Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5859 del 03/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/03/2021, (ud. 21/01/2021, dep. 03/03/2021), n.5859

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26304-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente-

contro

B.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2724/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 23/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CAPRIOLI

MAURA.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che:

Con sentenza nr. 2724/2019 la CTR della Campania, accoglieva l’appello proposto di B.A. nei riguardi della sentenza della CTP di Napoli con cui era stato rigettato il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento mediante il quale l’Ufficio rideterminava il reddito d’impresa in Euro 22.419,00 a fronte di un reddito dichiarato di Euro 7.058,00.

Rilevava che in caso di accertamenti a “tavolino” l’Amministrazione era obbligata ad attivare il contraddittorio endoprocedimentale in quanto elemento essenziale ed imprescindibile del corretto svolgimento dell’attività accertativa.

Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo con cui deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12 e art. 39, comma 1, lett. D, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, osservando che la CTR avrebbe annullato l’avviso per l’omissione del contraddittorio preventivo senza motivare in ordine all’assolvimento dell’onere da parte della contribuente di dimostrare le ragioni non pretestuose che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato Il motivo è fondato e va accolto.

Giova ricordare che Sezioni unite di questa Corte nella nota sentenza n. 24823 del 2015, nel “definire la concreta portata del principio, secondo cui la violazione dell’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell’Amministrazione fiscale determina l’annullamento del provvedimento adottato al termine del procedimento soltanto se, in mancanza di tale irregolarità, il procedimento “avrebbe potuto comportare un risultato diverso””, – hanno affermato che esso va “inteso nel senso che l’effetto della nullità dell’accertamento si verifichi allorchè, in sede giudiziale, risulti che il contraddittorio procedimentale, se vi fosse stato, non si sarebbe risolto in puro simulacro, ma avrebbe rivestito una sua ragion d’essere, consentendo al contribuente di addurre elementi difensivi non del tutto vacui e, dunque, non puramente fittizi o strumentali.

Più in particolare, deve, dunque, affermarsi che in relazione ai tributi “armonizzati”, affinchè il difetto di contraddittorio endoprocedimentale determini la nullità del provvedimento conclusivo del procedimento impositivo, non è sufficiente che, in giudizio, chi se ne dolga si limiti alla relativa formalistica eccezione, ma è, altresì, necessario che esso assolva l’onere di prospettare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato (cfr. Cass. 11453/14, 25054/13, ss.uu. 20935/09), e che l’opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali l’ordinamento lo ha predisposto (Cass., ss.uu., 9935/15, 23726/07; Cass. 1271/14, 22502/13)” (Cass., sentenza Sez. U. citata, par. 3.2.).

Da tale principio consegue la necessità che sulla c.d. prova di resistenza il giudice effettui la verifica in concreto e ne dia contezza in motivazione con argomentazioni specifiche.

Verifica che nella specie è del tutto mancata essendosi la CTR limitata alla mera enunciazione astratta dei principi espressi in proposito da questa Corte senza accertare in concreto le ragioni che la contribuente avrebbe fatto valere nella sede precontenziosa ed il carattere non pretestuoso dell’iniziativa giudiziaria. Da quanto detto consegue che il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio della causa alla competente CTR per nuovo esame e per la regolamentazione delle spese anche del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2021

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