Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5858 del 03/03/2020

Cassazione civile sez. I, 03/03/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 03/03/2020), n.5858

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. PACILLI Giuseppina A. R. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24564/2018 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in Roma, presso la

cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso per

procura speciale in atti dall’avv. Giandomenico Della Mora del Foro

di Udine, PEC giandomenico.dellamora.avvocatiudine.it;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS), domiciliato in Roma, via dei

Portoghesi 12, presso l’Avvocatura dello Stato che lo difende ex

lege;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TRIESTE, depositata il

03/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/11/2019 dal consigliere Dott. Lina RUBINO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.A., cittadino (OMISSIS), proveniente dalla regione del (OMISSIS), propone ricorso per Cassazione articolato in cinque motivi nei confronti del decreto n. 1823/2018 emesso dal giudice monocratico del Tribunale di Trieste in data 3 luglio 2018, con il quale veniva confermato il rigetto della propria domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine di protezione internazionale o in subordine di protezione sussidiaria presentata alla Commissione territoriale di Gorizia.

Il Ministero dell’Interno resiste con controricorso.

Il ricorrente dichiara di essere stato costretto a fuggire in quanto accusato di essere legato all’organizzazione terroristica di (OMISSIS), e di essere stato picchiato durante l’assalto di (OMISSIS).

La Commissione territoriale rigettava la domanda di protezione internazionale ritenendo inverosimile la vicenda personale, e la non sussistenza di sufficienti elementi a suffragio dell’ipotesi di un pericolo grave e di un timore fondato di una persecuzione diretta e personale nonchè del rischio effettivo di subire un danno alla persona ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007 in caso di rimpatrio, nè gli estremi per la concessione della protezione umanitaria D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5.

Il Tribunale di Trieste a sua volta confermava il rigetto, non riteneva credibile nè sostenuta da alcun riscontro la sua versione dei fatti, rilevando che mancassero elementi concreti da cui inferire un pericolo di persecuzione per motivi di razza religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o opinione politica idonei a legittimare la concessione dello stato di rifugiato.

In ordine alla domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria, riteneva che non sussistessero fondati motivi per ritenere che, ove fosse tornato al paese d’origine, sarebbe stato sottoposto al pericolo di subire un grave danno.

Il tribunale escludeva anche la sussistenza dei presupposti per la protezione umanitaria. Sostanzialmente, riteneva contraddittorio e privo di verosimiglianza il racconto del richiedente.

1. Col primo motivo il ricorrente denuncia la violazione delle norme sulla competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, essendo il provvedimento finale stato emesso dal Tribunale di Trieste in composizione monocratica.

Espone che il provvedimento della Commissione è stato emesso il 5.12.2017, comunicato il 16.12.2017, il ricorso al tribunale di Trieste, nelle forme dell’art. 737 c.p.c. e ss è stato depositato il 29.12.2017 davanti alle sezioni specializzate, ma non è stato assegnato ad esse e vi ha provveduto il giudice della sezione ordinaria in composizione monocratica.

2. Con il secondo motivo, denuncia la nullità della sentenza e del procedimento, la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 35 e 35 bis come modificato dal D.L. n. 13 del 2017, art. 6, comma 1 sempre in riferimento al procedimento adottato, e all’essere stato seguito il procedimento abrogato, con pronuncia di un provvedimento, adottato dal giudice monocratico, in cui viene espressamente citata la normativa abrogata, in cui si fa riferimento al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19 e all’art. 702 bis c.p.c.

3. Con il terzo motivo denuncia che non siano in atti le pur richieste conclusioni del p.m.

4. Con il quarto motivo, si denuncia la violazione e mancata applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis come modificato dal D.L. n. 13 del 2017, art. 6, comma 1, lett. G) e in particolare la mancata acquisizione di informazioni aggiornate sulla situazione socio-politica dell’area di provenienza, avendo il tribunale deciso senza avere la disponibilità della documentazione proveniente dalla Commissione territoriale.

5. Infine, con il quinto, lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo ovvero della valutazione dei presupposti per il rilascio di un permesso per ragioni umanitarie.

I primi due motivi sono connessi e devono essere esaminati congiuntamente: si denuncia la forma del procedimento seguito, la composizione monocratica anzichè collegiale del giudice, il mancato rispetto della prevista assegnazione ad una sezione specializzata dotata di specifica competenza ed infine la forma del provvedimento.

I primi due motivi sono fondati e devono essere accolti, con cassazione del provvedimento impugnato. Gli altri motivi rimangono assorbiti.

Ed infatti, come ricostruito dal ricorrente, il ricorso dinanzi al Tribunale di Trieste, volto ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato e, in via subordinata, delle protezioni minori, è stato proposto in data 29.12.2017, ovvero dopo l’entrata in vigore del decreto n. 13 del 2017 istitutivo delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, che devolve, ex art. 3 e 4 bis del medesimo, le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione dei provvedimenti previsti dal D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 anche relative al mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a norma dell’art. 32, comma 3 medesimo D.Lgs., e quelle aventi ad oggetto l’impugnazione dei provvedimenti adottati dall’autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all’esame della domanda di protezione internazionale, al tribunale in composizione collegiale.

Il ricorso invece, benchè il ricorrente avesse segnalato la competenza della sezione specializzata, è stato assegnato alla sezione semplice ed ivi deciso dal tribunale in composizione monocratica.

Ne consegue la nullità della sentenza, che i primi due motivi di ricorso sono finalizzati a far dichiarare, secondo il principio affermato nella pronuncia Sez.U. 28040 del 2008 e riaffermato, tra le altre, da Cass. n. 16186 del 2018, secondo il quale l’inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale legittimato a decidere su una domanda giudiziale costituisce, alla stregua del rinvio operato dall’art. 50 quater c.p.c. al successivo art. 161, comma 1, un’autonoma causa di nullità della decisione e non una forma di nullità relativa derivante da atti processuali antecedenti alla sentenza (e, perciò, soggetta al regime di sanatoria implicita), con la sua conseguente esclusiva convertibilità in motivo di impugnazione e senza che la stessa produca l’effetto della rimessione degli atti al primo giudice se il giudice dell’impugnazione sia anche giudice del merito, oltre a non comportare la nullità degli atti che hanno preceduto la sentenza nulla (conformi, a sezione semplice, le successive 20623/2011 e 13907/2014).

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo, assorbiti gli altri; rinvia la causa al Tribunale di Trieste, sezione specializzata in materia di immigrazione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2020

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