunque alla responsabilità extracontrattuale (2043 c.c.) quali parametri sulla cui base determinare la liquidazione del danno, che la stessa ritiene di quantificare in Euro 42.223,50 dalla data di causazione dell’evento.

La ricorrente si affida a tre motivi di ricorso e richiede la sospensione dell’esecutorietà della sentenza di Appello ai sensi dell’art. 373 c.p.c., per quanto riguarda la condanna alle spese liquidate in Euro 3.986 in favore della Groupama Assicurazioni S.p.A. (già Nuova Tirrena S.p.A.).

Il Miur e il (OMISSIS) di Roma restano intimati, mentre resiste con controricorso Groupama Assicurazioni S.p.a..

Entro i termini di legge è pervenuto a questa Suprema Corte un atto di rinuncia al ricorso, ex art. 390 c.p.c., sottoscritto dalla Sig.ra C.A.M. e dalla Groupama Ass.ni S.p.A. e dai rispettivi difensori, avente a oggetto la rinuncia da parte della ricorrente alle proprie pretese nei confronti della Groupama, e la contestuale rinuncia della Groupama alle spese di lite liquidate in grado di appello, con compensazione delle spese del giudizio pendente dinanzi alla S.C..

PQM

La Corte dichiara estinto il processo. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 2 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017

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