Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5858 del 10/03/2010

Cassazione civile sez. I, 10/03/2010, (ud. 12/10/2009, dep. 10/03/2010), n.5858

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24336-2004 proposto da:

SOGESID S.P.A. (c.f. (OMISSIS)), in persona del Presidente pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIEMONTE 39, presso

l’avvocato GRIECO ANTONIO, che la rappresenta e difende, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ELEKTRICA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (c.f. (OMISSIS)), in persona

del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEGLI AVIGNONESI 5, presso l’avvocato ABBAMONTE ANDREA, che la

rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

CONSORZIO SIF;

– intimato –

sul ricorso 27528-2004 proposto da:

CONSORZIO SIF TRA LE IMPRESE SLED S.P.A. E SLED SERVIZI S.R.L. (c.f.

e P.I. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA ROTONDA 2,

presso lo STUDIO LEGALE MINERVINI & ASSOCIATI, rappresentato e

difeso

dall’avvocato SPAGNUOLO VIGORITA VINCENZO, giusta procura speciale

per Notaio Dott. ADOLFO BRANCA di NAPOLI – Rep. n. 110.627 del

11.05.09;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro ELEKTRICA S.R.L., SOGESID S.P.A.;

– intimati –

avverso le sentenze n. 910/2003 non definitiva e n. 2368/2004

definitiva della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositate

rispettivamente il 17/03/03 e il 12/07/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/10/2009 dal Consigliere Dott. SALVATORE DI PALMA;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato ANTONIO GRIECO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso principale;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato PIERLUIGI GIAMMARIA, per

delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale;

udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

ROBERTO BERNASCONI, per delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso

principale e l’accoglimento di quello incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – A seguito di ricorso del Consorzio SIF, il Presidente del Tribunale di Napoli, con decreto del 6 luglio 1998, ingiunse alla s.p.a, Elektrica di pagare al Consorzio la somma di L. 270.618.928, oltre accessori, a titolo di corrispettivo – per i mesi di marzo, aprile e maggio 1997 – del servizio di smaltimento del percolato di discarica conferito dalla Società presso l’impianto di depurazione Foce Regi Lagni, gestito dal Consorzio per concessione della Regione Campania.

La s.p.a. Elektrica propose opposizione ed eccepì, in primo luogo, il difetto di legittimazione attiva del Consorzio per accordi intercorsi tra questo ed altra concessionaria, la s.p.a. So.ges.id., e, in secondo luogo, la mancanza di prova del credito fatto valere per erronea applicazione dei provvedimenti dell’amministrazione regionale concedente in tema di determinazione delle tariffe per il servizio di smaltimento in questione.

Intervenne in giudizio la s.p.a. So.ges.id., la quale chiese la condanna della Società opponente in suo solo favore – in forza dell’accordo del (OMISSIS) stipulato con il Consorzio SIF – al pagamento della somma di L. 253.623.228, oltre accessori.

Il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 14775 del 12 dicembre 2001, revocò il decreto opposto e condannò la s.p.a. Elektrica a pagare alla s.p.a. So.ges.id. la somma di L. 248.067.350, oltre accessori.

2. – Avverso tale sentenza la s.p.a. Elektrica propose appello dinanzi alla Corte d’Appello di Napoli, ivi convenendo la s.p.a.

So.ges.id. ed il Consorzio SIF, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a conoscere la causa e, nel merito, chiedendo la reiezione della domanda della s.p.a. So.ges.id., previa disapplicazione della Delib. Giunta Regione Campania 7 febbraio 1997, n. 339 perchè illegittima e, in ogni caso, superata dalla successiva Delib. Giunta Regionale 29 gennaio 1998, n. 195.

Costituitisi, il Consorzio SIF e la s.p.a. So.ges.id. resistettero all’impugnazione.

La Corte adita, con la sentenza non definitiva n. 910/2003 del 17 marzo 2003, dichiarò la propria giurisdizione a conoscere la causa e dichiarò, altresì, che il corrispettivo dovuto dalla s.p.a.

Elektrica alla s.p.a. So.ges.id. per lo smaltimento del percolato – con riferimento al periodo dal marzo al maggio 1997 – doveva determinarsi ai sensi della Delib. Giunta Regione Campania 29 gennaio 1998, n. 195.

Successivamente, la stessa Corte – disposta ed espletata consulenza tecnica d’ufficio per la determinazione del quantum debeatur, con la sentenza definitiva n. 2368/2004 del 12 luglio 2004, in riforma della sentenza di primo grado, condannò la s.p.a. Elektrica al pagamento, in favore della s.p.a. So.ges.id., della somma di Euro 83.408,88, oltre gli interessi legali dal 5 agosto 1998 al saldo effettivo.

In particolare, per quanto in questa sede ancora rileva, la Corte – al fine di determinare il corrispettivo spettante alla s.p.a.

So.ges.id. per il servizio prestato alla s.p.a. Elektrica – ha disapplicato, ai sensi della L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 5 All.

E, la Delib. Giunta Regione Campania 7 febbraio 1997, n. 339 ritenendola illegittima, e ritenendo invece applicabile alla fattispecie la Delib. Giunta Regionale 29 gennaio 1998, n. 195 “ciò disapplicando la Delib. n. 3409 del 2000 la Delib. Giunta Regionale Campania 4 maggio 2000, n. 3409 e, così, prendendo atto che rettamente il provvedimento cennato Delib. Giunta Regionale 29 gennaio 1998, n. 195 siccome di revoca parziale di quello precedente Delib. Giunta Regione Campania 7 febbraio 1997, n. 339 suindicato, si applica anche alle situazioni svoltesi vigente questo Delib. Giunta Regione Campania 7 febbraio 1997, n. 339”.

Quanto sopra, sulla base delle seguenti argomentazioni:

A) “… il potere esercitato dall’amministrazione nel determinare le tariffe in questione, per legge, ha contenuto di mera discrezionalità tecnica, giacchè il legislatore … analiticamente pone le premesse in fatto dalle quali scaturiscono, per necessità tecnica, le conclusioni volute, accertate quelle concretamente, mentre manca ogni apprezzamento nel merito dei fini e dei mezzi dell’azione amministrativa, per realizzare l’interesse pubblico. La Corte ritiene che la Delib. Giunta Regione Campania 7 febbraio 1997, n. 339 sia illegittima nel punto in cui, determinando le tariffe provvisorie per lo smaltimento con autobotti, nella specie di percolato, all’art. 2, recependo quanto previsto dal D.P.R. 24 maggio 1977, art. 2 ex lege n. 319 del 1976, art. 16 – fonte del potere esercitato dall’amministrazione … – pone il fattore K pari a 2 ….

Si tratta di un coefficiente di norma fatto pari a uno che può assumere valori superiori per tener conto di particolari difficoltà nel trattamento di scarichi peculiari. Sennonchè, immotivatamente ciò voluto, con Delib. 29 gennaio 1998, n. 195 la stessa autorità ha considerato che la determinazione di detto coefficiente pari a due – e, dunque, la duplicazione del corrispettivo in tariffa – che riferisce alla necessità di tener conto dei costi aggiuntivi per eventuali oneri e magisteri dovuti al dosaggio e diluizione del rifiuto nell’acqua di trattamento, in modo generale e cioè indifferenziato, sia erroneo perchè quei costi dipendono dalle condizioni variabili degli inquinanti in relazione al trattamento che realizza l’impianto degli scarichi. La Delibera cit. ult. dunque rettifica la Delib. n. 339 del 1997 portando all’unità, come di norma, il coefficiente K 2 con la previsione che ciò si dispone al netto di eventuali oneri derivanti da magisteri e maggiori costi per rendere compatibili i reflui con gli impianti di depurazione regionali”.

B) “Non v’è dubbio che questo provvedimento la Delib. Giunta Regionale 29 gennaio 1998, n. 195 mostri, in assenza di qualsiasi contraria allegazione, la consapevolezza dell’amministrazione dell’illegittimità della precedente deliberazione sul punto, giacchè, relativamente alla applicazione della fonte normativa citata, essa la Delib. Giunta Regione Campania 7 febbraio 1997, n. 339 poneva un coefficiente con palese disparità di trattamento tra gli utenti ed evidente travisamento dei fatti, fattispecie tipiche dell’eccesso di potere. Infatti, si noti che il D.P.R. 24 maggio 1977, art. 2 cit. rimettendo alle fonti secondarie la determinazione del coefficiente K 2 – con gli altri – nella formula adottata per la determinazione della tariffa, non attribuisce all’amministrazione alcun potere discrezionale nell’apprezzamento dell’interesse pubblico e, meno ancora … nel mediarlo, neppure quanto ai mezzi dell’azione pubblica, con quello dei privati, ma solo commette un accertamento di fatto di materia tecnica, premessa del provvedimento in questione.

Perciò si diceva di discrezionalità tecnica”.

C) “Ma, si ribadisce, questo accertamento fu erroneamente voluto diversamente dalla realtà dei procedimenti in questione, si da creare disparità di trattamento in danno degli utenti, e ciò verificò espressamente la stessa amministrazione. Nessun dubbio, allora, che il provvedimento 115/1998 recte: 195/1998 debba intendersi come parziale revoca di quello 339/1997, nell’esercizio dell’autotutela dell’amministrazione di parziale caducazione di atto del quale si riconosca l’illegittimità. E’ allora palese che la Delib. Giunta Regionale Campania 4 maggio 2000, n. 3409 per la quale la Delib. n. 195 del 1998 ha vigenza dal 29/1/1998, rimanendo, per il periodo precedente, vigente quella voluta con Delib. n. 339 del 1997 è a sua volta viziata da illegittimità, per violazione dei principi generali in tema di legalità dell’azione amministrativa, che non consentono al tempo stesso di disporre per la applicazione secondo la legge del tempo di provvedimento già in vigore e accertarne la illegittimità per quello successivo”.

3. – Avverso tale sentenza la s.p.a. So.ges.id. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico articolato motivo di censura, illustrato con memoria.

Resiste, con controricorso illustrato da memoria, la s.p.a.

Elektrica.

4. – Si è costituito il Consorzio SIF con il patrocinio dell’Avv. Paolo Minervini, notificando e depositando tempestivamente “Controricorso e contestuale ricorso incidentale”, con il quale deduce quattro motivi di censura. Successivamente, il medesimo Consorzio SIF ha depositato atto pubblico di nomina di nuovo difensore e memoria difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Preliminarmente, debbono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., il ricorso principale (n. 24336 del 2004) ed il ricorso incidentale (n. 27528 del 2004), proposti contro la stessa sentenza.

2. – Sempre in via preliminare, va dichiarata l’inammissibilità del “Controricorso e contestuale ricorso incidentale” proposto dal Consorzio SIF, per intervenuto giudicato sull’affermata carenza della sua legitimatio ad causarci.

Al riguardo, dall’esame diretto degli atti di causa emerge che: a) il Consorzio SIF ha proposto l’originaria domanda di ingiunzione, deducendo la titolarità attiva del rapporto controverso con la s.p.a. Elektrica; b) nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, pronunciato in favore del Consorzio SIF, è intervenuta volontariamente la s.p.a. So.ges.id., la quale ha dedotto di essere lei sola la titolare di detto rapporto controverso per accordi intercorsi con il Consorzio SIF che, a sua volta, ha confermato tale deduzione; c) il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 14775/01 del 12 dicembre 2001, nel prendere atto di quanto sopra, nella motivazione (pag. 6), ha affermato: ®Sussiste, quindi, la eccepita carenza di legittimazione attiva del Consorzio SIF”, e, nel dispositivo – revocato il decreto ingiuntivo pronunciato in favore del Consorzio SIF, ha accolto la domanda proposta dalla s.p.a.

So.ges.id. nei confronti della s.p.a. Elektrica; d) l’appello della s.p.a. Elektrica è stato notificato anche al Consorzio SIF, il quale però, nel costituirsi in giudizio con la comparsa di risposta del 3 ottobre 2002, non ha proposto appello incidentale avverso l’unico capo della pronuncia che lo interessava, cioè l’affermata sua carenza di legittimazione attiva.

Da ciò consegue che tale statuizione del Tribunale di Napoli è passata in cosa giudicata, con l’ulteriore conseguenza che l’odierno controricorso e ricorso incidentale proposto dal Consorzio SIF è inammissibile, perchè precluso da detto giudicato.

3. – Con l’unico motivo (con cui deduce: “Violazione e falsa applicazione della L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 5, all. E nonchè omessa e carente motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia”), la ricorrente critica la sentenza impugnata, sostenendo che: a) contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte napoletana – laddove ha affermato che “il potere esercitato dall’amministrazione nel determinare le tariffe in questione, per legge, ha contenuto di mera discrezionalità tecnica, giacchè il legislatore … pone le premesse in fatto dalle quali scaturiscono, per necessità tecnica, le conclusioni volute … mentre manca ogni apprezzamento nel merito dei fini e dei mezzi dell’azione amministrativa, per realizzare l’interesse pubblico”, la Delib.

Giunta Regione Campania 7 febbraio 1997, n. 339 è legittima, e perciò non disapplicabile ai sensi della L. n. 2248 del 1865, art. 5, All. E, in quanto la discrezionalità tecnica della Regione Campania non era affatto “vincolata” quanto alla determinazione della tariffa per lo smaltimento del percolato con riferimento ad usi industriali: secondo la ricorrente, tale conclusione discende dal rilievo – già sottolineato dinanzi ai Giudici di merito, che lo hanno invece ignorato, secondo cui “le formule per il calcolo delle tariffe contenute nel D.P.R. 24 maggio 1977 riguardavano lo smaltimento di liquami provenienti da insediamenti domestici ovvero industriali o infine da acque piovane attraverso il servizio di fognatura (coefficiente f1), mentre la Delib. n. 339 del 1997 della Regione Campania disciplina le tariffe dei servizi resi in assenza del servizio di fognatura, distinguendo inoltre la tariffa di smaltimento del percolato (art. 3) da quella di smaltimento dei liquami provenienti da insediamenti produttivi (art. 2)”, con la conseguenza che la diversità di tali fattispecie – il cui accertamento è stato omesso dalla Corte di Napoli, determina l’assenza del vincolo da questa affermato e giustifica, quindi, l’esercizio, da parte della stessa Regione Campania, di quella discrezionalità tecnica insindacabile dal giudice ordinario ai sensi del richiamato art. 5 della Legge sull’abolizione del contenzioso amministrativo; b) anche a voler accedere alla interpretazione seguita dai giudici a quibus, sta, comunque, il fatto che lo stesso D.P.R. 24 maggio 1977 prevede, quanto al valore del coefficiente “K2”, che tale valore, di norma pari ad “1”, possa essere derogato in presenza di particolari circostanze, quale quella sussistente nella specie, di smaltimento del percolato, operazione che presenta un elevato grado di pericolosità e deve sopportare costi maggiori; c) conseguentemente, è errato affermare – come ha fatto la Corte di Napoli – sia che la Delib. Giunta Regionale 29 gennaio 1998, n. 195 sia stata adottata per emendare l’errore di attribuzione del valore “2”, anzichè “1”, al coefficiente “K2” e, quindi, per “revocare” la precedente Delib. n. 339 del 1997, perchè tale modifica costituisce invece esercizio di quella discrezionalità tecnica negata dai Giudici dell’appello, sia che l’applicazione della Delib. Giunta Regione Campania 7 febbraio 1997, n. 339 e della Delib. Giunta Regionale 29 gennaio 1998, n. 195 secondo i principi della successione degli atti amministrativi nel tempo crei disparità di trattamento tra gli utenti, perchè proprio il fluire del tempo costituisce idoneo elemento di differenziazione delle situazioni soggettive; d) la Corte di Napoli ha erroneamente attribuito efficacia retroattiva alla Delib. Giunta Regionale 29 gennaio 1998, n. 195 ignorando che la stessa Giunta regionale, con la Delib. 4 maggio 2000, n. 3409 ha stabilito, con valore di interpretazione autentica delle precedenti Delib. del 1997 e Delib. del 1998, che quest’ultima avesse efficacia a far data dal 29 gennaio 1998.

4. – Il ricorso principale merita accoglimento, nei termini che seguono.

4.1. – E’ indispensabile premettere, per quanto in questa sede rileva, la ricostruzione del quadro normativo di riferimento.

La L. 10 maggio 1976, n. 319, art. 16 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento Ecologia) nel testo originario, applicabile ratione temporis, prevede(va), tra l’altro: “Per i servizi relativi alla raccolta, l’allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto decadenti dalle superfici e dai fabbricati privati e pubblici, ivi inclusi stabilimenti e opifici industriali, a qualunque uso adibiti, è dovuto ai Comuni o ai consorzi intercomunali il pagamento di un canone o diritto secondo apposita tariffa primo comma. La tariffa è formata dalla somma di due parti, corrispondenti rispettivamente al servizio di fognatura ed a quello di depurazione secondo comma. La seconda parte è determinata in rapporto alla quantità ed alla qualità delle acque scaricate comma 4”. A sua volta, l’art. 17 della stessa Legge, nel comma 1 – sempre nel testo originario, stabiliva, tra l’altro: “… il Comitato dei ministri di cui all’art. 3 … predispone formule tipo per … l’applicazione della tariffa di cui all’articolo precedente …”; e, nel secondo comma, prevedeva: “Sulla base delle formule stesse le Regioni provvedono alla elaborazione delle singole tariffe per le diverse categorie di utenti, con determinazione dei massimali vincolanti per gli enti erogatori dei servizi e riscuotitori del canone o diritto”.

In attuazione di tali disposizioni legislative – e, in particolare, dell’art. 17, comma 1, è stato emanato il D.P.R. 24 maggio 1977, con il quale è stata determinata, tra le altre, la formula tipo per l’applicazione della tariffa relativa alle acque provenienti da utilizzazioni per usi industriali. Tale formula comprende, tra gli altri, due coefficienti, “f2” e “K2”: il primo si riferisce al “costo medio annuale del servizio di fognatura”; il secondo, che “assume di norma valore 1”, tuttavia “può assumere valori superiori a 1 per tenere conto di maggiori oneri di trattamento dovuti alle peculiarità del singolo scarico industriale”.

Sulla base di tale disciplina legislativa e regolamentare, la Giunta regionale della Campania, per quanto in questa sede rileva, ha adottato tre successive delibere, da qualificare come atti amministrativi generali, delegati alla Regione dalla L. n. 319 del 1976, art 17, comma 2, e pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione Campania: 1) con la prima, Delib. 7 febbraio 1997, n. 339 – che concerne la “determinazione delle tariffe provvisorie per lo smaltimento dei reflui … provenienti da insediamenti produttivi non serviti da pubbliche fognature conferiti agli impianti di depurazione affidati in concessione … alla Società Sogesid”, e che richiama espressamente sia la L. n. 319 del 1976 sia il D.P.R. 24 maggio 1977, è stato previsto, all’art. 3, relativo alla “Tariffa percolato”, che “per l’assunzione del percolato delle discariche il coefficiente K2 da inserire nella formula di cui all’art. 2 assume valore 2,0 …”;

2) con la seconda, Delib. 29 gennaio 1998, n. 195 – di “rettifica” dell’art. 9 della circolare esplicativa della precedente Delib. n. 339 del 1997 – è stato appunto rettificato “l’importo indicato …

in L. 118.700 al me per il conferimento del percolato con l’importo di L. 59.350 al me desunto dal calcolo al netto di eventuali oneri derivanti da magisteri e maggiori costi per rendere compatibile il detto refluo con gli impianti di trattamento regionali”; 3) con la terza, Delib. del 4 maggio 2000, n. 3409 – avente ad oggetto “chiarimenti” relativi alle due i precedenti delibere – è stato tra l’altro “precisato” che “detta tariffa di L. 59.350 al me ha vigenza a decorrere dal 29.01.98, data di approvazione” della Delib. n. 195 del 1998.

4.2. – Tanto premesso, la Corte di Napoli ha sostanzialmente fondato la sentenza impugnata su quattro argomenti.

Secondo i Giudici a quibus, in primo luogo, la Delib. n. 339 del 1997 deve essere “disapplicata”, ai sensi della L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 5, All. E, perchè viziata da eccesso di potere: in particolare, il D.P.R. 24 maggio 1977, nel rimettere a fonti secondarie la determinazione del coefficiente K2 non attribuisce all’amministrazione alcun potere discrezionale nell’apprezzamento dell’interesse pubblico, “ma solo commette un accertamento di fatto di materia tecnica, premessa del provvedimento” di cui alla Delib. n. 339 del 1997.

In secondo luogo e conseguentemente, la Delib. n. 339 del 1997, nella parte in cui ha determinato il valore del coefficiente “K2” pari a 2, è motivata in modo illegittimo, in quanto tale determinazione, formalmente motivata con la “necessità di tener conto dei costi aggiuntivi per eventuali oneri e magisteri dovuti al dosaggio e diluizione del rifiuto nell’acqua di trattamento”, lo è, sostanzialmente, “in modo generale e cioè indifferenziato, perchè quei costi dipendono dalle condizioni variabili degli inquinanti in relazione al trattamento che realizza l’impianto degli scarichi”, con l’ulteriore conseguenza che la stessa delibera, per un verso, si basa su un travisamento dei fatti e, per l’altro, comporta una “palese disparità di trattamento tra gli utenti”.

In terzo luogo, l’illegittimità della Delib. 7 febbraio 1997, n. 339 è confermata dalla successiva Delib. n. 195 del 1998, la quale deve indubbiamente “intendersi come parziale revoca di Delib. n. 339 del 1997, nell’esercizio dell’autotutela dell’amministrazione di parziale caducazione di atto del quale si riconosca l’illegittimità”.

Infine, anche la Delib. 4 maggio 2000, n. 3409 – con la quale è stato stabilito che la tariffa di L. 59.350 al m.c. ha vigenza a decorrere dal 29 gennaio 1998, data di approvazione della Delib. n. 195 del 1998 – “è a sua volta viziata da illegittimità, per violazione dei principi generali in tema di legalità dell’azione amministrativa, che non consentono al tempo stesso di disporre per la il applicazione secondo la legge del tempo di provvedimento già in vigore e accertarne la illegittimità per quello successivo”.

4.3. – Il Collegio ritiene che ciascuno di questi quattro argomenti presenta vizi di legittimità e/o di motivazione.

Quanto al primo – anche riconoscendo che sia la L. n. 319 del 1976, art. 17, commi 1 e 2, sia il D.P.R. 24 maggio 1977 attribuiscano alle Regioni una mera discrezionalità tecnica, rispettivamente, nella “elaborazione delle singole tariffe per le diverse categorie di utenti”, e nell’esercizio della facoltà di far assumere al coefficiente “K2” “valori superiori a 1 per tenere conto di maggiori oneri di trattamento dovuti alle peculiarità del singolo scarico industriale”, cioè il potere di discostarsi motivatamente dalle “formule tipo” predisposte sul piano nazionale dal predetto decreto presidenziale, i Giudici a quibus non hanno considerato, omettendo ogni motivazione al riguardo, che la Delib. n. 339 del 1997: a) si riferisce esplicitamente alla determinazione di “tariffe provvisorie” per lo smaltimento di reflui provenienti da insediamenti produttivi “non serviti da pubbliche fognature”, cioè – come risulta dalla parte motiva della stessa delibera – a fattispecie parzialmente diverse da quelle previste, in via generale, dal D.P.R. 24 maggio 1977; b) conseguentemente, distingue nettamente la tariffa per lo smaltimento dei liquami provenienti da insediamenti produttivi (art. 2) – nella formula relativa alla quale il coefficiente “K2” assume il valore “0,5” – da quella per lo smaltimento del percolato (art. 3), rilevante nella specie, nella formula relativa alla quale il coefficiente “K2” assume il valore “2”.

Quanto al secondo ed al terzo argomento, concernenti la Delib. n. 195 del 1998, i Giudici a guibus hanno omesso di indicare specificamente, omettendo ogni motivazione al riguardo: a) quali siano le ragioni dell’affermata illegittimità della Delib. n. 339 del 1997, tenuto conto, come dianzi osservato, del potere delle Regioni di discostarsi motivatamente dalle predette “formule tipo” e della natura provvisoria delle tariffe ivi stabilite in relazione alle distinte fattispecie considerate; b) conseguentemente, quali siano le ragioni della qualificazione giuridica del contenuto della Delib. n. 195 del 1998 – in contrasto con la lettera della stessa, che si esprime in termini di “rettifica”, non già della Delib. n. 339 del 1997, ma della sua circolare esplicativa – siccome “revoca”, in esercizio dell’autotutela, della stessa Delib. n. 339 del 1997; ciò, tenuto conto che la successiva Delib. di “chiarimenti” n. 3409 del 2000, nella parte motiva, richiama la Delib. 18 novembre 1999, n. 7868 con la quale era stato specificato che “il costo tariffario provvisorio fissato dalla richiamata circolare esplicativa per i reflui addotti tramite autobotti L. 118.700 al me era da intendersi costo massimo da applicare”, e che, quindi, tale Delib. n. 7868 del 1999 mostra chiaramente che la tariffa di L. 59.350 al mc, determinata dalla Delib. n. 195 del 1998, non era l’unica legittimamente determinabile al momento dell’adozione della Delib. n. 339 del 1997.

Quanto al quarto argomento – che concerne l’affermata illegittimità e, quindi, la disapplicazione della Delib. n. 3409 del 2000, esso è sostanzialmente condizionato dai vizi rilevati riguardo ai precedenti argomenti, dal momento che si fonda sull’affermata revoca per illegittimità della Delib. n. 339 del 1997 ad opera della Delib. n. 195 del 1998. Sempre con riferimento a tale argomento, deve aggiungersi, da un lato, che il principio di irretroattività dell’atto amministrativo, quale espressione del più generale principio di legalità, è regola generale dell’azione amministrativa e, dall’altro, che la disparità di trattamento cagionata dalla successione nel tempo di atti amministrativi generali, quali quelli tariffari, è conseguenza normale dello stesso fluire del tempo.

Le considerazioni che precedono comportano l’annullamento della sentenza impugnata ed il rinvio della causa alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, la quale provvedere ad eliminare i rilevati vizi di motivazione e di legittimità.

5. – Sussistono giusti motivi per dichiarare compensate per intero, tra il Consorzio SIF e le altre parti, le spese del presente grado del giudizio, mentre la liquidazione delle spese della causa tra la s.p.a. So.ges.id. e la s.p.a. Elektrica viene rimessa al Giudice di rinvio.

PQM

Riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile il controricorso e ricorso incidentale del Consorzio SIF e compensa le spese tra questo e le altre parti. Accoglie, nei termini di cui in motivazione, il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 12 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2010

 

 

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