Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5858 del 13/03/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5858 Anno 2014
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

ORDINANZA

regolamento
di competenza

nel regolamento di competenza d’ ufficio sollevato dal
Giudice di pace di Faenza nel procedimento tra Beniamino
Costantino e l’Ufficio territoriale del Governo di Ravenna.
Udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio del 21 febbraio 2014 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.
Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 25 ottobre 2013, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:
«Oggetto del processo pendente nella fase di merito è
l’opposizione, proposta da Beniamino Costantino, avverso
un verbale di contestazione di violazione dell’art. 142,
comma 8, del codice della strada (verbale n.

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Data pubblicazione: 13/03/2014

SCV0003107326) accertata in data 23 ottobre 2012 nel
territorio del Comune di Reggio Emilia.
L’adito Giudice di pace di Reggio Emilia, con ordinanza
in data l ° marzo 2013, si è dichiarato incompetente a

altro giudizio di opposizione, proposto dal medesimo Costantino, in relazione ad altro verbale di contestazione
per la stessa infrazione commesso nel mandamento di quel
Giudice.
Il Giudice di pace di Faenza, davanti al quale la causa
è stata riassunta, con ordinanza del 13 maggio 2013, ha
chiesto di ufficio a questa Corte il regolamento della
competenza in relazione all’opposizione relativa alla
violazione (verbale SCV0003107326) commessa nel Comune
di Reggio Emilia.
La tesi sostenuta dal Giudice di pace confliggente appare manifestamente fondata, atteso che l’infrazione in
questione si è consumata nel luogo dell’accertamento,
ossia nel Comune di Reggio Emilia, che ricade nel territorio del Giudice di pace di Reggio Emilia.
D’altra parte, in tema di sanzioni amministrative, la
competenza per territorio a conoscere dell’opposizione
al verbale di accertamento di infrazione di norme sulla
circolazione stradale ha natura inderogabile ai sensi
dell’art. 204-bis del codice della strada. Ne consegue

2

favore del Giudice di pace di Faenza, ove era radicato

che, non applicandosi a tali illeciti l’istituto della
continuazione di cui all’art. 81 cod. pen., ed essendo
la disciplina relativa alla reiterazione delle violazioni di cui all’art.

8-bis,

quarto comma, della legge 24

d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507), prevista non in funzione unificante dei comportamenti trasgressivi ai fini
dell’applicazione di una sanzione unica, bensì quale situazione ostativa alla produzione degli effetti prefigurati dai precedenti commi del medesimo art. 8-bis, la
reiterazione della condotta non può avere l’effetto di
attrarre la competenza per territorio in favore del giudice di pace competente per l’opposizione al verbale
concernente l’accertamento della prima violazione
(Cass., Sez. VI-2, 22 febbraio 2012, n. 2657)».
Considerato che il Collegio condivide la proposta
di definizione contenuta nella relazione di cui sopra,
alla quale non sono stati mossi rilievi critici;
che, pertanto, deve essere dichiarata la competenza
del Giudice di pace di Reggio Emilia in relazione
all’opposizione relativa al verbale SCV0003107326;
che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza d’ufficio nel quale
le parti non hanno svolto attività difensiva.
P.Q.M.

novembre 1981, n. 689 (introdotto con l’art. 94 del

I.

La Corte dichiara la competenza del Giudice di pace di
Reggio Emilia in relazione all’opposizione relativa al
verbale SCV0003107326.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della

il 21 febbraio 2014.

VI-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione,

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